Legge 26 aprile 1974, n. 170
Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi
Testo vigente come modificato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Art. 1.
Il diritto di utilizzare giacimenti per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
L’attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.
Art. 2.
[abrogato]
Art. 3.
[primo comma: abrogato]
[secondo comma: abrogato]
[terzo comma: abrogato]
[quarto comma: abrogato]
La concessione di stoccaggio è accordata ai richiedenti che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.
La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
Il trasferimento della concessione di stoccaggio è consentito solo previa autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 4.
I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale.
Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, oppure possono essere disposte d’ufficio dallo stesso Ministero.
Art. 5.
[primo comma: abrogato]
La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
[terzo comma: abrogato]
Art. 6.
La concessione di stoccaggio cessa:
per scadenza del termine;
per rinuncia;
per decadenza.
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, senza apporvi condizione alcuna.
Sulla rinuncia provvede il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi può pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione.
[Quinto comma: abrogato]
Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo può estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il concessionario.
[Settimo comma: abrogato]
Art. 7.
[Primo comma: abrogato]
Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall’amministrazione ai fini del controllo delle quantità immesse ed estratte.
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell’area della concessione stessa (1).
(1) Vedasi ora art. 32, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
Art. 8.
Le opere necessarie per l’installazione e l’esercizio degli impianti di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni con l’approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l’espropriazione, ai sensi dell’articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel termine di cui all’articolo 18 della citata legge e sono decise con decreto motivato.
L’indennità di espropriazione sarà determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma.
Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l’occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l’esecuzione di lavori direttamente connessi all’attività di stoccaggio, determinando provvisoriamente l’indennità di occupazione.
I provvedimenti di occupazione d’urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.
Art. 9.
[Abrogato]
Art. 10.
Resta ferma l’osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché per l’utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso.
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