Codice Etico

CODICE ETICO – DEONTOLOGICO  A.N.TE.S.

Premessa

Il presente Codice Etico si integra perfettamente con lo statuto e con le finalità dell’associazione A.N.Te.S. al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra gli stessi soci e tra i soci ed ogni altro interlocutore, che a vario titolo contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale della stessa. L’appartenenza all’associazione A.N.Te.S. implica oltre all’osservanza del presente codice etico, per ogni associato, il rispetto dello statuto associativo.

I soci A.N.Te.S. condividono con l’Associazione l’interesse alla diffusione, alla promozione, alla tutela ed all’orientamento sulle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene alimentare, rimanendo consapevoli che la principale attività rimane la “formazione” e la sensibilizzazione nonché la tutela delle figure della sicurezza (dal datore di lavoro, agli addetti ai compiti speciali, ai responsabili dei lavoratori, ai  coordinatori per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ed ogni altra figura definita nel D. Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Articolo 1: Scopo del Codice Etico

Lo scopo di tale Codice Etico è quello di spingere i soci a  perseguire lo scopo sociale dell’associazione ed attenersi altresì ai principi di trasparenza, lealtà, correttezza e buona fede, stabiliti in via generale ex lege. Il Codice contiene, altresì, i principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ed il rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Al fine di controllo delle suddette norme statutarie e dei principi del Codice Etico è previsto un Collegio dei Revisori che, essendo composto da tre membri, ha poteri di vigilanza e controllo.

Articolo 2: Principi generali ed obiettivi

Ai sensi del presente Codice Etico tutti i soci sono tenuti a rispettarlo ed a conseguire un comportamento che rispecchi i principi fondamentali del presente. In nessun caso il perseguimento dell’interesse dell’Associazione o il conseguimento di un vantaggio per la stessa o il singolo Associato potrà giustificare l’adozione di un comportamento illecito o comunque in contrasto con i principi contenuti nel presente Codice.

Ogni Socio prende visione ed accetta quanto statuito nel presente Codice, e – del pari – manifesta il proprio reale e fattivo impegno a non ostacolare, in nessun modo e per nessuna ragione, le attività degli organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.

Il presente Codice è destinato a regolare la condotta degli associati, dei titolari di cariche sociali, dei collaboratori di A.N.Te.S. la cui condotta deve conformarsi al rispetto delle disposizioni dell’ordinamento giuridico e del presente Codice Etico.

Sono vietati:

  • il perseguimento di interessi personali o di terzi a danno di quelli sociali
  • lo sfruttamento del nome dell’associazione al fine di perseguire scopi personali o di terzi, di tutte le informazioni acquisite e di tutte le opportunità di affari acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni
  • l’uso di beni propri dell’Associazione per scopi diversi da quelli sociali

Articolo 3: Valori e principi di riferimento

I principi di legalità, onestà, trasparenza, efficienza, professionalità e senso di responsabilità sono alla base dell’Associazione A.N.Te.S. e nella quale si identifica e si ispira. I soci devono incentrare la propria condotta intorno al dovere di lealtà e di correttezza, al dovere di diligenza al dovere di segretezza e riservatezza, al dovere di indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale, al dovere di competenza, al dovere di aggiornamento professionale, al dovere di adempimento previdenziale e fiscale e al dovere di evitare incompatibilità. Tutto ciò deve attenersi secondo i perseguimenti degli scopi sociali dell’associazione che prevede, secondo lo statuto, la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 4: Rapporti con i soci, con le autorità pubbliche, con le istituzioni

L’associazione A.N.Te.S. intende instaurare un rapporto di fiducia reciproca rispetto ai propri soci, consapevole che gli stessi rappresentano la base fondante per il raggiungimento degli scopi associativi. L’associazione si dota di qualsiasi riferimento che indichi il rispetto delle leggi nazionali, fattiva collaborazione con organi giudiziari. Inoltre offre collaborazione e dialogo nei confronti delle autorità locali, nei limiti dei principi espressi dal medesimo codice.

Articolo 5: Sistemi di controllo interno

Ognuno dei soci dell’associazione A.N.Te.S. è chiamato alla garanzia del rispetto del presente Codice Etico e al monitoraggio dei servizi erogati. Il Consiglio Direttivo può emanare regole affinché ci sia controllo delle attività associative, mentre è demandato al Collegio dei Revisori dei conti la supervisione delle attività associative dal punto di vista contabile redigendo annualmente apposita relazione sui bilanci annuali e procedendo in ogni momento ad atti di ispezione e verifica. Chiunque venga a contatto con l’associazione e venga a conoscenza di atti nocivi all’interno di essa è tenuto ad informare gli organi preposti alla vigilanza.

A.N.Te.S. assicura la massima riservatezza di tutte le informazioni relative alle proprie attività o ai propri associati:

  • garantendo il rispetto effettivo della normativa in materia di privacy;
  • garantendo procedure interne idonee a tutelare i diritti e le libertà dell’interessato in tema di riservatezza e tutela dei dati personali;
  • vietando qualunque indagine sull’origine razziale ed etnica, le convinzioni politiche, religiose, filosofiche o, in generale, sulla vita privata dei soci o dei collaboratori dell’Associazione

Articolo 6: Regole di comportamento

L’Associazione A.N.Te.S. promuove ogni misura atta a contrastare comportamenti illeciti che possano danneggiare o potenzialmente danneggiare il perseguimento degli scopi sociali a favore di comportamenti di chi agisce per interessi propri o terzi; si impegna ad impiegare le proprie risorse finanziarie per fini conformi a quelli espressi nello Statuto dell’Associazione; si impegna ad una gestione contabile veritiera, trasparente, chiara e corretta ed adotta adeguate modalità di conservazione degli atti contabili.

L’Associazione fa espresso divieto di:

  • adottare comportamenti o atteggiamenti contrari alla legge
  • corrispondere qualsiasi tipo di beneficio materiale a dipendenti di enti pubblici per assicurare vantaggi di alcun tipo all’associazione
  • presentare dichiarazioni non veritiere dinanzi alla Pubblica Amministrazione
  • destinare somme di denaro ricevute dalla Pubblica Amministrazione per scopi contrari a quelli riportati dallo statuto o per quelli per cui sono state concesse
  • emettere richieste di acquisto che non siano rispecchiabili in una reale esigenza dell’Associazione
  • riconoscere compensi a persone terze che non siano riconducibili a prestazioni che l’Associazione non sia in grado di trovare tra le proprie risorse interne

Articolo 7: Promozione della formazione e dell’informazione, dei convegni, congressi e seminari

Per l’Associazione A.N.Te.S. risulta molto importante il patrimonio delle risorse umane: per questo motivo i soci sono tenuti ad avere costante aggiornamento del proprio profilo professionale.

Pertanto per i nuovi soci, l’iscrizione all’associazione avverrà secondo i parametri preesistenti in materia di associazioni professionali:

  • all’art. 5, lettera e della L. n°4 del 14 gennaio 2013 prestando particolare attenzione ai titoli di studio necessari per esercitare le attività professionali oggetto dell’Associazione, all’obbligo degli Associati di procedere all’aggiornamento costante e alla predisposizione di idonei strumenti atti ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo;
  • ai criteri di qualificazione previsti dalla vigente normativa nazionale in tema di formazione dei lavoratori nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (“SSL”), approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza il 18 aprile 2012 (ex art. 6, comma 8, lettera m-bis del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.), inseriti nel Decreto interministeriale firmato il 6 marzo 2013;
  • ai criteri di cui agli Accordi approvati in sede di Conferenza Stato – Regioni il 21 dicembre 2011;
  • ai criteri di cui all’art. 32 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., relativi alle figure dei Responsabili e degli Addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
  • ai criteri di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 relative alla figure dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Inoltre A.N.Te.S. promuove attività di organizzazione di eventi finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza e  alla formazione professionale dei propri iscritti.

Articolo 8: Rispetto del Codice Etico e sistema sanzionatorio

Gli associati A.N.Te.S. si impegnano a rispettare il presente Codice Etico al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività oggetto sociale dell’associazione. Qualsiasi socio, in caso di violazione del Codice Etico, è soggetto al sistema sanzionatorio dell’associazione messo in atto dal Collegio dei Revisori dei conti. A tal proposito il Collegio in questione procederà alle opportune verifiche sui soggetti associati, la quale siano pervenute segnalazioni da qualsiasi altro socio o da persone terze.

In caso in cui siano accertate violazioni del Codice Etico, il Collegio dei Revisori potrà comminare una sanzione a carico del trasgressore di una misura ritenuta idonea e proporzionata alla gravità dell’infrazione.

Le sanzioni possono consistere nel richiamo, nella censura, nell’esclusione, nell’espulsione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso alla formazione della violazione.

La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell’azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa eventualmente riconosciuti in ambito civile o penale. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

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