D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (1).
Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (2).
______________________
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1988, n. 127.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, l’art. 32,
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441, riportato alla voce SANITA’ PUBBLICA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, indicata nell’elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell’articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell’interno, del bilancio e della
programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell’ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
Emana il seguente decreto:
TITOLO I
Attuazione della direttiva CEE n. 82/581 del 24 giugno 1982 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
1. Campo di applicazione. – 1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:
a) attività industriali:
1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all’allegato I, che comporti o possa comportare l’uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all’interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito
connesso a tali operazioni all’interno del medesimo;
2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell’allegato II;
b) fabbricante:
1) chiunque sia responsabile di una attività industriale;
c) incidente rilevante:
1) un avvenimento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o  differito, per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che comporti
l’uso di una o più sostanze pericolose;
d) sostanze pericolose:
1) per l’applicazione dell’articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell’allegato IV, nonché le sostanze comprese nell’elenco dell’allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;
2) per l’applicazione dell’articolo 4, le sostanze comprese nell’elenco dell’allegato III e dell’allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna.
2. Attività escluse. – 1. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto:
a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;
b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
c) le attività estrattive e altre attività minerarie;
d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.
3. Obblighi dei fabbricanti. – 1. Per le attività industriali definite dall’articolo 1 il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative
vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell’ambiente.
2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell’autorità competente, di avere provveduto all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all’adozione delle appropriate misure di sicurezza e all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del
dipendente e di coloro che accedono all’azienda per motivi di lavoro.
3. L’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai principi generali dell’ordinamento (2/a).
(2/a) Con D.M. 15 maggio 1996, riportato alla voce OLI MINERALI E CARBURANTI, sono state approvate le procedure e le norme di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne.
4. Obbligo di notifica. – 1. Fermo il disposto dell’articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell’ambiente e della sanità:
a) qualora eserciti un’attività industriale che comporti o possa comportare l’uso di una o più sostanze pericolose riportata nell’allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l’attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell’allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.
2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l’obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate (2/b).
(2/b) Con D.M. 13 maggio 1996, riportato al n. F/XIX, sono state individuate le modifiche delle attività industriali assoggettate all’obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.
5. Contenuto della notifica. – 1. Alla notifica di cui all’articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:
a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell’allegato II e nell’allegato III concernenti:
1) i dati e le informazioni elencati nell’allegato V;
2) la fase dell’attività in cui esse intervengano o possono intervenire;
3) la quantità (ordine di grandezza);
4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;
5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, pur influire sul rischio potenziale dell’attività industriale in questione;
b) informazioni relative agli impianti concernenti:
1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
4) la descrizione delle parti dell’impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;
c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:
1) i piani di emergenza, compresa l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all’interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;
2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l’elaborazione dei piani di emergenza all’esterno dello stabilimento;
3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l’attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all’autorità competente;
d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all’ambiente abbia adottato in relazione all’attività esercitata.
6. Dichiarazione. – 1. Fermo il disposto dell’articolo 3 dell’articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:
a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l’uso di una o più sostanze pericolose riportate nell’allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l’attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell’allegato II, nelle quantità` ivi indicate nella prima colonna.
2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:
a) all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all’adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) all’informazione, all’addestramento e all’attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all’ambiente abbia adottate in relazione all’attività esercitata.
7. Attività industriali esistenti. – 1. Il presente decreto si applica sia alle nuove attività industriali, sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora si apportino modifiche alle attività industriali esistenti, tali da farle rientrare nel campo di applicazione del presente decreto, si procede come per le nuove attività industriali.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali gi` in esercizio alla data di cui al comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all’articolo 4 entro l’8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all’articolo 6 entro il 31 dicembre 1990.
4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti gi` posti in essere dai fabbricanti in attuazione dell’ordinanza del Ministro della sanità del 21 febbraio 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le eventuali integrazioni in conformità degli articoli stessi.
5. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d’ufficio alla trasmissione della documentazione già inviata alle autorità competenti ai sensi del presente decreto; l’onere delle spese per le copie è a carico del fabbricante.
8. Aggiornamento del rapporto. – 1. La notifica di cui all’articolo 4 e la dichiarazione di cui all’articolo 6 devono essere aggiornate su richiesta delle autorità competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve
essere effettuato ogni tre anni.
2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell’attività industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.
9. Nuove attività industriali. – 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione  della notifica a norma degli articoli 4 e 5 o della dichiarazione a norma dell’articolo 6 del presente
decreto.
2. Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica di cui all’articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3.
3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, pur dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorità destinatarie della notifica di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei competenti albi professionali.
4. La perizia giurata deve attestare:
a) la veridicità e la completezza delle informazioni;
b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui all’articolo 12, comma 1.
5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all’articolo 19, entro il termine di cui al comma 3, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di cui all’articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni fornite, sono necessarie a garantire la sicurezza dell’impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio all’attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.
6. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 3. Le autorità competenti, nei casi previsti dall’articolo 216 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dall’articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l’inizio dell’attività è subordinata al rilascio della autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.
10. Accadimento di incidente rilevante.
– 1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto ad informare immediatamente il prefetto e il sindaco, comunicando appena possibile;
a) le circostanze dell’incidente;
b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d);
c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti dell’incidente, a medio e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell’ambiente e della sanità, nonché il presidente della regione territorialmente competente.
3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell’analisi dell’incidente, si accertano che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza, a medio e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni.
4. In casi di incidente rilevante si procede d’ufficio a nuova istruttoria.
11. Informazione della popolazione. – 1. I dati e le informazioni relativi alle attività industriali raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.
3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto dall’articolo 17, comma 2, l’informazione, a cura dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie (3):
a) il tipo di processo produttivo secondo l’allegato I;
b) le sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente;
d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all’articolo 19;
e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.
(3) L’art. 4, D.M. 20 maggio 1991 (Gazz. Uff. 31 maggio 1991, n. 126) ha così disposto:
Art. 4. 1. L’informazione alla popolazione prevista dall’art. 11, terzo comma, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibili le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta;. Con successivo D.M. 14 aprile 1994 (Gazz. Uff. 14 maggio 1994, n. 111, S.O.), modificato con D.M. 15 maggio 1996 (Gazz. Uff. 9 luglio 1996, n. 159, S.O.) sono stati approvati i criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto ai sensi del presente art. 12.
TITOLO II
Autorità competenti per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
12. Funzioni d’indirizzo. – 1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui
attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all’adozione delle appropriate misure di sicurezza, all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ (3/a).
2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o più di questi, e, comunque, a seguito dell’inutile
decorso del termine suddetto, all’emanazione dei decreti provvederà il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro dell’ambiente, d’intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all’applicazione del presente decreto;
b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell’efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;
c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all’articolo 6;
d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali pur richiedersi la notifica ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l’intera area;
e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all’allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l’esenzione dei fabbricanti dall’obbligo della dichiarazione (4) (5).
(3/a) Comma cosl modificato dall’art. 1, L. 19 maggio 1997, n. 137, riportato al n. F/XX.
(4) Con D.P.C.M. 31 marzo 1989 (Gazz. Uff. 21 aprile 1989, n. 93, S.O.), modificato dal D.M. 8 agosto 1995 (Gazz. Uff. 5 settembre 1995, n. 207), e dal D.M. 10 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52), sono state emanate disposizioni per l’applicazione del presente art. 12.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 19 maggio 1997, n. 137, riportata al n. F/XX.
13. Ministri competenti. – 1. I Ministri dell’ambiente e della sanità provvedono, d’intesa, a:
a) fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni;
b) comunicare le informazioni di cui all’articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell’articolo 4;
c) predisporre ed aggiornare l’inventario nazionale delle attività industriali nell’ambito di incidenti rilevanti;
d) predisporre, nell’ambito delle rispettive competenze, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni: informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell’allegato V;
e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, relative alla direttiva di cui al
presente decreto.
14. Organi tecnici. – 1. Ai fini dell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:
a) l’Istituto superiore di sanità (ISS);
b) l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
15. Organi consultivi. – 1. Ai fini dell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consuntivi e propositivi:
a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall’unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l’attività industriale di cui all’articolo 4, nonché con l’ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio;
b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985.
16. Compiti delle regioni. – 1. Le regioni:
a) partecipano all’attività degli organi consultivi indicati nell’articolo 15;
b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all’articolo 6 e i progetti di nuovi impianti di cui all’articolo 9;
c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all’obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati;
d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l’esercizio dell’attività industriale;
e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all’obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;
f) comunicano ai Ministeri della sanità e dell’ambiente i risultati dell’esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell’inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
g) vigilano affinché il fabbricante soggetto all’obbligo di notifica o di dichiarazione nell’esercizio dell’attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
h) disciplinano le modalità di esercizio delle competenze attribuite.
17. Funzioni del prefetto. – 1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna delle attività industriali rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 4, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e del parere espresso dal comitato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), il prefetto competente per territorio, avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al primo comma, punto 1, dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, deve predisporre un piano di emergenza esterno all’impianto. Il
piano è comunicato ai Ministri dell’Interno per il coordinamento della protezione civile.
2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l’incidente rilevante, sugli
interventi di emergenza predisposti all’esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri dell’ambiente e della sanità ed alle regioni interessate.
18. Istruttoria. – 1. L’istruttoria sulle attività industriali di cui all’articolo 4, è svolta in sede ministeriale con l’ausilio degli organi tecnici di cui all’articolo 14 e degli organi consultivi di cui all’articolo 15.
2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa, con l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni
altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.
3. Il responsabile dell’istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall’articolo 9 comma 3, agli organi tecnici di cui all’articolo 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell’istruttoria, informazioni complementari al fabbricante.
4. Il responsabile dell’istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessità delle indagini, e pur avvalersi anche del contributo dei
competenti organi locali.
5. Il responsabile dell’istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all’articolo 14, e delle altre autorità interpellate, nonché i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all’articolo 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
6. I Ministeri dell’ambiente e della sanità, previe intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell’istruttoria.
19. Provvedimenti adottati. – 1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o modificative ed i tempi entro i
quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall’articolo 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto.
2. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, perché provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell’attività industriale, nonché al prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna.
3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma 1, il fabbricante  pur proporre ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione, depositandolo presso il Ministero della sanità. Il ricorso è deciso con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.
4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1, costituiscono, se necessario, variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco.
20. Ispezioni. – 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, definisce
criteri e metodi per l’effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), dell’ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell’amministrazione di
appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell’ambiente, pur accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di
documento di riconoscimento e dell’atto di incarico rilasciato dal Ministero dell’ambiente. Il segreto industriale non pur essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, al quale altresì affluiscono le somme
derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 21, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo (6).
(6) Così sostituito dall’art. 1, L. 19 maggio 1997, n. 137, riportato al n. F/XX.
21. Sanzioni. – 1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall’articolo 7, comma 3, ovvero prima dell’inizio dell’attività, è punito con l’arresto fino ad 1 anno.
2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all’articolo 6, nel termine prescritto dall’articolo 7, comma 3, ovvero prima dell’inizio dell’attività, è punito con l’arresto fino a 6 mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente, è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni.
4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 8, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto. 
5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell’articolo 8, comma 2, è punito con l’arresto fino a 6 mesi.
6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell’impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall’autorità competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell’attività da parte della regione competente per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall’articolo 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell’ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell’impianto o, ove possibile, del singolo reparto.
ALLEGATI
(7) Gli allegati sono stati modificati dal D.M. 20 maggio 1991 (Gazz. Uff. 31 maggio 1991, n. 126),
come modificato dal D.M. 8 agosto 1995 (Gazz. Uff. 5 settembre 1995, n. 207) e dalla L. 19
maggio 1997, n. 137, riportato al n. F/XX.

Allegato 1

  1. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l’altro, i seguenti procedimenti:
  • alchilazione
  • amminazione con ammoniaca
  • carbonilazione
  • condensazione
  • deidrogenazione
  • esterificazione
  • alogenzaione e produzione di alogeni
  • idrogenazione
  • idrolisi
  • ossidazione
  • polimerizzazione
  • solfonazione
  • desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
  • nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
  • fabbricazione di derivati fosforati
  • formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
  • distillazione
  • estrazione
  • solubilizzazione
  • miscelazione
  1. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
  2. Impianti destinati all’eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione e decomposizione chimica.
  3. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.
  4. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
  5. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica
Nello stesso tempo dovrà essere verificato l’utilizzo di sostanze pericolose indicate in allegato III e per quantitativi pari o superiori a quelli ivi descritti oppure di altre sostanze comunque classificate pericolose, pur non rientranti in elenco, per quantitativi pari o superiori a quelli stabiliti in allegato IV.Se invece di un’attività produttiva l’intervento riguarda un deposito di merci pericolose si dovrà consultare il DM 20 maggio 1991.

Come si può vedere la complessità normativa è molto elevata e necessita evidentemente di una valutazione di carattere specialistico.

Qualora l’impianto o il deposito rientri nel campo di applicazione dovrà distinguersi se si è soggetti all’obbligo della dichiarazione ( art.6) o a quello della notifica (art.4). La differenza risiede in pratica nei quantitativi in utilizzo o in deposito.

COMPETENZE

Per quanto riguarda l’art.4 del DPR 175/88, l’interessato è tenuto a fare pervenire la notifica ai Ministri della Sanità e dell’Ambiente e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. La Regione Emilia-Romagna ha delegato ARPA per le istruttorie tecniche e quindi due copie della notifica andranno inviate al seguente indirizzo: ARPA SQA, via Malvasia n.6, 40131 Bologna.

Per quanto riguarda l’art. 6 del DPR, l’interessato è tenuto a fare pervenire la dichiarazione in due copie direttamente all’indirizzo di ARPA soprariportato. Dovranno essere inoltre predisposte altre copie, di cui la prima andrà inviata alla Sezione provinciale ARPA competente territorialmente e la seconda al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

In Regione Emilia-Romagna, con l’approvazione della nuova legge regionale, le competenze passeranno presumibilmente alle Province.

VERIFICA RAPIDA

Seppure limitata dalla necessità di sintesi e quindi non esauriente sotto il profilo dell’applicazione si presenta una tabella per le attività di verifica rapida delle attività a rischio di incidente rilevante predisposta da ANPA

 

DEPOSITI SEPARATI

IMPIANTI

(e/o depositi connessi)

Sostanze specificate in allegato al DM 20 maggio 1991:Parte 1° S composti di cui all’allegato al DM 20 maggio 1991 classificati pericolosi come da tabella: Sostanze specificate in allegato 3 al DPR 17 mag-gio ‘88 n. 175 Composti di cui all’allegato 4 al DPR 17 maggio 1988 n. 175 classificati pericolosi come da tabella:

T+

T+, T

O, E

F gas

F liquidi

S T+

S T+,T O, E

T+ T

R45

NOTIFICA (1)

> Ls II colonna

> 20 tonn

>200 tonn.

>200 tonn.

> 50 mila tonn.

> Ls

> 20 tonn.

>200 tonn.

=

DICHIARAZIONE PESANTE (2)

>60% Ls II cl.

>12 tonn.

>120 tonn.

>120 tonn.

> 30 mila tonn.

> 60% Ls

>12 tonn.

>120 tonn.

>1kg

DICHIARAZIONE LEGGERA (2)

>Ls I colonna

> 5 tonn

> 10 tonn.

> 50 tonn.

> 5 mila tonn.

> 20% Ls

> 5 tonn.

> 10 tonn.

>1kg

ESENZIONE (2)

< Ls I colonna

< 5 tonn.

< 10 tonn.

< 50 tonn.

< 5000 tonn.

< 20% Ls

< 5 tonn.

< 10 tonn.

<1kg

Il quadro normativo dovrebbe tuttavia semplificarsi con il recepimento della direttiva CEE Seveso 2.Visto il carattere specialistico della materia e le numerosi variabili in esame per impianti o depositi quali quelli elencati precedentemente non c’è una vera e propria modulistica alla quale fare riferimento per la presentazione della dichiarazione o della notifica. La documentazione tecnica deve invece essere redatta tenendo conto delle linee guida emanate dal Ministero dell’Ambiente. Le linee guida con valenza generale sono state approvate con DPCM 31 marzo 1989. Linee guida invece riferite al caso particolare sono in preparazione. Già emanate sono quelle relative ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici (DM 20 ottobre 1998).
Allegato IV (DPR 175/88)CRITERI INDICATIVI

a) Sostanze molto tossiche

  • le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;
  • le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.
DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1 DL 50 <= 5 DL 50 <= 10 CL 50 <= 0,1
2 DL 5 < DL 50 <= 25 DL 10 < DL 50 <= 50 0,1 < CL 50 <= 0,5
(1) DL 50 per via orale nel ratto.(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

 b) Altre sostanze tossicheLe sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:
DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
25 < DL 50 <= 200 50 < DL 50 <= 400 0,5 < CL 50 <= 2
(1) DL 50 per via orale nel ratto.(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabilii) Gas infiammabili:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) Liquidi facilmente infiammabili: le sostanze che hanno un punto d’infiammabilità al di sotto di 21°C e un punto di ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20°C;

iii) Liquidi infiammabili: le sostanze che hanno un punto d’infiammabilità al di sotto di 55iC e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti;

d) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma che sono sensibili agli urti ed agli attriti più del dinitrobenzene.

 Allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sostituito dall’allegato A al decreto del Ministro per l´ambiente 20 maggio 1991Premessa – Deposito diverso da quello delle sostanze elencate nell´allegato III connesso ad uno degli impianti di cui all´all.to I.

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all´allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell´allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte prima

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

  Quantità (tonnellate)
Sostanze o gruppi di sostanze Ai fini della applicazione dell´art. 6 Ai fini della applicazione dell´art. 4
Acrilonitrile 20 200
Ammoniaca 50 500
Cloro 10 75
Biossido di zolfo 25 250
Nitrato di ammonio (1) 350 2.500
Nitrato di ammonio sotto forma diFertilizzante (2) 1.250 10.000
Clorato di sodio 25 250
Ossigeno liquido 200 2.000
Triossido di zolfo 15 100
Cloruro di carbonile (Fosgene) 0,750 0,750
Idrogeno solforato 5 50
Acido fluoridrico 5 50
Acido cianidrico 5 20
Solfuro di carbonio 20 200
Bromo 50 500
Acetilene 5 50
Ossido di etilene 5 50
Ossido di propilene 5 50
2 Propenal (Acroleina) 20 200
Formaldeide (concentrazione 90%) 5 50
Monobrometano (bromuro di metile) 20 200
Isocianato di metile 0,150 0,150
Piombo tetraetile o piombo tetrametile 5 50
1,2 Dibrometano (bromuro di etile) 5 50
Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250
Diisocianato di difenilmetano (MDI) 20 200
Toluen diisocianato (TDI) 10 100
Parte secondaCategorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte prima Le quantità di sostanze e preparati (per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o piú sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256 della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate piú categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.
Quantità (tonnellate)
Categorie di sostanze e preparati (1) Ai fini della applicazione dell’art. 6 Ai fini della applicazione dell’art. 4 (2)
1. Sostanze e preparati che sono classificati come “molto tossici” 5 20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come “tossici” (3), “comburenti” o “esplosivi” 10 200
3. Sostanze preparati gassosi ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come “facilmente infiammabili” (4) 50 200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come “facilmente infiammabili” o “estremamente infiammabili” (5) 5.000 50.000
  • (1) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:
  • legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
  • decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);
  • decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);
  • direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati pericolosi.
  • (2) L’art. 5, paragrafo 1, lettera a), e l’art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si applicano quando opportuno.(3) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

(4) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all’allegato IV, lettera c), i).

(5) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all’allegato IV, lettera c) e ii).

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