Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l’esecuzione

Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l’esecuzione. Responsabilità per il controllo quotidiano del corretto funzionamento. Non sussiste.

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 (Massima dell’avv. Rolando Dubini)
Massima
Il d.lgs. 494/1996 ha introdotto la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della sicurezza in cantiere, con la precisazione che la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina è stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l’impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti. Con una recente pronunzia (Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536) è stata ben delineata la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l’indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente. Sia la normativa di cui d.lgs. 494/1996 che quella ripresa dal T.U. confermano che la funzione di vigilanza è “alta” e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri “tipici”, e di quelle afferenti all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Alla luce di tali principi, appare corretta la motivazione di una sentenza relativa ad un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, e ,quindi, evento non riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.
Nella fattispecie il GUP ha chiaramente espresso il criterio con il riferimento a dati oggettivi, su cui non v’è contestazione: 1) l’imputato aveva assunto il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 2) il Piano di sicurezza e coordinamento prevedeva che i ganci utilizzati dovessero essere dotati di dispositivo di sicurezza funzionante; 3) nel caso di specie il gancio della gru era dotato del dispositivo di sicurezza, e che esso, dopo il verificarsi dell’infortunio, si è accertato essere mal funzionante.
Sulla base di tali dati il GUP ha ritenuto che non sussisteva alcun obbligo in capo all’imputato di verificare, momento per momento, la funzionalità del detto dispositivo.
Dunque, la responsabilità per colpa contestata all’imputato è stata esclusa per carenza in capo al medesimo della posizione di garanzia in ragione dell’incarico da lui ricoperto.
Posta, in tal modo la questione, essenzialmente in punto di diritto, lo svolgimento del dibattimento non avrebbe portato ad una soluzione diversa.
All’imputato, quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è stato contestato di avere omesso di verificare l’applicazione, da parte della ditta esecutrice dei lavori, delle disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento in violazione dei doveri su di lui incombenti, come fissati dall’art. 92, lett. a), del d.l.vo n. 81/08; nel caso di specie, aveva omesso di controllare l’efficienza del gancio della gru, con la conseguenza che l’operaio, impegnato nei lavori del cantiere edile, veniva colpito a morte dallo sganciamento tra due catene di numerosi cavalletti che costituivano il carico della gru, da lui manovrata in quanto il relativo gancio risultava difettoso e/o mal funzionate al suo imbocco.
Il GUP si è determinato ad emettere la sentenza di non luogo a procedere con la formula “per non aver commesso il fatto” evidenziando che la norma violata (colpa specifica) definisce la posizione di garanzia e protezione assunta dal coordinatore dell’esecuzione dei lavori, il quale, durante l’esecuzione dell’opera, deve verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”
Nella fattispecie in esame, argomenta il GUP, il piano di sicurezza prevedeva genericamente un imbocco di chiusura per il gancio del tipo di quello qui in questione che infatti vi era; solamente che era rotto, non era ben funzionante e questo ha provocato lo sganciamento dei cavalletti e quindi, l’infortunio. Ma l’obbligo di verificare il buon funzionamento di tale dispositivo non rientra nei doveri di prudenza e di controllo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ma di chi materialmente procede nei lavori e non nel coordinamento di sicurezza. Questi non è un super direttore operativo dei lavori e non è un addetto ai guasti; infatti, non ha l’obbligo di presenza continua e giornaliera sul cantiere, essendo, invece, deputato alla verifica della predisposizione dell’effettivo uso, da parte di chi procede nei lavori, di tutti gli accorgimenti che il piano di sicurezza prevede, valutando, anche “in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere”, nonché verificando “che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.
Nel caso di specie, il gancio, rileva il GUP, come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti, era un dispositivo standard adeguato al lavoro da svolgere, compatibile con quanto previsto dal piano di sicurezza, perché provvisto del dispositivo di chiusura che, tuttavia, non era ben funzionante. Era dovere di chi procedeva materialmente nel lavoro, e dei loro responsabili, nonché eventualmente di chi per legge era tenuto alla vigilanza sulla sicurezza verificare costantemente che l’attrezzatura fornita fosse in concreto idonea, cioè ben funzionante non difettosa, momento per memento, nell’esecuzione dei lavori, e. se tanto non è avvenuto, costoro ne dovranno rispondere penalmente.

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