Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
(Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12)

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 e euro.

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