Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 737,10 a 2.457,02 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1 e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

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