PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 54
Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. – Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
La presente ordinanza disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge.
Alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie previste dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di € 30.000.000,00 a valere sull’apposita contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese aventi i seguenti requisiti:
a) essere già presenti ed operanti nei territori dei Comuni di cui all’art. 1 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
b) nel caso di impresa iscritta nel Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni;
c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
e) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f) non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) in caso di delocalizzazione dell’attività, aver effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni di cui all’art. 1 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.;
i) poter riprendere l’attività, ove interrotta in ragione degli eventi sismici per danneggiamento degli immobili, e acquisire il Certificato di agibilità sismica, rilasciato dal tecnico incaricato, in caso di immobili danneggiati.
Fermi restando i requisiti di cui al precedente comma, possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza le imprese:
a) titolari di diritto di proprietà od usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;
b) affittuarie dell’immobile oggetto dell’intervento in forza di contratto registrato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di tale contratto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
c) titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di tale contratto, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 3
Interventi e spese ammissibili
Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva.
Non sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi relativi ad immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016 già oggetto di richiesta di contributo o ammessi a contributo ai sensi dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 così come modificata dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
La presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo ai sensi della presente ordinanza preclude la possibilità di accedere al contributo ai sensi dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 così come modificata dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono ammessi a finanziamento gli interventi di:
a) rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
b) miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
c) messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti. Si intendono per componenti non strutturali tamponature, partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilità possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.
Al fine di ottenere il contributo previsto dalla presente ordinanza, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 devono allegare alla domanda il certificato di agibilità sismica o altra certificazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo A) che attesti l’utilizzabilità dell’immobile.
Nel caso di interventi di miglioramento sismico di cui al comma 4, lett. b il livello di sicurezza sismica da conseguire deve essere pari almeno a quanto stabilito, per la corrispondente classe d’uso dell’immobile, dal D.M. n. 477 del 27 dicembre 2016.
Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti maggiore del limite superiore dell’intervallo definito per la classe d’uso pertinente dal D.M. n. 477 del 27 dicembre 2016, la spesa ammissibile è comunque limitata alla classe d’uso pertinente corrispondente.
Per gli interventi relativi ad immobili a destinazione produttiva non danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata con riferimento al Prezzario Unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016) approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016. Il costo unitario massimo dell’intervento non può in ogni caso essere superiore a 100 €/mq.
Per gli interventi relativi ad immobili a destinazione produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata secondo quanto disposto nell’art. 3 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 così come modificata dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, con riferimento ai costi parametrici di cui alla tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 13. A tali costi parametrici si applicano gli incrementi di cui alla Tabella 7 dello stesso allegato 2.
Sono ammesse a contributo le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, indagini e, ove previsto, di collaudo. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
a) interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l’attività lavorativa;
b) acquisto di beni usati;
c) manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
d) costi del personale interno;
e) spese generali;
d) spese amministrative e di gestione.
Al fine di asseverare il contenuto dell’istanza e, in particolare, la congruità e coerenza delle spese sostenute e indicate nella domanda con gli obiettivi del progetto e delle finalità della presente ordinanza, le imprese devono allegare una perizia asseverata redatta secondo lo schema dell’Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
La perizia di cui al precedente periodo deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 4
Domanda di contributo
La domanda di contributo è presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e comporta le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci.
Nella domanda di contributo devono essere indicati, fra l’altro, pena l’esclusione:
a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento;
b) l’indirizzo della sede/unità locale oggetto di intervento e la tipologia di intervento/i oggetto di richiesta di contributo;
c) il titolo di possesso dell’immobile (o degli immobili) oggetto dell’intervento riferito all’impresa che presenta domanda di contributo;
d) i dati identificativi dell’impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti all’art. 2;
e) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
f) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento oggetto di richiesta di contributo con le relative tabelle di sintesi, redatto in funzione della modalità di erogazione del contributo. In caso di erogazione in un’unica soluzione il rendiconto deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori. In caso di interventi di importo superiore ad euro € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi al totale delle spese previste e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonché le generalità dei relativi fornitori;
g) il termine iniziale e finale degli interventi;
h) gli estremi della notifica preliminare (Protocollo SICO), ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell’art. 99 del decreto legislativo n. 81/2008. In assenza del Protocollo SICO, deve allagarsi un attestato comprovante l’avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l’impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi;
i) le coordinate bancarie – IBAN – ai fini dell’accredito del contributo concesso.
A pena di esclusione, l’impresa deve attestare nella domanda che:
a) le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall’intervento ammesso a contributo;
b) i titoli di spesa riportati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici;
c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.
Nella domanda di concessione del contributo l’impresa deve sottoscrivere:
a) l’impegno a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente ordinanza, maggiorati degli interessi legali dalla data di effettiva erogazione del contributo;
b) l’impegno a consentire gli opportuni controlli e ispezioni previsti dall’art. 6 della presente ordinanza;
c) l’impegno a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell’attività di monitoraggio.
La domanda di contributo, comprensiva dell’imposta di bollo, deve essere firmata digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa richiedente ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
La domanda di contributo deve essere corredata dei seguenti documenti:
1) fotocopia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente;
2) perizia asseverata di cui all’Allegato 2 della presente ordinanza, finalizzata ad asseverare il contenuto dell’istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità dell’intervento e, in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell’intervento e che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati; la perizia deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia asseverata deve altresì attestare la superficie dell’immobile o della porzione di immobile oggetto dell’intervento;
3) copia del «Certificato di collaudo statico», laddove previsto, per ogni intervento finanziato;
4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal suo tecnico delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell’ordinanza. La relazione deve essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all’Allegato 3 della presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale;
5) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente equivalenti) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l’erogazione dei contributi in un’unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si richieda l’erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Le fatture devono riportate, a pena di inammissibilità della domanda, una descrizione precisa delle spese sostenute che consenta l’immediata riconducibilità delle stesse all’intervento agevolato.
Le domande di contributo devono essere inoltrate, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo, entro la data del 31 luglio 2018.
Art. 5
Concessione del contributo
Il Commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti dalla presente ordinanza, dispone con proprio decreto la concessione del contributo.
L’agevolazione di cui al comma precedente consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non può in ogni caso superare l’importo di complessivi € 200.000 per ciascun beneficiario, nel caso di interventi su più immobili e anche attraverso più domande riguardanti opere di miglioramento sismico.
In presenza di copertura assicurativa, il contributo è pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti. Al fine di determinare il contributo nell’ipotesi indicata nel precedente periodo, il richiedente deve allegare alla domanda:
a) copia della polizza assicurativa;
b) attestazione della compagnia assicurativa indicante:
1) tipologia e descrizione dei beni assicurati;
2) ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell’intervento effettuato.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3 del presente articolo, l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l’impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione.
L’erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:
a) pagamento in un’unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;
b) pagamento in due soluzioni, per interventi di importo superiore a € 50.000,00.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera b), il Commissario provvede ad una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell’intervento. Con successivo provvedimento si provvede all’erogazione a saldo, sulla base della documentazione di spesa richiesta, da presentarsi entro giorni 45 dalla fine dell’intervento ammesso a contributo.
I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Decorso il termine di cui all’art. 4, comma 7, il Commissario straordinario procede all’istruttoria delle domande presentate e alla successiva fase di erogazione dei contributi.
Il Commissario straordinario provvede a verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla presente ordinanza e alla valutazione delle caratteristiche tecniche e finanziarie e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, nonché della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità del contributo. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 4, comma 7, si provvede ad adottare i decreti di concessione dei contributi nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle risorse, l’entità del contributo è proporzionalmente ridotta fino al raggiungimento della somma pari alle risorse stanziate. Nel decreto di concessione del contributo il Commissario indica il termine entro il quale l’intervento deve essere eseguito, tenuto conto della complessità dell’intervento e dei tempi tecnici di realizzazione.
Art. 6
Controlli
Il Commissario straordinario effettua controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi entro il termine di 18 mesi dall’erogazione del contributo.
I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel caso di provvedimenti di concessione del contributo erogati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegate alle istanze falsi o mendaci.
Il Commissario straordinario provvede a verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per la concessione del contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi.
Nel caso in cui all’esito delle verifiche di cui al comma precedente sia constatata l’insussistenza dei presupposti per il contributo, il Commissario straordinario invia al beneficiario una comunicazione nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto ritenute ostative al mantenimento dei contributi. Il Commissario Straordinario ha facoltà di richiedere ai beneficiari la produzione di ogni documentazione ritenuta necessaria per le verifiche di cui al presente articolo.
Il destinatario della comunicazione di cui al comma 3 può formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo.
Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, il Commissario straordinario dispone la revoca anche parziale del contributo dandone motivata comunicazione all’interessato. Si procede alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di:
a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
b) mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente ordinanza;
c) non conformità degli interventi realizzati alla relazione tecnica illustrativa dell’intervento ovvero alla perizia asseverata;
d) mancata esecuzione dell’intervento nei termini indicati nel decreto di concessione del contributo;
e) mancato mantenimento dell’uso produttivo dell’immobile entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo;
f) false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegate alle istanze falsi o mendaci.
Nel caso di revoca anche parziale del contributo il Commissario provvede alla richiesta di ripetizione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.
Il provvedimento di cui al comma 6 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite messaggio di posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all’integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Commissario può disporre, su richiesta dell’interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, la rateizzazione dei pagamento della somma capitale e dei relativi interessi, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all’entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell’istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori a 24 e di entità non inferiore ad € 50,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo in un’unica soluzione.
Decorsi inutilmente i termini di cui ai precedente comma, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e s.m.i.. Il Commissario straordinario può avvalersi, per gli adempimenti richiesti dall’Ente impositore dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, degli Uffici speciali per la ricostruzione.
Con cadenza semestrale il commissario straordinario verifica l’entità delle somme restituite ai sensi del presente articolo e, in caso di eventuale riduzione proporzionale dei contributi originariamente erogati per insufficienza delle risorse, provvede ad incrementare i contributi già erogati in percentuale alle somme recuperate.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 8
Entrata in vigore ed efficacia
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Allegato 1
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo deve contenere i seguenti documenti, in formato pdf e firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture):
la fotocopia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
la perizia asseverata;
il certificato di agibilità sismica o altra certificazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo A) che attesti l’utilizzabilità dell’immobile;
la relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione, anche nel caso di interventi ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo, delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata digitalmente dal legale rappresentante o tecnico delegato);
copia delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per un importo pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l’erogazione del contributo in un’unica soluzione, per gli interventi già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo; copia delle fatture di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture e delle relative quietanze per un importo non inferiore al 35% delle spese sostenute qualora, in presenza di interventi d’importo superiore a Euro 50.000,00 si richieda l’erogazione del contributo in due soluzioni;
le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture), nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi € 150.000.
Sono considerate inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti.
Per gli interventi già effettuati, devono inoltre essere allegati:
copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni relativi al pagamento di ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura);
copia dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l’avvenuto pagamento delle fatture;
copia del relativo contratto, nel caso in cui l’impresa detenga l’immobile in affitto o locazione finanziaria.
Allegato 2
SCHEMA DI PERIZIA ASSEVERATA
La perizia asseverata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.
Essa deve contenere:
l’indicazione dell’ubicazione dell’immobile oggetto di intervento;
le finalità dell’intervento;
l’indicazione della superficie dell’immobile o porzione di immobile interessata dall’intervento, riportata in pianta e in sezione;
la tipologia costruttiva e la descrizione dettagliata del fabbricato, con riferimento alle componenti strutturale, non strutturale, impianti;
la documentazione fotografica.
Per gli interventi di miglioramento sismico, già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo e successivi alla data del 24 agosto 2016 o ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo, la perizia deve, inoltre, contenere:
a) la descrizione dettagliata dell’intervento e, altresì, la data di inizio e di fine lavori;
b) l’attestazione che l’intervento sia stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (NTC);
c) l’attestazione del livello di sicurezza sismica dell’immobile prima dell’intervento, espresso in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni;
d) l’attestazione del livello di sicurezza sismica dell’immobile effettivamente raggiunto a seguito dell’intervento (con riferimento a quanto stabilito dal D.M. n. 477/2016), espresso in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni.
Per gli interventi di rafforzamento locale già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo e successivi alla data del 24 agosto 2016 o ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo:
a) la descrizione delle vulnerabilità del fabbricato prima dell’intervento;
b) la descrizione dettagliata degli interventi messi in atto o che si intendono realizzare per ridurre le vulnerabilità dell’immobile (secondo le NTC vigenti e, preferibilmente in conformità con i contenuti dei criteri di indirizzo di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 44 del 15 dicembre 2017).
Per gli interventi di messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti (che non ricadano nella tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria), già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo e successivi alla data del 24 agosto 2016 o ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo:
a) la descrizione delle criticità del fabbricato in relazione alle condizioni di staticità degli elementi non strutturali e degli impianti e del loro collegamento con la struttura del fabbricato, prima dell’intervento;
b) la descrizione dettagliata degli interventi messi in atto o che si intendono realizzare per ridurre le criticità esistenti (secondo le NTC vigenti e, preferibilmente in conformità con i contenuti dei criteri di indirizzo di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza del commissario straordinario n. 44 del 15 dicembre 2017, oltre che secondo la normativa specifica di settore);
la dimostrazione della congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità del contributo (così come stabilito nell’Ordinanza del commissario straordinario);
una sintesi conclusiva;
i dati e la firma del tecnico.
Allegato 3
SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI
La relazione deve contenere:
le generalità dell’impresa richiedente
– l’attività dell’impresa richiedente e l’attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l’attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA);
– il numero dei dipendenti e l’importo del fatturato (il totale dell’attivo e del patrimonio netto riferiti all’ultimo bilancio approvato dall’impresa o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
la descrizione degli interventi
– le finalità in relazione allo stato pre-intervento e gli obiettivi che si sono conseguiti o che si intendono conseguire, riportando l’importo complessivo degli interventi;
la descrizione analitica delle spese per gli interventi di cui all’art. 3 dell’ordinanza, che dovranno essere coerenti con gli importi riportati (per singola fattura) nella domanda e per i diversi interventi finanziati;
la sintesi delle spese oggetto della richiesta di contributo, con la distinzione tra le spese sostenute e pagate integralmente o parzialmente alla data di presentazione della domanda e le spese ancora da sostenere.
Allegato 4
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Per gli interventi ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo, la rendicontazione avviene secondo due stati di avanzamento (SAL):
– SAL 1 – lavori eseguiti per un importo pari al 35% del contributo concesso;
– SALDO – lavori ultimati.
Il beneficiario del contributo deve fornire, in relazione allo stato di avanzamento (SAL 1 o SALDO) le seguenti informazioni:
l’identificativo dell’intervento (richiedente, finalità dell’intervento, contributo ammesso a finanziamento);
la descrizione dettagliata dei lavori eseguiti e dei relativi importi;
la documentazione fotografica dei lavori, che mostri chiaramente la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto previsto in fase di richiesta di contributo (come da relazione tecnica-illustrativa e perizia asseverata);
copia delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze, per un importo pari al 35% del contributo ammesso per il SAL 1 e per l’intero contributo concesso ed erogato, a saldo.
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