Obblighi del Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell’opera

Formazione coordinatore cantieri edili

Gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono definiti all’art. art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che – come affermato dal ricorrente – il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza “alta”, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento”, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto

Come previsto dall’art 92 , il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve:
valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per queste motivazioni le responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono riferibili solo ai suoi doveri di “alta vigilanza” così come precisato nella sentenza n.41820 del 19.10.2015 della Cassazione Pen, Sez.3.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha, quindi, un ruolo di vigilanza “alta”, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento”, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.

Molto importante a mio avviso è la “linea guida per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” fatta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e approvata nella seduta del 07 /10/2015
La linea guida “si pone come utile strumento per l’esercizio della funzione di coordinatore in fase di esecuzione, primo nel suo genere a diffusione nazionale. L’obiettivo della “linea guida” è di fornire all’ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell’ambito dell’esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall’art.92 del D.Lgs.81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all’innalzamento della qualità della prestazione, nell’ottica di un ruolo di “alta vigilanza”, evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.”
Molto importante nella Linea guida sono le “Azioni” (procedure da compiere) che il CSE deve fare (si riporta i 13 punti secondo quando scritto nella Linea Guida):
1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc…). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da 3
documentazione fotografica.

2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica, con esito positivo, dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall’allegato XVII del D.lgs. 81\08), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e impresa/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni. Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
1) Direzione Lavori (esclusivamente per il successivo punto di cui alla lettera b) )
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
3) Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
4) Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)
Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti: 
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all’individuazione delle fasi ritenute più pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza;
a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso si verifichi una situazione di emergenza o un incidente (compresa l’eventuale necessità di effettuare operazioni di salvataggio di lavoratori colti da malore e/o infortunatisi, operanti in quota o in ambienti sospetti di inquinamento o confinati), in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:
1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione “diretta” del Primo Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]
2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
Qualora la tipologia di lavorazioni previste nel cantiere prevedano la presenza della squadra di salvataggio, la stessa dovrà essere organizzata rispettando i summenzionati criteri.
f) documentazione da tenere in cantiere
Al termine della riunione il CSE redige il verbale di coordinamento sottoscritto dai presenti, quale utile strumento di modifica ed integrazione del PSC, per la corretta gestione del cantiere.

4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.

5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese
esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.)
h) accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) rilevato con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014 o altra modalità.
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
Il CSE provvede, con gli strumenti che ritiene più opportuni, a mantenere aggiornato l’elenco delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi.

6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi),

7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. Tale attività può essere condotta anche con l’ausilio di apposite check list.
Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate, ed eventualmente indicando un intervallo temporale per la realizzazione di quanto prescritto. Nel verbale riferito al successivo sopralluogo ne annoterà l’esito in riferimento alle azioni indicate.
Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.

8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.

9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori, al direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.

10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza.

11) Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, in particolare il Cronoprogramma, ed il fascicolo di cui all’art.91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; ciò anche in relazione alla stima dei costi della sicurezza del PSC che, in caso di variante in corso d’opera, devono essere oggetto di nuova ed adeguata stima analitica.

12) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.

13) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto11.

Sanzioni per il coordinatore per l’esecuzione
Art. 92, co. 1, lett. a), b), c), e), f), e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 158, co. 2, lett. a)]
Art. 92, co. 1, lett. d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 158, co. 2, lett. b)]
Richiami all’Art. 92:
Art. 14, co. 1(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori)
Art. 89 co. 1, lett. f) (Definizioni ”coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”), 
Art. 90 co. 2 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), co. 11 -Art. 93, co. 2 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).) 
ALL. XV, punto 2.2.2, lett. g) (CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI “In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi: g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c)).

Arch. Tieri Graziano s.tg@libero.it

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