Il Documento di Valutazione dei Rischi nell’ambito del Titolo IV.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è il documento che il datore di lavoro elabora  “in relazione alla natura dei rischi dell’attività aziendale tenendo conto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché‚ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Il Documento di valutazione dei rischi viene introdotto nella legislazione Italiana con il D. Lgs. 626/1994 in attuazione della direttiva 89/391/CEE riguardante un insieme di direttive europee finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. L’art. 4 del D. Lgs. 626/1994 inerente gli  obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, stabiliva che all’esito della valutazione dei rischi di cui al comma 1, il datore di lavoro avrebbe dovuto elaborare un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L’art. 4 del D. Lgs. 626/94 oggi abrogato, è stato reintrodotto nell’ambito dell’attuale D. Lgs. 81/2008  suddiviso in più articoli e precisamente lo ritroviamo nell’art. 17  inerente gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, nell’art. 18 riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente e nell’art. 28 relativo all’oggetto della valutazione dei rischi.

Da una comparazione dettagliata tra la vecchia e la nuova normativa, possiamo affermare che concettualmente il principio fondamentale della legge è rimasto lo stesso a meno di una rimodulazione dell’enunciato che non ne ha modificato la sostanza.

Infatti l’art. 28 riguardante i contenuti della valutazione dei rischi, indica in modo chiaro ed inequivocabile che ” la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), va effettuata  nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, e non fa alcun riferimento specifico alle fasi lavorative legate al ciclo produttivo.

Volendo interpretare i dettami dell’art. 28, il datore di lavoro deve valutare i rischi legati al processo produttivo che l’azienda realizza stabilmente e ciclicamente nell’ambito della propria  struttura aziendale che l’art. 2 definisce , come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Si può notare che nell’attuale art. 2 ” definizioni”,  il  termine di “azienda” sostituisce il temine “unità produttiva”.

Diciamo subito che la valutazione dei rischi, nelle attività produttive stabili, avviene attraverso un’analisi dettagliata e puntuale del processo produttivo  secondo schemi ben definiti  nell’ambito di un preciso modello aziendale. Questa logica che caratterizza tantissime attività produttive quali  fabbriche, opifici, uffici,  centri commerciali, scuole,  ospedali etc., non è compatibile con la logica che caratterizza i cantieri temporanei o mobili che a differenza delle prime, mancano di un luogo di lavoro specifico o stabile, a meno della sede sociale dell’impresa o della sede operativa laddove prevista.

In virtù di tali considerazioni, nel settore delle attività di costruzioni ovvero quelle ricadenti nell’allegato X del D. Lgs. 81/2008, il D.V.R. rappresenta un documento che dovrebbe essere definito esclusivamente nell’ambito del suo contesto aziendale caratterizzato dalla stabilità del luogo, in cui trovano impiego lavoratori legati al luogo specifico quali gli uffici, il magazzino, l’area di deposito delle attrezzature e dei macchinari o delle aree di stoccaggio dei materiali e dei prodotti o delle sostanze, ovvero ambiti lavorativi stabilmente organizzati in cui sono impegnati lavoratori con mansioni specifiche e facilmente individuabili.

Per il settore delle costruzioni  è assolutamente sbagliato elaborare un DVR in cui si prevede l’analisi completa di tutte le fase lavorative che generalmente si svolgono in un impresa, o valutare tutte  quelle  attività indicate nel certificato d’iscrizione della C.C.I.A.A.. Non è possibile ipotizzare fasi lavorative connesse ad attività per le quali non si conosce esattamente la natura del rischio rispetto alle tantissime variabili che quel specifico lavoro comporto per sua natura o per la natura del luogo in cui qui lavori si realizzano.

Questo non è possibile per  due motivi fondamentali:

  1.  Non è corretto ipotizzare nella valutazione dei rischi l’analisi di fasi lavorative immaginate o ipotizzate, afferenti lavorazioni presunte ed inesistenti o esistenti solo nell’immaginario di chi elabora quel documento. Nella realtà, ogni cantiere è un luogo di lavoro fine a se stesso, caratterizzato e contrassegnato da tantissime variabili che alimentano criticità notevoli.
  2. Non è possibile analizzare fasi di lavoro specifiche, senza conoscere il luogo di lavoro in cui le stesse si svolgono. Tantissimi sono i fattori ambientali che possono incidere e condizionare una specifica lavorazione. La demolizione o il taglio di una parte cementizia  eseguita all’interno di un edificio sarà sicuramente diversa da quella eseguita all’esterno per i tantissimi motivi legati alle caratteristiche del luogo. La stessa cosa vale per le condizioni meteorologiche dettate dalla stagione in cui si svolgono i lavori, senza entrare nel merito delle diverse tecnologie impiegate e che ogni lavoro può richiedere, o dal numero di lavoratori effettivamente impiegati per la realizzazione di quell’opera.

Dunque si può assolutamente affermare che il DVR dell’impresa di costruzione è un documento limitato alla valutazione dei rischi connessi al luogo di lavoro della sede sociale o della sede operativa e deve riguardare esclusivamente i rischi connessi alle lavorazioni svolte in tali ambiti e riferiti ai lavoratori effettivamente impiegati, oltre a comprendere l’analisi dei rischi delle attrezzature in possesso e delle sostanze o dei prodotti chimici generalmente utilizzati nell’azienda.

E’ da precisare che il comma 2 dell’articolo 9 della prima edizione del D. lgs. 494/96 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996  (obblighi dei datori di lavoro), non prevedeva inizialmente  la redazione del POS stabilendo che l’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall’articolo 12, costituiva adempimento delle norme previste dall’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall’articolo 7, commi 1, lettera b),  e 2 del decreto legislativo n. 626/94 escludendo l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il D.V.R., non essendo esplicitamente richiamato in nessun altro puntotale della norma.

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) viene introdotto nell’ambito del D.  Lgs. 494/96 solo tre anni dopo dalla sua emanazione e precisamente nel 1999 con l’art. 2 comma 1 lett. F-ter del D. Lgs. 528/99 comma che definisce il piano operativo di sicurezza come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Questo articolo non lascia margini ad altre interpretazioni ed indica chiaramente che il POS non è altro che il D.V.R. che il datore di lavoro deve obbligatoriamente elaborare nell’ambito del cantiere specifico ai sensi dell’art. 4 del D. lgs. 626/1994.

Non a caso il compito del Coordinatore per la Sicurezza per l’esecuzione dei lavori,  in fase di verifica e controllo deve analizzare i contenuti del POS e non del DVR, così  come esplicitamente indicato dall’articolo 89 c.1 lettera h)  che stabilisce  che il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.

L’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 chiarisce in modo definitivo che il POS equivale al Documento di Valutazione dei Rischi elaborato per il cantiere specifico.

Dunque se vale tale accezione, mi chiedo quale sarebbe il motivo per il quale ogni impresa di costruzione dovrebbe avere un doppio documento di sicurezza, considerato che per ogni cantiere è obbligatorio predisporre il POS?  La risposta seppur banale è alquanto scontata in quanto il DVR ed il POS analizzano rischi diversi riguardanti contesti ed ambiti diversi.
Alla fine di questo articolato ragionamento si vuole solo affermare che il DVR elaborato dalle aziende che operano nell’ambito del titolo IV , deve contemplare solo i rischi connessi alla sede sociale o delle sedi operative e riguarda esclusivamente i lavoratori in esse impiegati, lasciando al POS l’analisi delle reali fasi lavorative e di tutti i rischi connessi al cantiere.

Arch. Antonio D’Avanzo presidente A.N.Te.S. membro del Comitato Tecnico Scientifico di Federarchitetti.

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4 Comments on "Il Documento di Valutazione dei Rischi nell’ambito del Titolo IV."

  1. Ho letto l’articolo con grande interesse e nel leggerlo, sono giunta alle stesse conclusioni dell’Arch. D’Avanzo. Per quanto riguarda i contenuti del D.V.R. i cui al succitato art. 17, come sottolineato dal collega, non si fa alcun riferimento alle fasi lavorative che formano il ciclo produttivo, quale che sia l’azienda e che concorrono necessariamente alla valutazione dei rischi,perchè analizzando anche le modalità operative è possibile evidenziare in quale momento ed in quale condizione ad esempio, il rischio di infortunio è maggiore, minore o quasi nullo. Questo per quanto riguarda le aziende in generale.
    Anche per quanto attiene i cantieri temporanei e mobili,concordo con il collega che ha messo in risalto la sostanziale coincidenza tra il D.V.R. ed il POS relativamente.Per un dipendente di un’impresa di costruzioni la sede di lavoro coincide con il cantiere e questa sede è temporanea, quali sono le attrezzature che usa, le sostanze con le quali viene in contatto, le fasi di lavorazione se non quelle che si svolgono in cantiere che sono poi contemplate nel POS? Il DVR dovrebbe essere elaborato dal datore di lavoro (che nel caso di un’impresa coincide con il titolare), relativamente alla sede fisica dell’impresa e dunque valutare i rischi connessi a quel luogo specifico e non al cantiere. Questo commento in buona sostanza riassume sinteticamente il ragionamento operato dal collega che presuppone tra l’altro un’approfondita conoscenza della normativa.
    Personalmente, in qualità di tecnico operante nel settore, mi domando se il T.U. abbia realmente semplificato il nostro lavoro di RSPP, CSE/CSP e se abbia al contempo realmente chiarito ai datori di lavoro di qualsiasi azienda, i propri compiti e le proprie responsabilità.

  2. L’articolo deve essere preso come critica a qualche DVR di impresa edile che risulta essere un POS ampliato al quale è stato semplicemente cambiato il nome in copertina.
    Per poter effettuare un DVR, il datore di lavoro dovrà stabilire con esattezza quale una attività lavorativa. Molto spesso i camerali amplianti includono attività lavorative che l’impresa non compirà mai. Quindi tutto deriva dalla effettiva scelta dell’attività lavorativa che si dovrà mettere in essere.
    E’ giusto affermare che il POS è un DVR per singolo cantiere ma è altrettanto giusto ricordare che sono, pur sempre, documenti sostanzialmente diversi tra di loro. Il POS a differenza del DVR elenca: lavorazioni che non sono svolte direttamente dall’impresa; noli a freddo e a caldo, la descrizione delle attività, le sostanze pericolose utilizzate in cantiere, le opere provvisionali e le macchine utilizzate in cantiere, ecc.
    Il DVR dovrà solo valutare i rischi, così come stabilito nel D.Lgs 81/2008, ai quali sono esposti i lavoratori nel processo produttivo aziendale. Stabilito il processo produttivo (intonacatura, posa di tegole, carpenteria metallica, ferraioli, carpenteria lignea, piastrellatura, muratura, ecc.) si potranno valutare i rischi specifici della/e fase/i e individuare i DPI da fornire, il percorso formativo più idoneo, le specifiche visite mediche. Se possiede uno stabilimento nel quale opera (come giustamente riportato nell’articolo) con un ufficio tecnico e amministrativo si valuteranno anche i rischi specifici e l’organizzazione del luogo di lavoro.
    In conclusione, a mio avviso, per una piccola impresa edile il DVR sarà un documento di poche decine di pagine che poi andrà sviluppato ed ampliato con il POS specifico per il singolo cantiere.

  3. Non è assolutamente vero quanto scritto nell’articolo, c’è una travisazione profonda sulla questione nonché una confusione tremenda tra DVR e POS.
    Innanzitutto occorre distinguere il Titolo I dal Titolo IV.
    Il Titolo I riguarda i PRINCIPI COMUNI, che se l’italiano è corretto, significa quello che è scritto: riporta principi comuni a TUTTE le aziende, comprese le aziende edili. Il Titolo IV riguarda norma speciale che si applica nel momento in cui si configura un cantiere temporaneo e mobile. Per tale motivo, ogni azienda con lavoratori DEVE fare la valutazione dei rischi ed il conseguente DVR che dovrà riportare quanto stabilito dall’art.28 del D.Lgs.81/08 e non è assolutamente vero che non debba interessarsi delle attività, in generale, che l’impresa svolge per le attività di cantiere. Il DVR è un documento dinamico, che ovviamente riporterà le misure da attuarsi in generale sulle attività di lavoro che svolge l’impresa, ivi compreso le mansioni per le quali i lavoratori sono adoperati. Tale documento sta alla base di tutto il sistema prevenzionale, tra cui la scelta delle misure preventive e protettive, la programmazione della formazione, informazione e addestramento, le procedure di lavoro, la sorveglianza sanitaria e tutto quanto riguardi “l’organizzazione e la programmazione della sicurezza sul lavoro”. Una azienda senza un DVR “completo” è deficitaria e si espone ad enormi responsabilità prevenzionali, sia in caso di infortuni che in caso di malattie professionali.
    Dal momento in cui una impresa edile aprirà un cantiere, entrando nel regime del Titolo IV, sarà obbligata a valutare lo specifico contesto (anche sulla scorta del PSC in relazione alle interferenze, ove previsto) e quindi a contestualizzare la propria valutazione dei rischi nella realtà specifica, da cui redigerà il POS che “equivarrà” ad adempimento di cui all’art.17 comma 1 lett.a) per lo specifico cantiere, che NON SIGNIFICA “equivarrà al DVR”. Sono due concetti distinti, ed il normatore ha inteso “equivalere” il POS non al DVR ma all’adempimento legato al DVR, come è chiaramente scritto. POS e DVR si parlano, nel senso che gli elementi generali riportati nel DVR saranno elementi che si contestualizzeranno nello specifico cantiere e quindi dettagliati in POS che sarà redatto secondo l’All.XV (e NON secondo l’art.28), nel mentre ove lo specifico cantiere dovesse rilevare nuove attività lavorative, o comunque nuovi rischi, nuove sostanze chimiche, ecc. questi saranno trattati anche ai fini dell’adeguamento successivo del DVR (che si deve redigere secondo art.28 e NON secondo l’All.XV). Di fatti, la programmazione della prevenzione “in generale” e per tutta l’impresa sarà trattata solo ed esclusivamente nel DVR e non nel POS che invece è specifico di un cantiere e quindi nasce e muore con esso. Ove occorra programmare specifici piani formativi e di addestramento, piuttosto che la sorveglianza sanitaria, o ancora i piani di miglioramento, da riferirsi a tutta l’attività aziendale, questi saranno trattati nel DVR e da esso dipenderanno le azioni future, non certamente nei POS che riguarderanno solo ciò che si dovrà fare su ogni cantiere e cantiere per cantiere.
    Quindi NON E’ VERO che i DVR delle imprese edili devono interessarsi solo degli uffici o dei magazzini, ma dovranno considerare TUTTA L’ATTIVITA’ SVOLTA dalla medesima impresa e la valutazione riguardare TUTTI I RISCHI.
    RSPP

  4. Si in effetti La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),così come definita all’art.28 deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativamente all’uso delle attrezzature, delle sostanze nonché quelli inerenti il luogo di lavoro , la normativa non parla di fasi lavorative. I rischi da analizzare naturalmente vanno riferiti alle fasi lavorative che effettivamente si svolgono in azienda. Le fasi inerenti i contratti di appalto e quindi quelle specifiche da realizzare nel cantiere cantiere, vanno valutate attraverso il POS che rappresenta il documento di completamento e di dettaglio del DVR.

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