Decreto interministeriale 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Decreto interministeriale 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia dì tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 6. comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come “Commissione”;
VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”;
VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012. con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;
VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito “accordi del 21 dicembre 2011”;
CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
RITENUTO necessario che l’entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l’individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

DECRETANO:

Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011[dl-lav].
3. Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto.
5. Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
6. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.

Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell’individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it., sezione “sicurezza nel lavoro”.

Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell’efficacia dei criteri previsti nel documento.

Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

articolo 6, comma 8 lett. m-bis) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.
Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.
Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

PRE REQUISITO

ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

Per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”
Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE
– Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
– Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.
– Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “aggiornamento professionale”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
 – La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc …). In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.

MONITORAGGIO
La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
G.U. 18 marzo 2013, n. 65 

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