Decreto 21 ottobre 2015 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
Visto l’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», con il quale vengono dettate disposizioni in materia di prevenzione incendi relativamente all’applicazione dell’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
Visto l’art. 16-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive», con il quale vengono dettate disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», che attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e’ stata attribuita alla Direzione generale del trasporto locale la competenza in tema di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1988, recante «Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane»; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. RD 187, del 19 luglio 2011, con il quale e’ stata istituita la Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988 «Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane»; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
Rilevata la necessita’ di rivisitare ed aggiornare le vigenti norme di prevenzione incendi per le metropolitane; 
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dalla Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988; 
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
Sentito il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 27 del 30 gennaio 2013; 
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 

Decreta:

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane, cosi’ come definite nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2 – Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da: 
   a) minimizzare la probabilita’ di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
   b) assicurare la possibilita’ che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si e’ sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo; 
   c) garantire la stabilita’ delle strutture portanti; 
   e) limitare la propagazione di un incendio ad attivita’ contigue; 
   f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 – Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e’ approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, comprensiva dell’appendice tecnica, di cui all’allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4 – Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. 
2. Le disposizioni di cui all’art. 3, fatta eccezione del capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto, non si applicano alle metropolitane nuove che gia’ dispongano di un progetto approvato dall’autorita’ competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto.

Art. 5 – Adeguamento metropolitane in eservizio

1 Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non gia’ conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all’art. 7. 2. Le metropolitane di cui al comma 1 in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di progetti approvati dall’autorita’ competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera a) e completano l’adeguamento entro il termine massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentando, entro i rispettivi termini, la segnalazione certificata di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata. 
3. Le metropolitane in esercizio conformi alle disposizioni tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, adempiono a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera a), numero 1, nel termine ivi previsto.

Art. 6 – Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1 Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto. 
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma 1, gli elementi di chiusura per i quali e’ richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia’ sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche’ legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 7 – Disposizioni complementari e finali

1 Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le metropolitane in esercizio di cui all’art. 5, comma 1, sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII della regola tecnica di cui all’allegato I e nell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, entro i termini temporali di seguito indicati: 
   a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
      1) regola tecnica di cui all’art. 3: 
capo VIII – Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio: escluso il punto 6 del capo VIII.1; 
      2) allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988: 
         4.5. Segnalazioni; 
         6.1. Impianti termici; 
         6.2.1. Impianti di spegnimento incendi: limitatamente al punto 6.2.1.1. lettera b); 
         6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente al primo capoverso; 
         6.3. Cavi di alimentazione: limitatamente al primo capoverso; 
         7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente all’impianto di illuminazione ordinaria; 
         8. Segnalazioni; 
   b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti dell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988: 
      6.2.2. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi; 
      6.2.3. Impianti di allarme; 
      6.2.5. Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza; 6.2.7.; 
      6.3.1. Apparecchi di illuminazione; 
      7.1.2. Impianti di allarme; 
      7.1.4. Fonti di energia per gli impianti di emergenza; 
      7.1.5. Apparecchi di illuminazione; 
   c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti dell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988: 
      4.3. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette; 
      6.2.1.1. Impianti di spegnimento incendi: escluso il punto 6.2.1.1. lettera b); 
      6.2.1.2. Impianti di spegnimento incendi; 
      6.3. Cavi di alimentazione; 
      7.4. Impianti elettrici; 
   d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i restanti punti dell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988. 
2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, indica le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. 
3. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, e’ presentata la segnalazione certificata. 
4. In alternativa a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 l’adeguamento puo’ essere effettuato per lotti, secondo i termini temporali e con le modalita’ di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza: 
   a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera a), nonche’ il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che riporta la descrizione di tutti i singoli lotti di adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa autonomia antincendio rispetto al resto della struttura da adeguare, la sua ubicazione nonche’ le modalita’ di gestione della sicurezza e delle emergenze; 
   b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 30% dell’intera metropolitana; 
   c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 60% dell’intera metropolitana; 
   d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ presentata al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, di lotti pari al 100% dell’intera metropolitana. 
5. Qualora la metropolitana presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza dell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, potra’ essere presentata istanza di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2015 

Il Ministro: Alfano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

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