Criticità della figura del committente nell’ambito dei lavori privati. Responsabilità ed obblighi.

Una delle tante criticità che rendono inefficace l’attuazione del sistema della sicurezza nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili, di cui al titolo IV del D. lgs. 81/2008 s.m.i., è sicuramente  la figura del committente, che ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. b) viene definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata.
Il legislatore, proprio per garantire una maggiore efficacia del sistema sicurezza nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili, già con il D. Lgs. 494/1996 aveva introdotto a supporto degli obblighi del committente, la figura del Responsabile dei Lavori che solo ed esclusivamente nel settore dei lavori pubblici viene automaticamente associato al R.U.P. ossia al Responsabile Unico del Procedimento.

Il responsabile dei lavori, dunque, rappresenta il soggetto designato a svolgere le funzioni del  committente e nei confronti del quale sono demandati tutti gli obblighi che si prevedono a suo carico. Nei fatti, il responsabile dei lavori, giuridicamente rappresenta l’alter ego del committente, ovvero la figura  autorizzata ad agire per suo conto e in rappresentanza del quale svolge la funzione di controllo e verifica, compreso l’assunzione delle responsabilità civili e penali che gli gravano per lo svolgimento del ruolo specifico.
La prima edizione del testo unico, antecedente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 106 nel 2009, definiva all’art. 89 del d. lgs. 81/2008 il responsabile dei lavori come “il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera o con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera, ……..” ribadendo che nel campo di applicazione dei lavori pubblici il responsabile dei lavori coincidesse con  il responsabile unico del procedimento;

Nei lavori privati, il committente e per esso  il responsabile dei lavori, rappresenta la figura su cui ricade l’obbligo di garantire l’efficacia del sistema sicurezza, attraverso specifiche azioni di controllo e verifica finalizzate al miglioramento della sicurezza generale a partire dall’esame dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria chiamata alla realizzazione dell’opera secondo i dettami previsti all’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.
È l’idoneità tecnico professionale l’importantissimo strumento che il legislatore mette a disposizione del committente e quindi del responsabile dei lavori per valutare “preliminarmente” la capacità organizzativa dell’impresa a cui vengono affidati i lavori, proprio nel merito della gestione della sicurezza aziendale.

E’ giusto ribadire che se nell’ambito dei lavori pubblici la figura del responsabile dei lavori viene automaticamente assunta e svolta da un professionista esperto e competente, nell’ambito dei lavori privati, il committente il più delle volte è una persona che ignora totalmente gli obblighi che il decreto legislativo 81/2008 gli trasferisce con l’art. 90 e 93,  e per questo motivo il committente, raramente si avvale della figura del responsabile dei lavori per ottemperare agli obblighi che legge gli impone. La sua inconsapevole ignoranza dettata dalla sua non competenza in materia, purtroppo non gli consente di gestire le problematiche della sicurezza in modo corretto o coerente in quanto, la sua particolare attenzione è prevalentemente quella di gestire il processo costruttivo dal punto di vista del risparmio economico  delle risorse impegnate, aspetti questi totalmente in contrasto con la logica della prevenzione antinfortunistica e della qualità del lavoro. È in virtù di queste considerazioni che per i lavori privati si auspica da parte del legislatore, un intervento di modifica del dettato normativo, tale da risolvere definitivamente questa criticità, obbligando il committente, qualora non in possesso di requisiti professionali e competenze tecniche specifiche, a nominare il responsabile dei lavori che per i lavori privati risulta fondamentale ed indispensabile. Una delle ipotesi auspicabili, potrebbe  essere quella dell’obbligo di nomina del responsabile dei lavori nella fase di progettazione, facendolo coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori per tutti i lavori superiori a 200 uu.gg. o in cui si prevede la presenza di più imprese e per le quali si prevede la nomina del coordinatore.

Il legislatore, già in seno al D. Lgs. 494/96 e poi con l’attuale art. 93 del decreto legislativo 81/2008, ha chiaramente definito le responsabilità ricadenti in capo al committente ed al responsabile dei lavori, esonerando il primo dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi, limitatamente al conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

Inoltre con il comma 2, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Dalla lettura di questo articolo ed in particolare del comma 2, si evince quanto importante sia la figura del responsabile dei lavori nell’espletamento della funzione di controllo e verifica delle osservanze degli  obblighi che la legge impone ai diversi soggetti chiamati a garantire la sicurezza generale nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili.

Una figura indispensabile che interagisce con il coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori con lo scopo preminente di verificare l’efficacia attuazione degli obiettivi ed obblighi previsti.

Affidando al direttore dei lavori il ruolo di responsabile dei lavori e quindi trasferendo al direttore dei lavori il compito di controllare e verificare gli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 93, ovvero di controllare l’attività del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, si aggiunge al sistema di gestione della sicurezza del cantiere, un’efficace azione di controllo, dovuta alla costante presenza di una figura professionalmente competente e sicuramente esperta circa le problematiche della sicurezza del luogo di lavoro “cantiere”.

La figura del direttore dei lavori con tale attribuzione risulterebbe però, totalmente incompatibile con l’assunzione del ruolo di coordinatore per l’esecuzione in quanto in contrasto con l’azione di controllo prevista dal comma 2 di cui all’art. 93.
Con la vigente normativa, il direttore dei lavori, se in possesso delle competenze previste dall’art. 98, indipendentemente dall’assunzione del ruolo di responsabile dei lavori, può assumere contestualmente anche l’incarico di coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione dei lavori, attività queste che richiedono azioni contrastanti in quanto attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi e scopi diversi. Difatti il direttore dei lavori è interessato prevalentemente al controllo del processo costruttivo  ed al rispetto dei tempi di esecuzione dettato dal cronoprogramma dei lavori allegato al contratto di appalto, il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori invece, presta la sua attività nel rispetto degli obblighi normativi e finalizzata alla sicurezza del cantiere ed alla salvaguardia  della salute dei lavoratori in adempimento del cronoprogramma dei lavori interferenti ed i rischi trasferibili.

Ulteriore criticità sarebbe dunque quella di affidare alla stessa figura il ruolo di controllore e controllato in quanto verrebbe meno l’azione di cui all’art. 93 comma 2.
Per tutte le considerazioni sopra riportate, per garantire una maggiore efficacia dei processi attuativi dei sistemi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV sarebbe risolvibile semplicemente  ripristinando l’art. 89 emanato con la prima edizione del D. Lgs. 81/2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Arch. Antonio D’Avanzo
Presidente Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza

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