Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

CIRCOLARE N.

    Roma,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
DIVISIONE VI

  Partenza – Roma, 27/08/2010 
Prot. 15/VI / 0017810/ MA001.A007
All. n.:  

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro 
Alla D.G. per l’Attività Ispettiva 
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A. 
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni Alla Provincia autonoma di Trento 
Alla Provincia autonoma di Bolzano – Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro 
Alle ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni) 
Alle Org.zioni rappresentative dei datori di lavoro 
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
LORO SEDI

OGGETTO: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover fornire, su conforme parere della commissione opere provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati.

Quesito n. 1:

In riferimento all’articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”?

Risposta:

La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore delD.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018, Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 delD.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell’autorizzazione ministeriale e non l’impresa utilizzatrice. Pertanto l’impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale.

Quesito n. 2:

Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

Risposta:

A tale proposito si ricorda che il comma 6, dell’articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone testualmente che “chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132” dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1, dell’articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che “nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131” del decreto di che trattasi, “e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)”.

Quesito n. 3:

È possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?

Risposta:

Premesso che:
– l’articolo 111 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.”
;

– l’articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.”

– l’articolo 122 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.”;

– l’articolo 125 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 4, dispone testualmente che “L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato: dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.”;

– l’articolo 133 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “I ponteggi di altezza superiore a 20 etri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.”
;

– l’articolo 138 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 5, lettera a), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga “alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato.”;

– l’articolo 148 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Prima di procedere alla esecuzione dei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”.

Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.

Quesito n. 4:

In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?

Risposta:

Si ricorda che in conformità al punto 3.3 dell’Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In particolare nei ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.

Quesito n. 5:

È possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell’articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale?

Risposta:

Al riguardo si informa che la lettera circolare del 9 febbraio 1995 di questo Ministero ha già individuato le condizioni che permettono tale sostituzione. In particolare si evidenzia che la sostituzione di che trattasi è consentita previa verifica della compatibilità dell’elemento prefabbricato con lo schema strutturale.

Quesito n. 6:

Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?

Risposta:

Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto 2.2.1.2 dell’Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superare la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l’obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. di cui all’Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/20008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.

Quesito n. 7:

L’elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5, dell’allegato XVIII, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?

Risposta:

La realizzazione del suddetto elemento con l’obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del comma 1, dell’articolo 108, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente “Fermo restando quanto previsto al punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli”. Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispositivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato articolo 108. Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l’elemento di che trattasi.

Quesito n. 8:

È possibile eliminare l’elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?

Risposta:

Anche in accordo con il punto 10.2.3.1 della norma UNI EN 10811-1 si ritiene sia possibile, nell’ambito dell’autorizzazione ministeriale di cui al comma 2, dell’articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedere, in presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l’unione solidale e permanente ad un montante, di almeno 150 mm di lunghezza, oltre agli schemi-tipo completi di spina a verme, anche schemi-tipo privi di spina a verme, ma che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell’ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell’ultima stilata.

Quesito n. 9:

Con riferimento ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati è consentito l’impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm?

Risposta:

L’impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm, per l’utilizzo quali montanti nei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, è consentito con snervamento minimo pari a 235 daN/mm2 in conformità alla Tabella 2 del punto 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1. Quanto sopra è in accordo con i punti 4.2.1.2 della norma UNI EN 18811-1 e 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1, dal momento che i tubi dei montanti dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati non possono essere considerati tubi sciolti quali quelli dei ponteggi a tubi e giunti, ma elementi che hanno subito una lavorazione e quindi elementi prefabbricati. Resta naturalmente l’obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino ad oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant’altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Umberto MASTROPIETRO)

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