Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19026 – Infortunio durante l’installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19026 – Infortunio durante l’installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto. Il committente NON è un mero spettatore dell’esecuzione dei lavori commissionati ma un protagonista dell’attuazione delle norme di sicurezza con funzioni di stimolo e controllo, ai sensi degli articoli 26 e 90 del d.lgs. 81/2008. 
“La doglianza formulata dal ricorrente parte da una prospettiva errata, secondo la quale il committente è un mero spettatore dell’esecuzione dei lavori commissionati. Basta però leggere le disposizioni previste dagli arti. 26 e 90 del d.lgs. 81 del 2008 per comprendere come la legge lo disegni invece, come un protagonista dell’attuazione delle norme di sicurezza con funzioni di stimolo e controllo. 
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che «In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia.
Si è anche specificato che il dovere di sicurezza gravante sul committente, non può essere costituito da un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; con la conseguenza che ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (ex plurimis, Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974).
Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non avendo l’imputato nominato un coordinatore, ritenendo che non vi fossero l’obbligo di farlo (valutazione questa condivisa dal giudice di merito), spettava a lui in prima persona valutare la presenza del POS redatto dall’appaltatore e la sua adeguatezza rispetto allo specifico rischio di caduta da un tetto che l’M.A. stesso ha ammesso di sapere non essere sufficientemente resistente.
Invece, violando gli obblighi di sicurezza in capo a lui gravanti, ha consentito che i lavori iniziassero in presenza di un Piano operativo di sicurezza del tutto generico, «preconfezionato e buono per qualsiasi tipo di lavoro» (pag. 17 sent. app.), che non prevedeva le specifiche misure di prevenzione da adottare nel caso concreto, in presenza di un capannone con un tetto alto mt. 10 e con evidente rischio caduta, considerato che per gran parte era sovrastato da fragili cupole e le travi su cui camminare erano larghe 40 cm. e dopo il montaggio dei pannelli fotovoltaici, divenivano inaccessibili”.
http://olympus.uniurb.it/index.php…

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