Art. 40 Codice Penale: Rapporto di causalità.

40. Rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione [c.p. 41].

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

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