Art. 2050 Codice Civile Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. 

Art. 2050 C.C. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. 

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

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