Art. 110. Luoghi di transito

Art. 110. Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

Loading

Be the first to comment on "Art. 110. Luoghi di transito"

Leave a comment