Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Le responsabilità del committente sono limitate dalle responsabilità affidate al responsabile dei lavori, nessuno dei due viene esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 91 e 92, anche a fronte della designazione del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.