Regolamento Sedi Territoriali

Regolamento costituzione sedi territoriali ANTeS                 

Definizione Acronimi:

S.T.L. Sede Territoriale  Locale a livello comunale e/o intercomunale
S.T.P. Sede Territoriale Provinciale
S.T.R. Sede Territoriale Regionale

Art. 1 –  Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sono istituite e mantenute attive Sedi Territoriali Locali (S.T.L.) a livello Comunale, Sedi Territoriali  Provinciali  (S.T.P.) e Sedi Territoriali Regionali (S.T.R.)

L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello comunale, provinciale o regionale, e/o istituire uffici distaccati di rappresentanza presso enti pubblici e privati quali organizzazioni sindacali ed organismi paritetici finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali oltre a garantire una più ampia rappresentatività nazionale nel rafforzamento della diffusione della cultura della sicurezza.

Art. 2  –  Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo gli scopi di cui agli art. 3 dello Statuto , intendono partecipare alla vita dell’Associazione condividendone gli scopi.

L’ammissione all’Associazione richiede la presentazione al Consiglio Direttivo di una domanda di adesione utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione avente il seguente contenuto: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, domicilio ai fini delle comunicazioni se diverso dalla residenza, e-mail o numero di telefax, telefono, cellulare, domanda di iscrizione, impegno a rispettare lo Statuto e le deliberazione degli organi sociali.

A tal  fine l’istanza,  debitamente  sottoscritta,  deve essere indirizzata alla Sede Nazionale di A.N.Te.S. a mezzo fax o mail all’indirizzo indicato sul modulo.

Art. 3 – Le Sedi Territoriali Locali possono essere costituite su tutto il territorio nazionale a livello comunale, e rappresentano la base strutturale e fondamentale dell’associazione.

La costituzione delle singole Sedi Territoriali Locali è deliberata dal Consiglio direttivo dell’Associazione o con decreto del Presidente Nazionale su proposta di almeno un socio partner che ne richiede l’attivazione.
Le sedi Territoriali Locali in virtù dell’area geografica possono essere autorizzate anche nell’ambito di uno stesso territorio comunale o intercomunale.

Art. 4 – Per costituire una Sede Territoriale Locale è necessaria l’iscrizione all’Associazione di almeno 1 socio partner in regola con la quota associativa, salvo ove diversamente deliberato dal Comitato direttivo nazionale oppure da un socio ordinario che integra la quota partner.

In una stessa provincia, la presenza di più sedi territoriali comunali, permette la costituzione della sede territoriale provinciale S.T.P. su richiesta di almeno di una delle S.T.L. o indicazione del Presidente Nazionale.

La Sede Territoriale Provinciale può a sua volta  proporsi per la costituzione di una S.T.Regionale

Per la costituzione della sede Provinciale, qualora non si raggiunga il numero di almeno due S.T.L., gli associati delle S.T.L. faranno riferimento alla Sede Nazionale che li gestisce attraverso la propria organizzazione.

Art. 5 – Le S.T.L., sono da considerarsi sedi periferiche di diretta emanazione di “A.N.Te.S.” ed operano  con propria autonomia gestionale nell’ambito del territorio di appartenenza. Esse hanno lo scopo di divulgare e diffondere la cultura della sicurezza dei luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio di appartenenza. A differenza delle S.T.P. e S.T.R., le S.T.L.non hanno autonomia finanziaria  e  fiscale e tutte le attività da loro organizzate saranno coadiuvate e coordinate dalla sede Nazionale A.N.Te.S. e/o dalle sedi provinciali e regionali qualora regolarmente costituite.

Art. 6 – Aspetti organizzativi delle Sedi Territoriali Locali A.N.Te.S.

6.1- Le Sedi Territoriali Locali A.N.Te.S.  costituite ai sensi dell’art. 3 dello statuto in virtù della legge n.04 del 14 gennaio 2013, sono da considerarsi centri di formazione accreditati per l’erogazione della formazione per i propri associati, la cui attività richiede la validazione dei programmi formativi dei corsi utilizzando la piattaforma gestionale di uso gratuito le cui credenziali d’accesso verranno fornite da A.N.Te.S.

6.2- Le S.T.L. di A.N.Te.S. per lo svolgimento dei corsi a marchio A.NTe.S. adotteranno i programmi con le modalità definite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

6.3- L’attestato finale rilasciato da A.N.Te.S. reca marchi degli organismi paritetici del settore di competenza ed è munito della firma leggibile del rappresentante del progetto formativo e del responsabile della sezione territoriale o del centro Formativo autorizzato ed è munito di numero del numero di attestato e codice per la verifica della sua validità.

6.4- La direzione del corso e la costituzione, le modalità di erogazione  delle esercitazioni e delle prove pratiche e quant’altro riconducibile all’attività formativa , sono di esclusiva competenza e responsabilità delle sedi territoriali regionali e secondarie (Centri di Formazione Accreditati soci partner) che sono tenute all’osservanza delle norme di legge e dalle indicazioni dell’associazione

6.5- le attività di cui ai precedenti punti si riferiscono ad ogni singola attività formativa richiesta, posta in essere secondo le modalità del presente Regolamento.

6.6- Il Responsabile del sede territoriale secondaria (S.T.S.) di A,N.Te.S. assume le responsabilità anche personale per qualsiasi irregolarità posta in essere dalla medesima nell’erogazione dei corsi a marchio A.N.Te.S.

Art. 7 – Prima di richiedere la validazione del programma formativo l’associato partner rappresentante della S.T.S. deve dimostrare di aver provveduto al versamento della quota associativa prevista per ogni anno solare, come da modulo di adesione all’Associazione e secondo le modalità stabilite in esso.

Per la gestione degli aspetti amministrativi legati all’attività di validazione, emissione degli attestati ed in generale per le attività di carattere economico, è competente l’ufficio amministrativo A.N.Te.S. in capo alla sede nazionale.

Al momento dell’emissione degli attestati – tenuto conto del rapporto di collaborazione con gli organismi paritetici di cui Antes è organismo di emanazione diretta, la s.t.s. è tenuta a corrispondere il corrispettivo per singolo attestato emesso, come da tabella prezzi allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 8 – A.N.Te.S. riconoscendo il valore sociale e giuridico attribuito agli organismi paritetici ed enti bilaterali di cui all’art. 51 del D. lgs. 81/2008 s.m.i. provvede ad individuare gli  organismi  in possesso dei requisiti di maggiore rappresentatività a livello nazionale con i quali si pone l’obiettivo di raggiungere i propri scopi statutari.

L’associato partner aderendo ad A.N.Te.S. si impegna ad erogare la formazione nella qualità di centro di diretta emanazione dell’organismo paritetico indicato.

Art. 9 – Qualora lo svolgimento delle attività formative non dovesse avvenire in maniera soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi associativi prefissati oppure in caso di ripetuti ritardi, mancato adempimento degli impegni assunti o inosservanza dei divieti, nel rispetto del presente regolamento, si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti per la tutela dei propri interessi, azioni e ragioni.

Art. 10 – Le S.T.P. come le S.T.R. sono sezioni periferiche di A.N.Te.S. Nazionale e sono caratterizzate da una propria autonomia  gestionale, finanziaria  e  fiscale. Gli iscritti delle S.T.L. che a qualunque titolo   operano nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro sul territorio di competenza, saranno coordinati e gestiti dalle S.T.P. e/o S.T.R. qualora regolarmente costituite e presenti sul territorio.

Art. 11 – Il presente regolamento non autorizza le sedi periferiche all’erogazione di qualsiasi altra attività formativa non espressamente autorizzata o validata. Il Materiale didattico ed i test della verifica attitudinale dovranno essere rilasciati con l’attivazione dei corsi di formazione così come i registri di formazione.

Art. 12 – Le S.T.R. così come le S.T.P.  hanno lo scopo di promuovere le finalità associative, attraverso un rapporto diretto e facilitato tra i professionisti di un determinato contesto territoriale.

A tal fine la Sede Territoriale Regionale come per la sede Provinciale dovrà disporre di una propria sede associativa decorosa ed adeguata all’espletamento  delle  attività associative nel rispetto delle attività autorizzate.

La sede territoriale regionale può essere istituita ed ospitata anche presso una delle sedi provinciali, o altro ente/organismo pubblico o privato purché idonea allo scopo.

Art. 13 – L’apertura di una nuova Sede Territoriale Regionale è proposta dal comitato promotore  attraverso specifica istanza indirizzata al presidente Nazionale  il quale con apposita delibera del consiglio di amministrazione ne autorizza l’istituzione.

Art. 14 – La Sezione Territoriale Regionale per la sua costituzione dovrà essere composta  dal Presidente di almeno una S.T.P. in regola con la quota associativa di socio partner, ed il consiglio direttivo dovrà essere costituito dai presidenti delle varie S.T.P. eventualmente integrati dai soci ordinari individuati dal consiglio direttivo nazionale, dal Coordinatore Regionale se nominato o dal Presidente Nazionale.

Il Presidente della Sede Regionale non è incompatibile con l’incarico di Presidente Provinciale. Il presidente Nazionale può proporre la nomina di un Coordinatore Regionale a cui affidare  la costituzione della S.T.R.

Art. 15  –  Il  Presidente  Nazionale, direttamente   o  su  proposta  di   Consiglieri  Nazionali, previa consultazione dei presidenti Provinciali,  autorizza l’apertura della Sede Territoriale Regionale.

Art. 16 – Il Presidente Nazionale, direttamente o su proposta scritta e motivata di Consiglieri, può deliberare la soppressione di una Sede Territoriale in presenza di comprovate gravi violazioni delle norme statutarie, lesive dell’immagine e del decoro dell’associazione.

In tale ipotesi e prima della decisione finale il Presidente Nazionale, a garanzia dei principi del contraddittorio e, più  in  generale  del  giusto procedimento, attraverso un’apposita commissione provvede ad inoltrare :

    1. la comunicazione di avvio del procedimento di soppressione , nei confronti del Presidente della Sede Territoriale interessata;
    2. la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni al Presidente della Commissione Consultiva, che assume anche i poteri di istruttoria e  di emissione del parere conclusivo  non vincolante;
    3. la decisione finale da parte del Presidente Nazionale.

Art. 17 – Le Sedi Territoriali Provinciali e Regionali hanno autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e, attraverso il loro Presidente e/o i loro Dirigenti , ove delegati, sono gli unici oggetti direttamente e personalmente responsabili degli impegni e delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, con esclusione cioè, di qualsiasi forma di compartecipazione e/o di possibile rivalsa nei confronti degli organi dell’associazione e di tutti i professionisti iscritti. A tal fine , le Sedi Territoriali attraverso il proprio Presidente ed in conformità alle particolari modalità organizzative, è abilitata a richiedere alla competente Agenzia delle Entrate il rilascio del prescritto codice fiscale/partita IVA e di aprire un proprio conto corrente postale o bancario.

Art. 18 – Le Sedi Territoriali periferiche con l’atto di delibera di costituzione decretata dal Consiglio direttivo, acquisiscono con essa tutte le convenzioni sottoscritte a livello Nazionale diventando Organismo di Diretta Emanazione dell’Organismo Paritetico Nazionale e delle confederazioni sindacali a cui l’associazione fa capo.

Art. 19 – Le Sedi Territoriali Regionali, al fine di garantire la massima trasparenza circa le movimentazioni di danaro, sia in  entrata  che  in  uscita,  sono  comunque  obbligate  alla  tenuta  delle corrispondenti scritture contabili  interne  ed a  redigere  apposito  bilancio  annuale,del  quale ne và  inviata copia alla sede nazionale.

Su tali scritturazioni contabili, vanno altresì annotate i pagamenti delle quote associative annuali, versate  dai  professionisti  iscritti  alla  Sede Territoriale,  nonché  ogni  altra entrata derivante dalle iniziative organizzate nei diversi settori, direttamente e/o in partnership con altri Soggetti  pubblici e privati (progetti,  studi,  ricerche,  seminari, convegni, edizioni,pubblicazioni , corsi di  formazione ,  bandi  di  concorso,  ecc.),  purché  non  contrari  agli  scopi ed  alle  finalità istituzionali perseguite dall’Associazione .

Art. 20 – Il Consiglio Nazionale, tenuto conto degli obiettivi sociali approvati dal consiglio direttivo stornerà  ad ogni S.T.P.,   a  titolo  di  contributo  per il sostentamento delle sedi territoriali, una  quota   delle  iscrizioni  versate  sino alla percentuale massima del 60% sulla quota d’iscrizione a socio ordinario e/o del socio sostenitore le quali dovranno riconoscere alle S.T.R. una quota fissa di cinque euro per ogni associato.

A tal fine, le S.T.P. provvederanno  a  raccogliere la quota d’iscrizione stabilita annualmente e di stornare la quota residua del 40% alla sede nazionale oltre  la quota fissa da riconoscere alle S.T.R.. La sede Nazionale provvederà a rilasciare per ogni associato la tessera con il numero d’iscrizione progressivo con l’email gratuita: nome.socio@tecnicidellasicurezza.it per usufruire dei vantaggi offerti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Art. 21 – I Presidenti delle Sedi Territoriali dovranno far pervenire, entro giorni 30 dalla data del relativo verbale di costituzione della propria Sede Territoriale e, per gli anni a seguire , entro la fine del mese di Gennaio dell’anno successivo, il programma di massima, approvato dal Consiglio Direttivo, delle attività e manifestazioni programmate.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo di ogni singola sede Territoriale Regionale una volta costituito, provvede tra gli stessi componenti  alla  nomina  degli organi istituzionali quale il  Vice  –  Presidente, il segretario ed il tesoriere  della Sede Territoriale Regionale .

Art. 23 – Le modalità di elezione e di durata in carica degli Organi delle Delegazioni Territoriali sono conformi a quelle analoghe previste dallo Statuto dell’Associazione

Art. 24 – Il Presidente della sede territoriali regionali, direttamente o su proposta dei Consiglieri territoriali, o direttamente dal Presidente Nazionale  individua sul territorio le Sedi Territoriali Locali  S.T.L.

Qualora, in una Regione, si costituisca un numero di Sedi Territoriali Locali  superiore a cinque, il Presidente Nazionale può individuare e nominare un Coordinatore Regionale. Il Coordinatore regionale ha il compito di coordinare le iniziative territoriali  dando adeguato supporto alle attività delle S.T.L.

Art. 25 – Le Sedi Territoriali Regionali o Provinciali, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale, possono partecipare o promuovere attività finalizzate alla divulgazione degli obiettivi sociali anche attraverso forme di collaborazione Socio-Istituzionali con tutti i Soggetti Pubblici e Privati , esistenti sul territorio di propria pertinenza e competenza.

Le  Sedi  Territoriali Regionali e Provinciali sebbene siano strutture  periferiche locali  organizzate con una propria  autonomia gestionale  e proprio   Codice   fiscale,   sono e restano collegate funzionalmente all’Associazione Nazionale al fine di migliore la mission in un particolare ambito territoriale, a diretto servizio delle imprese e professionisti associati ivi operanti, anche al fine di concorrere, più in generale, alla crescita economica e sociale del territorio in cui operano.

Art. 26 – Restano precluse comunque alle Sedi Territoriali Secondarie, la promozione di quelle altre iniziative da attuarsi al di fuori della propria delimitazione geografica e, come tali esorbitanti la specifica competenza o, in ragione della particolare rilevanza attribuibile alla competenza Nazionale dell’Associazione (Accordi Provinciali,Regionali, Nazionali, Internazionali, ecc.).

Art. 27 – Gli associati, gli organi dell’associazione e gli eventuali collaboratori esterni prestano la loro attività senza scopo di lucro.

Art. 28 – Riservatezza dei dati. I dati personali forniti per le attività del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità associative A.N.Te.S.ai sensi del codice della Privacy ai sensi del  Dlgs 196/2003 s.m.i.

Art. 29 – Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’attuazione del presente regolamento o inerenti le indicazioni dello Statuto o del Codice Deontologico,  previa il tentativo di un’amichevole  risoluzione, sarà competente il Foro di Nola.

Art. 30 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell’Associazione  “A.N.Te.S.” o alle successive disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale

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