Generated by All in One SEO v4.9.2, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # A.N.Te.S. Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## Articoli - [Notiziario Sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/notiziario-sicurezza/) - [Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-157-sanzioni-per-i-committenti-e-i-responsabili-dei-lavori/) - Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori (Sanzioni aggiornate al Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 ) 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articoli 90, commi 3, - [Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1514-2/) - Art. 57 D. Lgs. 81/2008 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori Sanzioni aggiornate con decreto direttoriale 111/2023 1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano - [Art. 143. Posa delle armature e delle centine](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-143-posa-delle-armature-e-delle-centine/) - Art. 143. Posa delle armature e delle centine 1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare - [Art. 142. Costruzioni di archi, volte e simili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-142-costruzioni-di-archi-volte-e-simili/) - Art. 142. Costruzioni di archi, volte e simili 1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità - [Art. 141. Strutture speciali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-141-strutture-speciali/) - Art. 141. Strutture speciali 1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata. TITOLO IV D. Lgs. 81/2008 - [Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-90-obblighi-del-committente-o-del-responsabile-dei-lavori/) - Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di - [Obblighi del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera](https://www.tecnicidellasicurezza.it/obblighi-del-coordinatore-della-sicurezza-per-lesecuzione-dei-lavori-durante-la-realizzazione-dellopera/) - Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono definiti all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano - [Art. 120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-120-deposito-di-materiali-in-prossimita-degli-scavi/) - Art. 120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi 1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. TITOLO IV D. Lgs. 81/2008 - [Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-119-pozzi-scavi-e-cunicoli/) - Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia - [Il RESPONSABILE DEI LAVORI nel DLgs 81/2008 e smi. Criticità non ancora risolte e correzioni suggerite agli articoli 90 e 98 del Titolo IV e all’Allegato XIV.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1385-2/) - Art. 90 D. Lgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Criticità non ancora risolte, soprattutto nei lavori privati. Sono passati quasi otto anni dall’emanazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che si poneva come scopo “il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di - [Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-27-sistema-di-qualificazione-delle-imprese-e-dei-lavoratori-autonomi/) - Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (articolo così sostituito dall'art. 29, comma 19, lettera a), - [Indice Generale D. Lgs. 81/2008](https://www.tecnicidellasicurezza.it/indice-generale-d-lgs-81-2008/) - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) Titolo I – PRINCIPI COMUNI Capo I – Disposizioni generali (artt. 1–2–3– 4) Capo II – Sistema istituzionale (artt. 5–6–7–8–9–10–11–12–13–14) - [Art. 89. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-89-definizioni/) - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo - [Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-97-obblighi-del-datore-di-lavoro-dellimpresa-affidataria/) - Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria - [La partecipazione al corso per CSP/CSE di 120 ore assolve l’obbligo di partecipazione al modulo A e B per il ruolo di RSPP](https://www.tecnicidellasicurezza.it/la-partecipazione-al-corso-per-cspcse-di-120-ore-assolve-dallobbligo-di-partecipazione-del-modulo-a-e-b-per-svolgere-il-ruolo-di-rspp/) - Corso di formazione di 120 ore per coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili CSP-CSE - RSPP/SP2 - [Formazione RSPP Modulo B – 48 ore](https://www.tecnicidellasicurezza.it/formazione-rspp-modulo-b-48-ore/) - Formazione RSPP Modulo B - 48 ore Il Corso modulo B per RSPP ha l’obbiettivo di fornire le conoscenze sulla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro - [Un nuovo modo di pensare la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Il PSC e la figura del “coordinatore”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/un-nuovo-modo-di-pensare-la-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili-il-psc-e-la-figura-del-coordinatore/) - I contenuti del piano di sicurezza e coordinamento ed il ruolo del coordinatore per la sicurezza alla luce del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. Sono ormai trascorsi più di vent’anni dall’emanazione del D. Lgs. 494/1996, legge che imponeva al committente o al responsabile dei lavori, l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione - [ANTeS: Formazione ed aggiornamenti gratuiti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/antes-formazione-ed-aggiornamenti-gratuiti/) - Scegli la professionalità, scegli ANTeS. Formazione ed aggiornamenti gratuiti. Iscrivendoti ad ANTeS riceverai in omaggio un corso di #aggiornamento formativo a tua scelta, valido per l'aggiornamento obbligatorio richiesto in materia di #sicurezza dei luoghi di lavoro. La formazione sarà erogata accedendo alla piattaforma www.fad.antesforazione in uno spazio dedicato agli associati ANTeS. Con il versamento della - [ANTeS. Campagna iscrizioni anno 2023](https://www.tecnicidellasicurezza.it/antes-campagna-iscrizioni-anno-2021/) - Per far fronte alle tantissime problematiche indotte dalla pandemia da coronavirus che ha coinvolto moltissime imprese ed indirettamente tantissimi lavoratori, l'associazione ANTeS per l'anno 2023, in considerazione delle tante criticità, intende offrire ai propri associati una serie di iniziative, tali da agevolare e facilitare i processi formativi al fine di alleggerire ed accelerare gli obblighi - [Modulo iscrizione corso per CSP CSE 120 ore o di aggiornamento 40 ore](https://www.tecnicidellasicurezza.it/modulo-iscrizione-corso-aggiornamento-csp-cse-40-ore/) - Il modulo di prenotazione si riferisce ai corsi che l'associazione ANTeS ha attualmente in programma e che riguardano la formazione e l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed in particolare al corso abilitante di 120 ore per l'abilitazione al ruolo di CSP e CSE - RSPP/SP2. Il - [Criticità della figura del committente nell’ambito dei lavori privati. Responsabilità ed obblighi.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/criticita-della-figura-del-committente-nellambito-dei-lavori-privati-responsabilita-ed-obblighi/) - Una delle tante criticità che rendono inefficace l’attuazione del sistema della sicurezza nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili, di cui al titolo IV del D. lgs. 81/2008 s.m.i., è sicuramente la figura del committente, che ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. b) viene definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene - [Napoli: Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/323/) - Napoli: Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili - [L’ obbligo dell’elaborato tecnico della copertura. Nuovo Regolamento Regionale 4 ottobre 2019 di cui alla Legge Regione Campania n 31 del 20/11/2017](https://www.tecnicidellasicurezza.it/l-obbligo-dellelaborato-tecnico-della-copertura-nuovo-regolamento-regionale-4-ottobre-2019-di-cui-alla-legge-regione-campania-n-31-del-20-11-2017/) - Il Regolamento Attuativo della Legge Regione Campania n. 31 del 20 novembre 2017 pubblicato sul BURC n. 58 del 7 ottobre 2019, concernente disposizioni in materia di prevenzione dei rischi contro la caduta dall'alto, rende definitivamente obbligatorio l'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC), elaborato che deve essere allegato a qualsiasi pratica edilizia, SCIA, CILA o P.di - [AMMINISTRATORI CONDOMINIALI: DOVERI E RESPONSABILITA’ PER TUTELARE LA VITA DEI LAVORATORI IN QUOTA](https://www.tecnicidellasicurezza.it/amministratori-condominiali-doveri-e-responsabilita-per-tutelare-la-vita-dei-lavoratori-in-quota/) - La sicurezza in quota è un argomento molto dibattuto, soprattutto per il ricco mondo normativo che lo circonda. Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ha introdotto su tutto il territorio nazionale l’obbligo di prevedere l'installazione di protezioni collettive o individuali laddove esista un rischio di caduta dall’alto. Diverse regioni hanno scelto di integrare la legge nazionale, già vincolante indipendentemente - [Conf. PMI ITALIA. Il Tribunale di Torino ribadisce la libertà delle imprese a scegliere il CCNL settoriale.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/conf-pmi-italia-il-tribunale-di-torino-ribadisce-la-liberta-delle-imprese-a-scegliere-il-ccnl-settoriale/) - La recente sentenza del Tribunale di Torino dello scorso 9 dicembre ha ribadito il principio delle imprese a scegliere il Contratto Collettivo settoriale (CCNL) che ritengono maggiormente adeguato alla propria azienda”. Così Tommaso Cerciello, presidente nazionale di Conf PMI ITALIA, ha accolto con soddisfazione la notizia relativa alla sentenza del Tribunale di Torino dello scorso - [COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP): Nuove Linee Guida](https://www.tecnicidellasicurezza.it/coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-csp-nuove-linee-guida/) - Premessa: Negli ultimi tempi sono state analizzate diverse criticità in merito ai ruoli attinenti al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE); mentre per il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento del ̋ Progettare ̏ la sicurezza, e - [D.M. 2 maggio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la “Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-m-2-maggio-2017-del-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-inerente-la-istituzione-dei-corsi-antincendio-di-base-e-antincendio-avanzato-per-il-personale-marittimo-inclusa-l/) - D.M. 2 maggio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la “Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere” MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 maggio 2017 GU n.111 del 15-5-2017 Istituzione dei corsi antincendio di - [Decreto interministeriale 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-interministeriale-6-marzo-2013-criteri-di-qualificazione-della-figura-del-formatore-per-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/) - Decreto interministeriale 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il Ministro della Salute VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia dì tutela della salute - [IL RISCHIO DA CORONAVIRUS. OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19](https://www.tecnicidellasicurezza.it/il-rischio-da-coronavirus-obbligo-di-valutazione-del-rischio-covid-19/) - IL RISCHIO DA CORONAVIRUS È UN GRAVE RISCHIO BIOLOGICO PROFESSIONALE PER TUTTI I LAVORATORI COSTRETTI A LAVORARE VIOLANDO L'UNICA NORMA ANTICONTAGIO EFFUCACE (RESTARE A CASA). OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista Premessa La questione è di una semplicità sconcertante. La legge afferma chiaramente l'obbligo di valutare tutti i rischi - [La sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ai tempi del COVID-19](https://www.tecnicidellasicurezza.it/la-sicurezza-dei-cantieri-temporanei-e-mobili-ai-tempi-del-covid-19/) - Il 19 marzo 2020 è stato sottoscritto il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili. Lo scopo principale del protocollo condiviso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le principali sigle sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - [Prevenzione delle ferite da punta e da taglio nel settore sanitario. L’importanza della formazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/prevenzione-delle-ferite-da-punta-e-da-taglio-nel-settore-sanitario-limportanza-della-formazione/) - Introduzione Un particolare aspetto del rischio biologico nelle attività lavorative specifiche del settore ospedaliero e sanitario è rappresentato dall’esposizione occupazionale derivante da contatto delle mucose degli operatori con sangue e fluidi biologici contaminati da agenti biologici riportati nell’allegato XLVI 1 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i o dalla lesione percutanea accidentale in seguito a ferita, - [Esperti in interventi di risanamento radon art. 15 D. Lgs. 101/2020 Allegato I](https://www.tecnicidellasicurezza.it/esperti-in-interventi-di-risanamento-radon-art-15-d-lgs-101-2020-allegato-i/) - Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti naturali ed artificiali, ed alla Sezione I (disposizioni Generali) con l’art. 15 stabilisce quali sono le figure professionali che in virtù del proprio titolo di studio - [Giornata Nazionale della Salute e la Sicurezza sul Lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/giornata-nazionale-della-salute-e-la-sicurezza-sul-lavoro/) - Il giorno 28 Aprile di ogni anno, ricorre la Giornata Nazionale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ( World Day for Safety and Health at Work ) istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (in inglese ILO International Labour Organization) per promuovere a livello mondiale, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle - [Il Documento di Valutazione dei Rischi nell'ambito del Titolo IV.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/il-documento-di-valutazione-dei-rischi-nellambito-del-titolo-iv/) - Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è il documento che il datore di lavoro elabora "in relazione alla natura dei rischi dell’attività aziendale tenendo conto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché‚ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi - [Criticità della formazione erogata ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Richiesta di modifica ed integrazione dell’art. 98 comma 2. del D. lgs. 81/2008](https://www.tecnicidellasicurezza.it/criticita-della-formazione-erogata-ai-coordinatori-per-la-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili-richiesta-di-modifica-ed-integrazione-dellart-98-comma-2-del-d-lgs-81-2008/) - Nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, la formazione rappresenta l’aspetto preminente su cui si basa la prevenzione antinfortunistica. Il legislatore attraverso l’obbligo della formazione, ha voluto rafforzare il concetto per il quale “chi conosce i rischi li evita”. La formazione ė dunque, un processo di qualificazione che eleva la professionalità di chi la riceve - [L’analisi delle lavorazioni nel PSC](https://www.tecnicidellasicurezza.it/lanalisi-delle-lavorazioni-nel-psc/) - L’analisi delle lavorazioni nel PSC A distanza di oltre 20 anni dall’istituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e malgrado i decreti emanati per chiarire come si debba procedere alla corretta redazione dell’elaborato ci sono ancora molti dubbi in merito ai seguenti punti: Punto 1: Analisi delle lavorazioni Punto 2: scelte progettuali, procedure e misure preventive Punto - [POS: ecco chi deve redigerlo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pos-ecco-chi-deve-redigerlo/) - Il piano operativo di sicurezza meglio conosciuto con il suo acronimo POS fu introdotto nella normativa italiana con il D.lgs. 528/99 che introdusse la lettera f-ter) all’art.2 del D.lgs. 494/96 stabilendo cosa fosse il «piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 - [PENSARE A UNA NUOVA CONCEZIONE DI “IMPRESA E DI LAVORATORE AUTONOMO”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pensare-a-una-nuova-concezione-di-impresa-e-di-lavoratore-autonomo/) - La diversità come punto di forza La Camera di Commercio di Torino certifica un altro anno di stagnazione, evidenziato dall’ennesimo calo delle imprese registrate. “Calano le nuove iscrizioni, a dimostrazione di una minor voglia di fare impresa, questo è quanto “il sole24ore riporta in un articolo del 27/02/2017. In calo il commercio, le costruzioni, i - [Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 “Segnaletica stradale”.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-interministeriale-del-22-gennaio-2019-attuativo-dellarticolo-161-comma-2-bis-del-decreto-legislativo-n-81-del-2008/) - Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; VISTO, in particolare, l’articolo - [Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-29-del-27-agosto-2010-quesiti-concernenti-le-norme-per-la-prevenzione-degli-infortuni-sul-lavoro-nelle-costruzioni-e-nei-lavori-in-quota/) - CIRCOLARE N. Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI Partenza - Roma, 27/08/2010 Prot. 15/VI / 0017810/ MA001.A007 All. n.: Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro Alla D.G. per l'Attività Ispettiva Al - [Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-55-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro-e-il-dirigente/) - Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 il datore di lavoro: a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina - [DECRETO 23 novembre 2018  Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-23-novembre-2018-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi-per-le-attivita-commerciali-ove-sia-prevista-la-vendita-e-lesposizione-di-beni-con-superficie-lorda-supe/) - IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge - [DECRETO 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-25-gennaio-2019-modifiche-ed-integrazioni-allallegato-del-decreto-16-maggio-1987-n-246-concernente-norme-di-sicurezza-antincendi-per-gli-edifici-di-civile-abitazione/) - IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto - [D. Lgs.14 settembre 2015, n. 151 (Art. 20 Modificazioni al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-14-settembre-2015-n-151-art-20-modificazioni-al-d-lgs-9-aprile-2008-n-81/) - DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto - [Legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-30-dicembre-2018-n-145-recante-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2019-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021/) - 445. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale - [Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-297-sanzioni-a-carico-dei-datori-di-lavoro-e-dei-dirigenti/) - Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 290. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti - [Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-286-sanzioni-concernenti-il-divieto-di-assunzione-in-luoghi-esposti/) - Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 552,83 euro. - [Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-285-sanzioni-a-carico-dei-lavoratori/) - Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 368,56 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 122,85 - [Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-284-sanzioni-a-carico-del-medico-competente/) - Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3. - [Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-283-sanzioni-a-carico-dei-preposti/) - Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi - [Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-282-sanzioni-a-carico-dei-datori-di-lavoro-e-dei-dirigenti/) - Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5. 2. Il datore - [Art. 265. Sanzioni per i lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-265-sanzioni-per-i-lavoratori/) - Art. 265. Sanzioni per i lavoratori Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - [Art. 264-bis. (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-264-bis-sanzioni-concernenti-il-divieto-di-assunzione-in-luoghi-esposti/) - Art. 264-bis. (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti) (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 552,83 euro. - [Art. 264. Sanzioni per il medico competente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-264-sanzioni-per-il-medico-competente/) - Art. 264. Sanzioni per il medico competente (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) - [Art. 263. Sanzioni per il preposto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-263-sanzioni-per-il-preposto/) - Art. 263. Sanzioni per il preposto (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e - [Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-262-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro-e-il-dirigente/) - Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, - [Art. 220. Sanzioni a carico del medico competente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-220-sanzioni-a-carico-del-medico-competente/) - Art. 220. Sanzioni a carico del medico competente. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. - [Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-219-sanzioni-a-carico-del-datore-di-lavoro-e-del-dirigente/) - Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi - [Art. 179. Sanzioni a carico del preposto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-179-sanzioni-a-carico-del-preposto/) - Articolo abrogato dall’art. 96 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - [Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-178-sanzioni-a-carico-del-datore-di-lavoro-e-del-dirigente/) - Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, - [Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-170-sanzioni-a-carico-del-datore-di-lavoro-e-del-dirigente/) - Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2; - [Art. 166. Sanzioni a carico del preposto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-166-sanzioni-a-carico-del-preposto/) - Articolo abrogato dall’art. 92 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - [Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-165-sanzioni-a-carico-del-datore-di-lavoro-e-del-dirigente/) - Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 163; b) con l’arresto da - [Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-160-sanzioni-per-i-lavoratori-autonomi/) - Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 368,56 - [Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-159-sanzioni-per-i-datori-di-lavoro-i-dirigenti-e-i-preposti/) - Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la - [Art. 158. Sanzioni per i coordinatori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-158-sanzioni-per-i-coordinatori/) - Art. 158. Sanzioni per i coordinatori (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1. 2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con - [Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-87-sanzioni-a-carico-del-datore-di-lavoro/) - Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2. 2. Il datore di e il dirigente - [Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-68-sanzioni-per-il-datore-di-lavoro-e-il-dirigente/) - Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 66; b) con l'arresto da due - [Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-60-sanzioni-per-i-componenti-dellimpresa-familiare-di-cui-allarticolo-230-bis-del-codice-civile-per-i-lavoratori-autonomi-i-coltivatori-diretti-del-fondo-i-soci-delle-societa/) - Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. (Sanzioni aggiornate al Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12) 1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono - [Art. 59. Sanzioni per i lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-59-sanzioni-per-i-lavoratori/) - Art. 59. Sanzioni per i lavoratori (Sanzioni aggiornate al 2019) 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione - [Art. 58. Sanzioni per il medico competente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1518-2/) - Art. 58. Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro per - [Art. 56. Sanzioni per il preposto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1509-2/) - Art. 56. Sanzioni per il preposto (Sanzioni aggiornate al 2019) 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), - [Art. 99. Notifica preliminare](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-99-notifica-preliminare/) - Art. 99. Notifica preliminare (Articolo modificato ed aggiornato al Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei - [Legge 9 agosto 2013, n. 98 Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-9-agosto-2013-n-98-art-32-semplificazione-di-adempimenti-formali-in-materia-di-lavoro-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-delleconomia/) - LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia Si omettono gli articoli precedenti e successivi all'art. 32. _____________omissis______________ Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: - [INL, lettera circolare 12 ottobre 2017, prot. n. 3; Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/inl-lettera-circolare-12-ottobre-2017-prot-n-3-indicazioni-operative-sulle-sanzioni-da-applicare-in-caso-di-omessa-sorveglianza-sanitaria-dei-lavoratori/) - Prot. n. 3/2017 Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.Prot. n. 3/2017 Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi - [Decreto ministeriale 15 gennaio 2014 Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-15-gennaio-2014-codice-di-comportamento-ad-uso-degli-ispettori-del-lavoro/) - MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 15 gennaio 2014 Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro Decreta: 1. E’ approvato l’unito Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. II codice di comportamento approvato ai sensi del precedente comma 1 sostituisce quello adottato con D.D. - [Legge 7 dicembre 1984, n. 818 Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-7-dicembre-1984-n-818-nulla-osta-provvisorio-per-le-attivita-soggette-ai-controlli-di-prevenzione-incendi-modifica-degli-articoli-2-e-3-della-legge-4-marzo-1982-n-66-e-norme-integrative-de/) - Testo coordinato con le modifiche del DPR n° 37 del 1998 (testo barrato) Art. 1 I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. - [Decreto ministeriale 03 novembre 2017, n. 195. alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-03-novembre-2017-n-195-alternanza-scuola-lavoro-e-le-modalita-di-applicazione-della-normativa-per-la-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/) - MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 03 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro Art. 1 Finalità 1. Il - [PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 54 Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse](https://www.tecnicidellasicurezza.it/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-ordinanza-24-aprile-2018-n-54-ripartizione-delle-somme-destinate-al-finanziamento-dei-progetti-di-investimento-e-formazione-in-materia-di-salute-e-sic/) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 54 Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. – Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse Art. 1 - [Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (D. Lgs. 626/94)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-19-settembre-1994-n-626/) - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro TITOLO I Capo I - Disposizioni generali Art. 1. Campo di applicazione. 1. - [D.M. 22 maggio 1992, n. 466 Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-22-maggio-1992-n-466-regolamento-recante-il-riconoscimento-di-efficacia-di-un-sistema-individuale-per-gli-addetti-al-montaggio-ed-allo-smontaggio-dei-ponteggi-metallic/) - DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1992, n. 466 (DM 466/1992) Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici (G.U. 2 dicembre 1992, n. 284). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, - [Decreto Ministeriale 4 Marzo 1982 Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-4-marzo-1982-riconoscimento-di-efficacia-di-nuovi-mezzi-e-sistemi-di-sicurezza-per-i-ponteggi-sospesi-motorizzati/) - Decreto Ministeriale 4 Marzo 1982 Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982 modificato dal D.M. 12 marzo 1987 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica - [Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-2-febbraio-2002-n-25-attuazione-della-direttiva-98-24-ce-sulla-protezione-della-salute-e-della-sicurezza-dei-lavoratori-contro-i-rischi-derivanti-da-agenti-chimici-durante-il/) - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare - [Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 223/CSR)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/accordo-conferenza-stato-regioni-del-21-dicembre-2011-sui-corsi-di-formazione-per-lo-svolgimento-diretto-da-parte-del-datore-di-lavoro-dei-compiti-di-prevenzione-e-protezione-dai-risc/) - ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, - [Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006. Attività lavorative ad elevato rischio infortuni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/intesa-conferenza-stato-regioni-16-marzo-2006-attivita-lavorative-ad-elevato-rischio-infortuni/) - Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, Attività lavorative ad elevato rischio infortuni Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 - [Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Art. 118 Interventi in materia di formazione professionale nonchè disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-23-dicembre-2000-n-388-art-118-interventi-in-materia-di-formazione-professionale-nonche-disposizioni-in-materia-di-attivita-svolte-in-fondi-comunitari-e-di-fondo-sociale-europeo/) - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" Art. 118 Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con - [D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-14-settembre-2011-n-177/) - Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. 8 novembre 2011 n. 260) IL PRESIDENTE DELLA - [Legge 13 agosto 2010 , n. 136](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-13-agosto-2010-n-136/) - Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) Art. 1. Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 1. Il Governo è delegato ad adottare, - [DECRETO 5 dicembre 1996 Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilita' temporanea.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-5-dicembre-1996-modificazione-al-registro-degli-infortuni-sul-lavoro-con-riferimento-allinabilita-temporanea/) - IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (GU Serie Generale n.300 del 23-12-1996) Visto l'art. 4, comma 5, lettera o), primo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede che nel registro infortuni vengano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro - [Art. 51. Organismi paritetici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-51-organismi-paritetici/) - Art. 51. Organismi paritetici 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle - [Decreto Ministeria 12 settembre 1958 Istituzione del registro degli infortuni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeria-12-settembre-1958-istituzione-del-registro-degli-infortuni/) - Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958 - Istituzione del registro degli infortuni. (pubblicato sulla G.U. n. 244 del 9 ottobre 1958) Art. 1 Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al - [DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1959 Presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo ](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-12-marzo-1959-presidi-medico-chirurgici-nei-cantieri-per-lavori-in-sotterraneo/) - DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1959 Presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo (G.U. 26 marzo 1959, n. 74). IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE Visti gli articoli 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene - [Decreto Ministeriale del 12/3/2008 Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-del-12-3-2008-modalita-attuative-dei-commi-20-e-21-dellarticolo-1-della-legge-24-dicembre-2007-n-247-concernente-la-certificazione-di-esposizione-allamianto-di-lavoratori/) - Decreto Ministeriale del 12/3/2008 Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12-05-2008, n. 110 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto - [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (D. Lgs. 165/2001) Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-30-marzo-2001-n-165-d-lgs-165-2001-norme-generali-sullordinamento-del-lavoro-alle-dipendenze-delle-amministrazioni-pubbliche/) - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista - [Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12 -Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza dal 1° luglio 2018](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-06-giugno-2018-n-12-rivalutazione-sanzioni-concernenti-violazioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-dal-1-luglio-2018/) - Decreto ministeriale 06 giugno 2018, n. 12 Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza dal 1° luglio 2018 Decreta: Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti - [LEGGE 26 aprile 1974, N. 191 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-26-aprile-1974-n-191-prevenzione-degli-infortuni-sul-lavoro-nei-servizi-e-negli-impianti-gestiti-dalla-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello-stato/) - LEGGE 26 APRILE 1974, N. 191 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE - Art. 1 - Per la prevenzione - [D. Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 - Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-2-marzo-2012-n-24-attuazione-della-direttiva-2008-104-ce-relativa-al-lavoro-tramite-agenzia-interinale/) - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui - [D.M. 19 luglio 2018 - Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale – Industria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-m-19-luglio-2018-rivalutazione-delle-prestazioni-economiche-per-infortuni-sul-lavoro-e-malattia-professionale-industria/) - MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 19 luglio 2018 Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale – Industria Decreta Art. 1 Ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, - [LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO “Linee Vita”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/5268-2/) - Si terrà il prossimo 25 gennaio, presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli, il seminario tecnico inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro e dedicato ai rischi connessi ai lavori in quota, dal titolo LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO “Linee Vita”. L'organizzazione ed il coordinamento dell' evento, promosso dall' Associazione Nazionale Tecnici - [Seminario Tecnico: LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO "Linee Vita"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/seminario-tecnico-la-progettazione-dei-sistemi-di-ancoraggio-linee-vita/) - Seguendo quanto riportato nella norma nazionale di riferimento per la sicurezza dei lavori in quota, il D.L. 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 m richiedono la presa di precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di cose e persone, - [Art. 304. Abrogazioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-304-abrogazioni/) - Art. 304. Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, - [Art. 64 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Ispezioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-64-d-p-r-19-marzo-1956-n-303-ispezioni/) - Art. 64. Ispezioni Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti - [D.P.R. del 19/03/56 n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-del-190356-n-303-norme-generali-per-ligiene-del-lavoro/) - D.P.R. del 19/03/56 n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro Titolo I - Disposizioni generali CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1. Attività soggette Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate - [Art. 40 Codice Penale: Rapporto di causalità.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-40-codice-penale-rapporto-di-causalita/) - 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione [c.p. 41]. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. - [Legge 17 marzo 1898 n. 80 Prevenzione degli infortuni sul lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-17-marzo-1898-n-80-prevenzione-degli-infortuni-sul-lavoro/) - Legge 17 marzo 1898 n. 80 UMBERTO I Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: TITOLO I. Limiti e applicazione della presente legge Art. 1 La presente legge si applica agli operai addetti 1° all’esercizio - [Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (DPR 1124/65)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-del-presidente-della-repubblica-30-giugno-1965-n-1124-dpr-1124-65/) - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1965, n. 257) Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ESTRATTO Allegato n. 1 - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità percentuale di invalidità permanente - Industria -- Tabella di - [Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 (DM 382/98)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-29-settembre-1998-n-382-dm-382-98/) - Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 (Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98) Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo - [Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292 (DM 292/1996)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-21-giugno-1996-n-292-dm-292-1996/) - Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292 Oggetto: Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. Il Ministro della Pubblica Istruzione Visto il D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, - [STRESS LAVORO CORRELATO IN AMBITO OSPEDALIERO](https://www.tecnicidellasicurezza.it/stress-lavoro-correlato-in-ambito-ospedaliero/) - Lo stress lavoro-correlato è una condizione di malessere psico-fisica che interessa varie attività lavorative. In questo articolo argomenteremo nello specifico gli aspetti legati allo stress nelle attività in ambito ospedaliero, in particolare per la mansione ricoperta dall’infermiere. Delineeremo appunto quali sono le cause e i fattori determinanti dei disturbi piscosomatici correlati al lavoro e la - [RISCHI EMERGENTI: SICUREZZA SUL LAVORO NELLA GREEN ECONOMY](https://www.tecnicidellasicurezza.it/rischi-emergenti-sicurezza-sul-lavoro-nella-green-economy/) - Tra i rischi emergenti nel campo della sicurezza sul lavoro sono da tenersi sicuramente in considerazione quelli legati ai cosiddetti lavori verdi o GREEN JOBS. I lavori "verdi" comprendono un'ampia gamma di impieghi in settori differenti e coinvolgono una forza lavoro diversificata. In ogni caso, i lavori "verdi" possono essere intesi come un contributo alla - [E' sfruttamento del lavoro, la non osservanza delle leggi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sfruttamento-lavoratori-art603bis/) - La Legge di conversione che ha modificato il DL 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto al Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) alla Sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale), del Codice Penale, l'articolo 603-bis C.P. in materia di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".Il nuovo articolo, finalizzato alla repressione dei - [La verità sulla riduzione del 30% del premio INAIL](https://www.tecnicidellasicurezza.it/la-verita-sulla-riduzione-del-30-del-premio-inail/) - Si riporta questo articolo segnalato da Raffaele Giovanni ispettore DPL di Catanzaro oggi in pensione scritto da Marco Bazzoni - Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze, tante volte esaltato da Grillo sul suo blog. Trovo interessante l'analisi che sto per proporvi anche perché penso molti di voi sono o sono stati lavoratori dipendenti - [COLLABORA CON LA REDAZIONE DI "NOTIZIARIO SICUREZZA"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/collabora-con-la-redazione-di-notiziario-sicurezza/) - L’associazione ANTES riconoscerà 3 CFS, ( crediti formativi sicurezza per l’aggiornamento RSPP, ASPP, CSE, CSP ), per tutti coloro che vorranno collaborare con la pubblicazione di articoli inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro,e in particolare della sicurezza sui Cantieri Temporanei e Mobili. Gli articoli saranno pubblicati sui siti web www.notiziariosicurezza.it e/o www.tecnicidellasicurezza.it . Gli - [PREVENZIONE INCENDI ATTIVITà COMMERCIALI SUPERIORI AI 400 MQ](https://www.tecnicidellasicurezza.it/prevenzione-incendi-attivita-commerciali-superiori-ai-400-mq/) - Il 3 dicembre 2018 è stato pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE il D.M. 23 novembre 2018 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq. La norma tecnica verticale si riferisce alle attività individuate al n. 69 della' Allegato - [Circolare 5 marzo 1997, n. 28](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-5-marzo-1997-n-28/) - Circolare 5 marzo 1997, n. 28 D.Lgs. 19 settembre 1994,n. 626 e successive modifiche. - Direttive applicative ( pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25/3/97 ) Individuazione datore di lavoro nei condomini. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, - [Legge 20/5/1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-20-5-1970-n-300-norme-sulla-tutela-della-liberta-sindacale-nei-luoghi-di-lavoro-e-norme-sul-collocamento/) - Statuto dei Lavoratori TITOLO I DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE ART. 1 - Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente - [ELENCO NORME DI RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE E L'UTILIZZO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/elenco-norme-di-riferimento-per-la-costruzione-e-lutilizzo-del-ponteggio-metallico-fisso/) - - D.M.2/9/1968 del M.L.P.S.: "Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 numero 164."; - Circolare del M.L.P.S. N.85 del 9.11.1978- Autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici fissi - Lettera N.22268/PR-7 del 22.5.1982 del M.L.P.S.: - [CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 1985 N.149 MINISTERO DEL LAVORO](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-22-novembre-1985-n-149-ministero-del-lavoro/) - CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 1985 N.149 MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GENNAIO 1956, N.164 - DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE E DELL'IMPIEGO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI (Con Allegato). Sono pervenuti a questo Ministero diversi quesiti concernenti questioni connesse all'utilizzazione dei ponteggi metallici fissi; poiché tali problematiche rivestono carattere di generalità lo scrivente, - [ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xv-contenuti-minimi-dei-piani-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/) - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. - Definizioni e termini di efficacia 1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al - [Sentenza di Cassazione 45862/2017 del 5 ottobre 2017. Condanna di un coordinatore per non aver verificato la congruenza del POS al PSC.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sentenza-di-cassazione-458622017-del-5-ottobre-2017-condanna-di-un-coordinatore-per-non-aver-verificato-la-congruenza-dl-psc-al-pos/) - Si continuano ad emanare sentenze di condanna a carico dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, in virtù della fondamentale motivazione secondo la quale il coordinatore deve sempre verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro previste nel POS siano coerenti - [CORSI PROFESSIONALI PER LA QUALIFICAZIONE ENEL](https://www.tecnicidellasicurezza.it/corsi-professionali-per-la-qualificazione-enel/) - Corsi ENEL A.N.Te.S (Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza) in collaborazione con un centro di formazione abilitato, organizza corsi finalizzati alla certificazione di profili professionali di qualificazione Enel (comparti merceologici LELE05, LESC01, LEIL08, MELE05). L’attività formativa è organizzata in modo da poter fornire, tramite i suoi docenti di grande e consolidata esperienza, la più alta formazione - [ALLEGATO V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-v-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro-costruite-in-assenza-di-disposizioni-legislative-e-regolamentari-di-recepimento-delle-direttive-comunitarie-di-prodotto-o-messe-a-dispos/) - 1. Osservazioni di carattere generale 1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorch esiste, per lattrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 1.2 Eventuali disposizioni concernenti luso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne limpiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici. 2. Sistemi e dispositivi di - [Accordo Stato-Regioni - 07/07/2016 - Percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/accordo-stato-regioni-07072016-percorsi-formativi-per-i-responsabili-e-gli-addetti-dei-servizi-di-prevenzione-e-protezione/) - Accordo Stato-Regioni - 07/07/2016 - Percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. - [Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-93-responsabilita-dei-committenti-e-dei-responsabili-dei-lavori/) - Le responsabilità del committente sono limitate dalle responsabilità affidate al responsabile dei lavori, nessuno dei due viene esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 91 e 92, anche a fronte della designazione del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. - [ALLEGATO I (di cui all’articolo 2, comma 2 DPR 151/2011) ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-i-di-cui-allarticolo-2-comma-2-dpr-151-2011-elenco-delle-attivita-soggette-alle-visite-e-ai-controlli-di-prevenzione-incendi/) - ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI N. Descrizione CATEGORIA A B C 1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. Tutti 2 Impianti di compressione o di decompressione dei gasinfiammabili e/o comburenti con - [I periti industriali scommettono sulla cultura della sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/i-periti-industriali-scommettono-sulla-cultura-della-sicurezza/) - Un seminario Inail (Toscana)-Periti industriali (Toscana)- Consulenti del lavoro (Firenze) per fornire assistenza e consulenza tecnica ai professionisti che affiancano le imprese nelle procedure per i bandi di finanziamento Come aiutare le aziende a raggiungere elevati livelli di sicurezza? E di conseguenza ottenere la riduzione del premio Inail? Come compilare una perfetta perizia giurata o la - [Decreto Ministeriale 23 marzo 2000 Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-23-marzo-2000-riconoscimento-di-conformita-alle-vigenti-norme-di-mezzi-e-sistemi-di-sicurezza-relativi-alla-costruzione-ed-allimpiego-di-scale-portatili/) - Decreto Ministeriale 23 marzo 2000 Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili. Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti - [Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-19-aprile-2001-n-202-disposizioni-correttive-del-decreto-legislativo-23-febbraio-2000-n-38-in-materia-di-assicurazione-contro-gli-infortuni-sul-lavoro-e-le-malattie-profess/) - Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2001 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 maggio 1999, - [Legge n. 977 del 17 ottobre 1967: "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-n-977-del-17-ottobre-1967-tutela-del-lavoro-dei-fanciulli-e-degli-adolescenti/) - Legge n. 977 del 17 ottobre 1967: "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" CAMPO DI APPLICAZIONE Art.1. 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati «minori», che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge - [Legge 05 marzo 1963, n. 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-05-marzo-1963-n-292-vaccinazione-antitetanica-obbligatoria/) - Legge 05 marzo 1963, n. 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria. Art. 1 È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, - [D.P.R. 9/3/1964, n. 272 Elenco dei lavori leggeri consentiti ai minori di età non inferiore ai tredici anni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-9-3-1964-n-272-elenco-dei-lavori-leggeri-consentiti-ai-minori-di-eta-non-inferiore-ai-tredici-anni/) - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge del 2 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; Visto il decreto-legge del 7 agosto 1936, n. 1720, che approva le tabelle indicanti i lavori per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni - [D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-17-agosto-1999-n-298-attuazione-della-direttiva-93-103-ce-relativa-alle-prescrizioni-minime-di-sicurezza-e-di-salute-per-il-lavoro-a-bordo-delle-navi-da-pesca/) - Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del - [Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-27-luglio-1999-n-272/) - Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. - [Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-14-gennaio-2013-n-4-disposizioni-in-materia-di-professioni-non-organizzate/) - Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, - [Legge 30 novembre 2017 N. 179 WHISTLEBLOWING Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-30-novembre-2017-n-179-whistleblowing-disposizioni-per-la-tutela-degli-autori-di-segnalazioni-di-reati-o-irregolarita-di-cui-siano-venuti-a-conoscenza-nellambito-di-un-rapporto-di-lavo/) - LEGGE 30 NOVEMBRE 2017 N. 179 "WHISTLEBLOWING" Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2017 Modifiche al D.lgs. 231/2001 Responsabilità amministrati Enti: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica - [Art. 71. Obblighi del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-71-obblighi-del-datore-di-lavoro/) - Art. 71. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. - [Legge 26 aprile 1974, n. 170 Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-26-aprile-1974-n-170-stoccaggio-di-gas-naturale-in-giacimenti-di-idrocarburi/) - Legge 26 aprile 1974, n. 170 Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi Testo vigente come modificato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Art. 1. Il diritto di utilizzare giacimenti per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato. L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge. Art. 2. - [Art. 13. Vigilanza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-13-vigilanza/) - Art. 13. Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai - [ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-ii-casi-in-cui-e-consentito-lo-svolgimento-diretto-da-parte-del-datore-di-lavoro-dei-compiti-di-prevenzione-e-protezione-dai-rischi-art-34-3/) - ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) 1. Aziende artigiane e industriali (1) --------->fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche----------- >fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca--------------------------->fino a 20 lavoratori 4. Altre - [D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-17-maggio-1988-n-175-attuazione-della-direttiva-cee-n-82-501/) - D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (1). Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (2). ______________________ (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1988, n. 127. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente - [DPR 12 gennaio 1998, n. 37. "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59."](https://www.tecnicidellasicurezza.it/dpr-12-gennaio-1998-n-37-regolamento-recante-disciplina-dei-procedimenti-relativi-alla-prevenzione-incendi-a-norma-dellart-20-comma-8-della-legge-15-marzo-1997-n-59/) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 37. "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59." IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, - [Le startup che aiutano a migliorare la sicurezza sul lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/le-startup-che-aiutano-a-migliorare-la-sicurezza-sul-lavoro/) - Tra i temi più in voga nell’ultimo decennio, quello della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato (ed è) uno dei più discussi. Per due ragioni, collegate tra di loro. Da un lato l’impressionante numero di persone che hanno perso la vita sul lavoro (le cosiddette “morti bianche”), dall’altro il lunghissimo elenco di aziende che - [Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-23-ottobre-1960-n-1369-divieto-di-intermediazione-ed-interposizione-nelle-prestazioni-di-lavoro-e-nuova-disciplina-dellimpiego-di-mano-dopera-negli-appalti-di-opere-e-di-servizi/) - Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi"30/10/1999 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (1) Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di - [Decreto Ministero Salute 26 giugno 2017. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministero-salute-26-giugno-2017-linee-guida-sulla-dotazione-e-lutilizzo-di-defibrillatori-semiautomatici-e-di-eventuali-altri-dispositivi-salvavita-da-parte-delle-associazioni-e-dell/) - IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LO SPORT Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della - [LAVORO "AGILE", LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E SICUREZZA DEL LAVORO](https://www.tecnicidellasicurezza.it/lavoro-agile-lavoro-autonomo-non-imprenditoriale-e-sicurezza-del-lavoro/) - di Rolando Dubini, avvocato Foro di Milano, per Securnews La legge n. 81 del 22 maggio 2017 reca “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno scorso ed entrata - [LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-22-maggio-2017-n-81-misure-per-la-tutela-del-lavoro-autonomo-non-imprenditoriale-e-misure-volte-a-favorire-larticolazione-flessibile-nei-tempi-e-nei-luoghi-del-lavoro-subordinato/) - LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato Capo I TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di - [LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-10-dicembre-2014-n-183/) - LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU n.290 del 15-12-2014) Vigente - [CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2017, n. 21053 Perdita sgravi contributivi per la inosservanza norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/corte-di-cassazione-sentenza-11-settembre-2017-n-21053-perdita-sgravi-contributivi-per-la-inosservanza-norme-per-la-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-sul-lavoro/) - CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2017, n. 21053 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’opposizione alla cartella con la quale di intimava a nuova E. s.r.l. il pagamento a favore dell’Inps dell’importo di Euro 227.079,05 per indebita fruizione degli sgravi per il - [Cassazione Penale, Sez. 3, 29 agosto 2017, n. 3949. Caduta dal tetto e responsabilità del coordinatore dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione. Responsabilità del CSE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/caduta-dal-tetto-e-responsabilita-del-coordinatore-dei-lavori-in-fase-di-progettazione-ed-esecuzione-erronea-contestazione-degli-articoli-di-legge-violati-responsabilita-del-cse/) - Caduta dal tetto e responsabilità del coordinatore dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione. Erronea contestazione degli articoli di legge violati. Responsabilità del CSE. Sussiste. Intervenuta prescrizione. Cassazione Penale, Sez. 3, 29 agosto 2017, n. 39498 - (sintesi dell'avv. Rolando Dubini, difensore in questo processo del CSE F.N.) LA SENTENZA IN SINTESI (Ogni parola - [Cassazione Penale, Sentenza 12 febbraio 2009, n. 6219 – Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza per infortunio conseguente a caduta dall'alto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/cassazione-penale-sentenza-12-febbraio-2009-n-6219-responsabilita-di-un-coordinatore-per-la-sicurezza-per-infortunio-conseguente-a-caduta-dallalto/) - A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARINI Lionello - Presidente - Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - Dott. IZZO Fausto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) C.P. N. - [Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-92-obblighi-del-coordinatore-per-lesecuzione-dei-lavori/) - Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (le parti in grigio sono collegate a sanzioni) 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di - [Era il 26 luglio 2007, in piena estate, mio marito uscì di casa prima delle 7, mi salutò con un bacio. Ci saremmo dovuti vedere per l'ora di pranzo.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/era-il-26-luglio-2007-in-piena-estate-mio-marito-usci-di-casa-prima-delle-7-mi-saluto-con-un-bacio-ci-saremmo-dovuti-vedere-per-lora-di-pranzo/) - Mio marito Giovanni Di Lorenzo, è morto sul lavoro il 26 Luglio del 2007 a soli 31 anni. Da allora sono passati 10 anni e il processo di Appello non è ancora iniziato. E la prescrizione ci sarà tra appena 2 anni, dato che il reato di omicidio colposo si prescrive dopo 12 anni e mezzo. - [Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-96-obblighi-dei-datori-di-lavoro-dei-dirigenti-e-dei-preposti/) - Articolo 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII; b) predispongono l’accesso e - [Art. 18  Obblighi del datore di lavoro e del dirigente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-18-obblighi-del-datore-di-lavoro-e-del-dirigente/) - Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti - [Regione Marche. Trasmissione On Line della notifica preliminare (art. 99 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/regione-marche-trasmissione-on-line-della-notifica-preliminare-art-99-d-lgs-812008-s-m-i/) - Dal primo novembre al 31 dicembre 2017, nella Regione Marche, prende il via la fase sperimentale per la trasmissione telematica della notifica preliminare per i cantieri temporanei o mobili prevista a carico del committente ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.. In questo periodo di transizione, i committenti o i responsabili di lavoro - [Sicurezza sul lavoro, Mattarella: è inconcepibile che muoiono troppi giovani](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro-mattarella-e-inconcepibile-che-muoiono-troppi-giovani/) - «Troppo numerosi sono i casi di aziende che risultano non in linea con gli standard di sicurezza, ed è inconcepibile che tra le vittime di infortunio sul lavoro vi siano ragazzi giovanissimi. Il lavoro irregolare deve essere contrastato in tutti i modi: la legislazione è puntuale, sta a tutti gli interlocutori attuarla e rispettarla». Lo - [Cassazione Penale, Sez. 3, 03 ottobre 2016, n. 41129. Smontaggio del ponteggio, PIMUS e preposto straniero. Violazioni di un datore di lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/cassazione-penale-sez-3-03-ottobre-2016-n-41129-smontaggio-del-ponteggio-pimus-e-preposto-straniero-violazioni-di-un-datore-di-lavoro/) - Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 10/03/2016 Fatto 1. Il tribunale di Milano con sentenza del 6 marzo 2015 condannava C.E.P. alla pena complessiva di € 11.000,00 di ammenda (capo 1- art 159, comma 2 lettera B, 136 comma 6, d. Lgs 81/2008, perché, in qualità di titolare dell’Impresa individuale Ranch La - [CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 22717 del 30 maggio 2016](https://www.tecnicidellasicurezza.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-22717-del-30-maggio-2016/) - CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 22717 del 30 maggio 2016 FATTO 1. Con sentenza resa in data 23 marzo 2015, la 3 Sezione penale della Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Asti, l’8 luglio 2009, aveva assolto R.C. perché il fatto non costituisce reato, lo condannava alla - [Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-28-oggetto-della-valutazione-dei-rischi/) - Articolo 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi - [Articolo 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/articolo-6-commissione-consultiva-permanente-per-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/) - Articolo 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’ istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e’ composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante - [FORMAZIONE DEGLI ADDETTI/RESPONSABILI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - non Datori di Lavoro- (D.Lgs. 81/08 art. 32)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/formazione-degli-addettiresponsabili-del-servizio-prevenzione-e-protezione-non-datori-di-lavoro-d-lgs-8108-art-32/) - Il D.Lgs.81/08, prevede che lo svolgimento dei compiti di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati - [D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-m-10-luglio-2002-disciplinare-tecnico-relativo-agli-schemi-segnaletici-differenziati-per-categoria-di-strada-da-adottare-per-il-segnalamento-temporaneo/) - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo - [Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43452 . Responsabilità dell'amministratore di condominio.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/cassazione-penale-sez-4-21-settembre-2017-n-43452-responsabilita-dellamministratore-di-condominio/) - Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43452 . Responsabilità dell'amministratore di condominio. Infortunio mortale a seguito di caduta dal terrazzo di un immobile condominiale Il 21 dicembre 2015 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 10 giugno 2014 all'esito di giudizio abbreviato condizionato, di assoluzione - [Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-10-marzo-1998-criteri-generali-di-sicurezza-antincendio-e-per-la-gestione-dellemergenza-nei-luoghi-di-lavoro/) - Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (in SO n. 64, alla GU 7 aprile 1998, n. 81) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. - [Asti: 67° giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/asti-67-giornata-nazionale-per-le-vittime-degli-incidenti-sul-lavoro/) - Sicurezza: sarà questa la parola all’ordine del giorno alla 67° giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che sarà celebrata in tutta Italia domenica 8 ottobre. L’interesse nei riguardi della sicurezza nei luoghi di lavoro attira sempre di più l’interesse mediatico. Nessun luogo nella nostra vita può fare a meno di attenzioni, ausili, - [Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-91-obblighi-del-coordinatore-per-la-progettazione/) - Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle - [Per non dimenticare! Non e' più l'ora del silenzio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/per-non-dimenticare-non-e-piu-lora-del-silenzio/) - Peppe Marchese aveva solo 49 anni quando il 18 Aprile del 2011 morì folgorato da una scarica elettrica in un cantiere edile a Messina, che purtroppo non gli lasciò scampo. Il figlio Giuseppe, 31 anni, nonostante il dolore ancora molto forte per la perdita di suo padre, ha trovato la forza di divulgare il suo - [Decreto Ministeriale del 16 febbraio1982 determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-del-16021982/) - DECRETO MINISTERIALE DEL 16/02/1982 Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. - [Decreto 21 ottobre 2015 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-21-ottobre-2015-approvazione-della-regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-per-la-progettazione-costruzione-ed-esercizio-delle-metropolitane/) - IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto l'art. 38 del decreto-legge - [D.M. 14/01/2014: Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e privi di carta di circolazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-m-14012014-prescrizioni-tecniche-per-limmissione-in-circolazione-dei-carrelli-elevatori-trasportatori-o-trattori-non-immatricolati-e-privi-di-carta-di-circolazione/) - Pubblicato sulla G.U. n. 28 del 04/02/2014 il Decreto Dirigenziale - 14 gennaio 2014 - n. 752 recante «Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico». Il decreto in - [Decreto Ministeriale 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-7-agosto-2017-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi-per-le-attivita-scolastiche-ai-sensi-dellart-15-del-decreto-legislativo-8-marzo-2006-n-139/) - DECRETO 7 AGOSTO 2017: REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ SCOLASTICHE Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Entrata in vigore: 25.08.2017 G.U. n. 197 del 24 agosto 2017 ... Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività - [Decreto Dirigenziale - 14 gennaio 2014 - n. 752 - Carrelli per brevi spostamenti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-dirigenziale-14-gennaio-2014-n-752-carrelli-per-brevi-spostamenti/) - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO DIRIGENZIALE 14 gennaio 2014 Prot. n. 752 Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Visto il decreto - [DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (Art. 14 Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legge-23-dicembre-2013-n-145-art-14-misure-di-contrasto-al-lavoro-sommerso-e-irregolare/) - Art. 14 Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni: a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio - [Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-interministeriale-del-4-marzo-2013-segnaletica-stradale-per-attivita-lavorative-svolte-in-presenza-di-traffico-veicolare/) - Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti VISTO l’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo - [Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 Procedure standardizzate](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-interministeriale-30-novembre-2012-procedure-standardizzate/) - Decreto Interministeriale 30 novembre 2012. Procedure standardizzate Pubblicato sulla G. U. n. 285 del 6/12/2012 il Decreto Interministeriale del 30/11/2012 Articolo 1 1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 2008, i datori di lavoro di imprese che occupano - [Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 (D.L. 138/2011 solo art.12)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legge-del-13-agosto-2011-n-138-d-l-1382011-solo-art-12/) - Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della - [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-1-agosto-2011-n-151/) - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221) Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si - [Art. 112 Idoneità delle opere provvisionali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-112-idoneita-delle-opere-provvisionali/) - Articolo 112. Idoneità delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare - [Art. 113 Scale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-113-scale/) - Articolo 113. Scale 1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette - [Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-116-obblighi-dei-datori-di-lavoro-concernenti-limpiego-di-sistemi-di-accesso-e-di-posizionamento-mediante-funi/) - Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di - [Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-117-lavori-in-prossimita-di-parti-attive/) - Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve - [Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-122-ponteggi-ed-opere-provvisionali/) - Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali 1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII. - [Art. 134. Documentazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-134-documentazione/) - Art. 134. Documentazione 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo. - [Art. 136. Montaggio e smontaggio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-136-montaggio-e-smontaggio/) - Art. 136. Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in - [Art. 139. Ponti su cavalletti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-139-ponti-su-cavalletti/) - Art. 139. Ponti su cavalletti 1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII. - [Art. 140. Ponti su ruote a torre](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-140-ponti-su-ruote-a-torre/) - Art. 140. Ponti su ruote a torre 1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. 2. Il piano di scorrimento delle - [Art. 163. Obblighi del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-163-obblighi-del-datore-di-lavoro/) - Art. 163. Obblighi del datore di lavoro 1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente - [Art. 168. Obblighi del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-168-obblighi-del-datore-di-lavoro/) - Art. 168. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il - [Art. 169. Informazione, formazione e addestramento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-169-informazione-formazione-e-addestramento/) - Art. 169. Informazione, formazione e addestramento 1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 2. Il datore di - [Art. 174. Obblighi del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-174-obblighi-del-datore-di-lavoro/) - Art. 174. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di - [Art. 192. Misure di prevenzione e protezione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-192-misure-di-prevenzione-e-protezione/) - Art. 192. Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del - [Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-193-uso-dei-dispositivi-di-protezione-individuali/) - Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito - [Art. 202. Valutazione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-202-valutazione-dei-rischi/) - Art. 202. Valutazione dei rischi 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla - [Art. 207. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-207-definizioni/) - Art. 207. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz; b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un - [Art. 208. Valori limite di esposizione e valori d'azione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-208-valori-limite-di-esposizione-e-valori-dazione/) - Art. 208. Valori limite di esposizione e valori d'azione 1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III. 2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei - [Art. 210. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-210-disposizioni-miranti-ad-eliminare-o-ridurre-i-rischi/) - Art. 210. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono - [Art. 215. Valori limite di esposizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-215-valori-limite-di-esposizione/) - Art. 215. Valori limite di esposizione 1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I. 2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II. - [Art. 268. Classificazione degli agenti biologici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-268-classificazione-degli-agenti-biologici/) - Art. 268. Classificazione degli agenti biologici 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e - [Art. 269. Comunicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-269-comunicazione/) - Art. 269. Comunicazione 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all'articolo 271, - [Art. 271. Valutazione del rischio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-271-valutazione-del-rischio/) - Art. 271. Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana - [Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-272-misure-tecniche-organizzative-procedurali/) - Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione - [Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-274-misure-specifiche-per-strutture-sanitarie-e-veterinarie/) - Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie 1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al - [Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-275-misure-specifiche-per-i-laboratori-e-gli-stabulari/) - Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di - [Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-276-misure-specifiche-per-i-processi-industriali/) - Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275. 2. Nel - [Art. 279. Prevenzione e controllo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-279-prevenzione-e-controllo/) - Art. 279. Prevenzione e controllo 1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari - [Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-293-aree-in-cui-possono-formarsi-atmosfere-esplosive/) - Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L. 3. Se - [Art. 292. Coordinamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-292-coordinamento/) - Art. 292. Coordinamento 1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo. 2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo - [Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-294-documento-sulla-protezione-contro-le-esplosioni/) - Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni». 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e - [Art. 295. Termini per l'adeguamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-295-termini-per-ladeguamento/) - Art. 295. Termini per l'adeguamento 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre - [Art. 296. Verifiche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-296-verifiche/) - Art. 296. Verifiche 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462. - [Art. 306. Disposizioni finali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-306-disposizioni-finali/) - Art. 306. Disposizioni finali 1. Le disposizioni contenute nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le - [Sentenza Corte di Cassazione N. 18396/2017 del 15.03.2017 Mancata formazione e mancata visita medica di un lavoratore autonomo che eserciti mansioni tipiche del lavoratore dipendente con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore nel cantiere](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sentenza-n-183962017-del-15-03-2017-della-corte-di-cassazione-mancata-formazione-e-mancata-visita-medica-di-un-lavoratore-autonomo-che-eserciti-mansioni-tipiche-del-lavoratore-dipendente-con-strumen/) - RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. V. C. ricorre per l’annullamento della sentenza del 10/10/2016 del Tribunale di Ferrara che lo ha condannato alla pena di 3.500,00 euro di ammenda per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 18, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo A), 37, - [Circolare n.3328 del 10 febbraio 2011, “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-3328-del-10-febbraio-2011-procedura-per-la-fornitura-di-calcestruzzo-in-cantiere/) - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Alla Camera dei Deputati Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari opportunità Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione Al Ministero della salute Al Ministero dello sviluppo economico Al Ministero dell'interno Al - [Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1472-2/) - Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e - [Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-52-sostegno-alla-piccola-e-media-impresa-ai-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriali-e-alla-pariteticita/) - Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità 1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo - [Art. 53. Tenuta della documentazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1492-2/) - Art. 53. Tenuta della documentazione 1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni - [CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2011, N. 3326 - Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'all. VI, D. Lgs. 81/08.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-10-febbraio-2011-n-3326-parere-della-commissione-consultiva-permanente-per-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-sul-concetto-di-eccezionalita-di-cui-al-punto-3-1-4-dellall-vi-d-lgs-81/) - CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2011, N. 3326 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, Circolare 10 febbraio 2011, n. 3326 - Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'all. VI, D. Lgs. 81/08. Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute - [Nota 10 febbraio 2016, n. 2597 - Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/nota-10-febbraio-2016-n-2597-redazione-del-pos-per-la-mera-fornitura-di-calcestruzzo/) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Partenza Roma, 10/02/2016 Prot. 37 / 0002597 / MA007.A001.10742 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l’Attività Ispettiva Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica Alle Direzioni Interregionali del Lavoro Direzioni Territoriali del Lavoro LORO SEDI e, p.c. al Comando - [Art. 62. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-62-definizioni/) - Art. 62. Definizioni 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del - [Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-63-requisiti-di-salute-e-di-sicurezza/) - Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori - [Art. 64. Obblighi del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-64-obblighi-del-datore-di-lavoro/) - Art. 64. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre - [Art. 70. Requisiti di sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-70-requisiti-di-sicurezza/) - Art. 70. Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e - [Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-72-obblighi-dei-noleggiatori-e-dei-concedenti-in-uso/) - Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a - [Art. 73. Informazione, formazione e addestramento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-73-informazione-formazione-e-addestramento/) - Art. 73. Informazione, formazione e addestramento 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni - [Art. 78. Obblighi dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-78-obblighi-dei-lavoratori/) - Art. 78. Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, - [Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-83-lavori-in-prossimita-di-parti-attive/) - Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo - [Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-85-protezione-di-edifici-impianti-strutture-ed-attrezzature/) - Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o - [Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-98-requisiti-professionali-del-coordinatore-per-la-progettazione-del-coordinatore-per-lesecuzione-dei-lavori/) - Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al - [Art. 102.Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-102-consultazione-dei-rappresentanti-per-la-sicurezza/) - Art. 102.Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante - [Art.104.  Modalità attuative di particolari obblighi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-104-modalita-attuative-di-particolari-obblighi/) - Articolo 104. Modalità attuative di particolari obblighi 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nei cantieri la cui durata presunta dei - [Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-115-sistemi-di-protezione-contro-le-cadute-dallalto/) - Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme - [Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-131-autorizzazione-alla-costruzione-ed-allimpiego/) - Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego 1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione. 2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda - [Art. 132. Relazione tecnica](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-132-relazione-tecnica/) - Art. 132. Relazione tecnica 1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati - [Art. 133. Progetto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-133-progetto/) - Art. 133. Progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro - [Art. 138. Norme particolari](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-138-norme-particolari/) - Art. 138. Norme particolari 1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 4. E' fatto divieto di - [Art. 145. Disarmo delle armature](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-145-disarmo-delle-armature/) - Art. 145. Disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. E' fatto - [Elenco di tutte le leggi emanate in Italia a favore delle lavoratrici madri](https://www.tecnicidellasicurezza.it/elenco-di-tutte-le-leggi-emanate-in-italia-a-favore-delle-lavoratrici-madri/) - Legge n.860 del 26/8/1950: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri Legge 2 aprile 1958, n. 339 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. Legge n. 7 del 9/1/1963 : Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla Legge 860/1950 Legge n.1204 del 30/12/1971: Tutela delle lavoratrici madri Legge n.903 del 9/12/1977 - [LEGGE 2 aprile 1958, n. 339 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-2-aprile-1958-n-339-per-la-tutela-del-rapporto-di-lavoro-domestico/) - LEGGE 2 aprile 1958, n. 339 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norme generali La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la - [Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-3-agosto-2007-n-123-misure-in-tema-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-sul-lavoro-e-delega-al-governo-per-il-riassetto-e-la-riforma-della-normativa-in-materia/) - Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007 Art. l Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di - [D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-23-aprile-2003-n-115/) - Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003 IL - [D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151  Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-26-marzo-2001-n-151-testo-unico-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-tutela-e-sostegno-della-maternita-e-della-paternita/) - Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; - [Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-23-dicembre-1978-n-833-istituzione-del-servizio-sanitario-nazionale/) - Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" GU n. 360 del 28-12-1978 - Suppl. Ordinario TITOLO I Il servizio sanitario nazionale Capo I Principi ed obiettivi 1. I princìpi. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica - [Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-9-dicembre-1977-n-903-parita-di-trattamento-tra-uomini-e-donne-in-materia-di-lavoro/) - Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge Art. 1 E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione - [Legge n.1204 del 30/12/1971 Tutela delle lavoratrici madri](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-n-1204-del-30121971-tutela-delle-lavoratrici-madri/) - Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in GU 18 gennaio 1972, n. 14) Tutela delle lavoratrici madri TITOLO I Norme protettive Art. 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche - [Art. 173. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-173-definizioni/) - Art. 173. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per - [Art. 176. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-176-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 176. Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. 2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma - [Art. 177. Informazione e formazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-177-informazione-e-formazione/) - Art. 177. Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di - [Art. 181. Valutazione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-181-valutazione-dei-rischi/) - Art. 181. Valutazione dei rischi 1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei - [Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-183-lavoratori-particolarmente-sensibili-2/) - Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili 1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. - [Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-184-informazione-e-formazione-dei-lavoratori/) - Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: - [Art. 185. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-185-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 185. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore - [Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-186-cartella-sanitaria-e-di-rischio/) - Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio 1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. - [Art. 190. Valutazione del rischio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-190-valutazione-del-rischio/) - Art. 190. Valutazione del rischio 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di - [Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-191-valutazione-di-attivita-a-livello-di-esposizione-molto-variabile/) - Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di - [Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-195-informazione-e-formazione-dei-lavoratori/) - Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. - [Art. 198. Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-198-linee-guida-per-i-settori-della-musica-delle-attivita-ricreative-e-dei-call-center/) - Art. 198. Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center 1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per - [Art. 199. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-199-campo-di-applicazione/) - Art. 199. Campo di applicazione 1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto - [Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-49-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-di-sito-produttivo/) - Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. - [Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-48-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale/) - Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del - [Art. 203. Misure di prevenzione e protezione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-203-misure-di-prevenzione-e-protezione/) - Art. 203. Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne - [Art. 206. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-206-campo-di-applicazione/) - Art. 206. Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) , come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la - [Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-47-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/) - Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato - [Art. 46 Prevenzione incendi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-46-prevenzione-incendi/) - Articolo 46. Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente - [Art. 43. Disposizioni generali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-43-disposizioni-generali/) - Art. 43. Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); c) - [Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1426-2/) - Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, - [Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-34-svolgimento-diretto-da-parte-del-datore-di-lavoro-dei-compiti-di-prevenzione-e-protezione-dai-rischi/) - Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di - [Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-37-formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti/) - Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari - [Art. 36. Informazione ai lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-36-informazione-ai-lavoratori/) - Art. 36. Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei - [Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-33-compiti-del-servizio-di-prevenzione-e-protezione/) - Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; - [Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-30-modelli-di-organizzazione-e-di-gestione-2/) - 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici - [Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-29-modalita-di-effettuazione-della-valutazione-dei-rischi/) - Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al - [Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-21-disposizioni-relative-ai-componenti-dellimpresa-familiare-di-cui-allarticolo-230-bis-del-codice-civile-e-ai-lavoratori-autonomi/) - Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici - [Circolare n. 2 gennaio 2001 Redazione del piano operativo - Obblighi responsabilità e sanzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-2-gennaio-2001-redazione-del-piano-operativo-obblighi-responsabilita-e-sanzioni/) - CIRCOLARE N. 2/20018 gennaio 2001 PROT. 20028/PR.CANQ Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII OGGETTO: Art. 9.1 del D.l.vo n. 494/96 come modificato dal D.l.vo n. 528/99 - Redazione del piano operativo - Obblighi responsabilità e sanzioni - Quesito ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI ALLA - [D.M. 3 aprile 1957 Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-3-aprile-1957-attribuzione-dei-compiti-inerenti-alle-verifiche-e-controlli-ai-sensi-dellart-398-del-decreto-del-presidente-della-repubblica-27-aprile-1955-n-547/) - DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1957 Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (G.U. 23 aprile 1957, n. 105). ---------- N.B.: Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 19 del decreto ministeriale 12 settembre 1959. Il MINISTRO PER IL LAVORO - [D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322. Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-20-marzo-1956-n-322-norme-per-la-prevenzione-degli-infortuni-e-ligiene-del-lavoro-nellindustria-della-cinematografia-e-della-televisione/) - D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322.Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (G.U. 5 maggio 1956, n. 109, S.O.) Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1. Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori, ai - [Art. 209. Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-209-valutazione-dei-rischi-e-identificazione-dellesposizione/) - Art. 209. Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione 1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, - [Art. 210-bis. Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-210-bis-informazione-e-formazione-dei-lavoratori-e-dei-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/) - Art. 210-bis. Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b) , il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti - [Art. 211. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-211-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 211. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, - [Art. 212. Deroghe](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-212-deroghe/) - Art. 212. Deroghe 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri - [Art. 216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-216-identificazione-dellesposizione-e-valutazione-dei-rischi/) - Art. 216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione - [Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-217-disposizioni-miranti-ad-eliminare-o-a-ridurre-i-rischi/) - Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che - [Art. 218. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-218-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 218. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e - [Art. 270. Autorizzazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-270-autorizzazione/) - Art. 270. Autorizzazione 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1; b) l'elenco degli agenti - [Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-14-disposizioni-per-il-contrasto-del-lavoro-irregolare-e-per-la-tutela-della-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori/) - Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei - [Art. 273. Misure igieniche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-273-misure-igieniche/) - Art. 273. Misure igieniche 1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la - [LEGGE 9 gennaio 1963, n. 7 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-9-gennaio-1963-n-7-divieto-di-licenziamento-delle-lavoratrici-per-causa-di-matrimonio-e-modifiche-alla-legge-26-agosto-1950-n-860/) - LEGGE 9 gennaio 1963, n. 7 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri" (G.U. 30 gennaio 1963, n. 27). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e - [Art. 278. Informazioni e formazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-278-informazioni-e-formazione/) - Art. 278. Informazioni e formazione 1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le - [Art. 12. Interpello](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1349-2/) - Art. 12. Interpello 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla - [Art. 11. Attività promozionali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-11-attivita-promozionali/) - Art. 11. Attività promozionali 1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del - [R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 . Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/r-d-l-9-luglio-1926-n-1331-costituzione-dellassociazione-nazionale-per-il-controllo-della-combustione/) - Capo I COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE Art. 1. Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalità giuridica, denominato: "Associazione nazionale per il controllo della combustione". - [Art. 286-quinquies. Valutazione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-286-quinquies-valutazione-dei-rischi/) - Art. 286-quinquies. Valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano - [Art. 286-sexies. Misure di prevenzione specifiche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-286-sexies-misure-di-prevenzione-specifiche/) - Art. 286-sexies. Misure di prevenzione specifiche 1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate: a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi - [Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-9-enti-pubblici-aventi-compiti-in-materia-di-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/) - Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e - [Art. 286-septies. Sanzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-286-septies-sanzioni/) - Art. 286-septies. Sanzioni 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a - [Art. 287. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-287-campo-di-applicazione/) - Art. 287. Campo di applicazione 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288. 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, - [Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-289-prevenzione-e-protezione-contro-le-esplosioni/) - Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni 1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene - [Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-290-valutazione-dei-rischi-di-esplosione/) - Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano - [Art. 291. Obblighi generali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-291-obblighi-generali/) - Art. 291. Obblighi generali 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e - [Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/articolo-7-comitati-regionali-di-coordinamento/) - Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchè uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto - [Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-294-bis-informazione-e-formazione-dei-lavoratori-2/) - Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del - [D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-19-dicembre-1994-n-758-modificazioni-alla-disciplina-sanzionatoria-in-materia-di-lavoro/) - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 6.Dicembre.1993, n. 499 recante la delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27.Ottobre.1994; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazine - [Art. 4. Computo dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-4-computo-dei-lavoratori/) - Art. 4. Computo dei lavoratori 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; c) gli allievi degli istituti di - [Art. 3. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-3-campo-di-applicazione/) - Articolo 3. Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, - [Art. 305. Clausola finanziaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-305-clausola-finanziaria/) - Art. 305. Clausola finanziaria 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle - [Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-123-montaggio-e-smontaggio-delle-opere-provvisionali/) - Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. - [CIRCOLARE N. 4/2007  Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-42007-problematiche-inerenti-alla-sicurezza-dei-lavoratori-nel-caso-di-mere-forniture-di-materiali-in-un-cantiere-edile-o-di-ingegneria-civile/) - CIRCOLARE N. 4/2007 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI All. n. Prot. N. 15/VI/4043 Roma, 28 Febbraio 2007 Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro Alla D.G. per l’Attività Ispettiva Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A. Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro Alle Organizzazioni rappresentative dei - [Norme in materia di sicurezza abrogate o sostituite](https://www.tecnicidellasicurezza.it/norme-in-materia-di-sicurezza-abrogate-o-sostituite/) - Norme in materia di sicurezza abrogate o sostituite Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: - D.P.R. 547/55 - D.P.R. 164/56 - D.P.R. 303/56 - D.Lgs. 277/91 - D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 493/96 - D.Lgs. 494/96 - D.Lgs. 187/05 - l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto- legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito - [Art. 2. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-2-definizioni/) - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o - [D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-21-dicembre-1999-n-554-regolamento-di-attuazione-della-legge-quadro-in-materia-di-lavori-pubblici-11-febbraio-1994-n-109-e-successive-modificazioni/) - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore - [REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/regio-decreto-27-luglio-1934-n-1265-approvazione-del-testo-unico-delle-leggi-sanitarie/) - REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE. TITOLO I. ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA. CAPO I. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI. Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Suppl. ord. in Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186) Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1) (1) - [Regio Decreto 06 dicembre 1923, n. 2657](https://www.tecnicidellasicurezza.it/regio-decreto-06-dicembre-1923-n-2657/) - Regio Decreto 06 dicembre 1923, n. 2657 (Gazzetta Ufficiale 21/12/1923, n. 299) Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e` applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. Articolo unico. - È approvata la tabella annessa - [DPR 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/dpr-3-luglio-2003-n-222-regolamento-sui-contenuti-minimi-dei-piani-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/) - Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003) Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni e termini di efficacia 1. Ai - [Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001](https://www.tecnicidellasicurezza.it/direttiva-200145ce-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-27-giugno-2001/) - Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) - [Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-8-giugno-2001-n-231-disciplina-della-responsabilita-amministrativa-delle-persone-giuridiche-delle-societa-e-delle-associazioni/) - Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001) Capo I - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SEZIONE I - Principi generali e criteri - [D. Leg. 8 luglio 2003, n. 235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-leg-8-luglio-2003-n-235-attuazione-della-direttiva-200145ce-relativa-ai-requisiti-minimi-di-sicurezza-e-di-salute-per-luso-delle-attrezzature-di-lavoro-da-parte-dei-lavoratori/) - Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° - [Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 ](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-23-giugno-2003-n-195/) - Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 - [Legge 10 gennaio 1935, n. 112 Istituzione del libretto del lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-10-gennaio-1935-n-112-istituzione-del-libretto-del-lavoro/) - Legge 10 gennaio 1935, n. 112 (in Gazzetta Ufficiale, 5 marzo, n. 54). Istituzione del libretto del lavoro. Art. 1. Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro. Sono eccettuati: 1º la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il - [Accordo Stato, Regioni in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del D. Lgs. n. 626. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. atti n. 2429)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/accordo-stato-regioni-in-attuazione-degli-articoli-36-quater-comma-8-e-36-quinquies-comma-4-del-d-lgs-n-626-accordo-ai-sensi-dellarticolo-4-del-decreto-legislativo-28-agosto-1997-n-281/) - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 - Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori - [Decreto 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, c.13, del medesimo d. lgs.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-11-aprile-2011-disciplina-delle-modalita-di-effettuazione-delle-verifiche-periodiche-di-cui-allall-vii-del-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81-nonche-i-criteri-per-labilitazione-dei/) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (G.U. 29 aprile 2011, n. 98 - - [Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/accordo-22-febbraio-2012-individuazione-delle-attrezzature-di-lavoro-per-le-quali-e-richiesta-una-specifica-abilitazione-degli-operatori-art-73-comma-5-d-lgs-812008/) - Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo CSR 22 febbraio 2012 Accordo ai sensi dell'art. 4 del - [Circolare 29 luglio 2011, n. 20 - Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-29-luglio-2011-n-20-attivita-di-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-svolta-da-enti-bilaterali-e-organismi-paritetici-o-realizzata-in-collaborazione-con-essi/) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 29 Luglio 2011 CIRCOLARE N. 20/2011 Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro p.c. All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo All'Ispettorato regionale dei lavoro di Catania Alla Provincia autonoma di Trento Alla - [D. Lgs. 10.09. 2003, n. 276 (Legge Biagi) Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-10-09-2003-n-276-legge-biagi-attuazione-delle-deleghe-in-materia-di-occupazione-e-mercato-del-lavoro-di-cui-alla-legge-14-febbraio-2003-n-30/) - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003) Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalità e campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, - [Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012: linee applicative degli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti (Repertorio atti n. 153 /CSR)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/accordo-in-conferenza-stato-regioni-del-25-luglio-2012-linee-applicative-degli-accordi-stato-regioni-del-21-12-2011-sulla-formazione-dei-datori-di-lavoro-rspp-e-dei-lavoratori-dirigenti-e-preposti/) - Linee applicative degli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano 25 luglio 2012 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento - [Diventa Formatore A.N.Te.S.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/diventa-formatore-a-n-te-s/) - Il corso di 24 ore per Docente-Formatore in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro è destinato a chi necessita di acquisire il requisito di esperienza didattica previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 6 Marzo 2013 ( 1° specifica per i criteri 2° al 6° ) in attuazione dell’art. 6, comma - [INTERPELLO N. 16/2015 FIGURA DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/interpello-n-162015-figura-del-preposto-alla-sorveglianza-dei-ponteggi/) - Commissione per gli interpelli INTERPELLO N. 16/2015 FIGURA DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI A.N.C.E. Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti - [L'interpello n. 16 del 29-12-2015 chiarisce il percorso formativo del preposto addetto alla fase di montaggio dei ponteggi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/linterpello-n-16-del-29-12-2015-chiarisce-il-percorso-formativo-del-preposto-addetto-alla-fase-di-montaggio-dei-ponteggi/) - Con l'interpello n. 16 del 29 dicembre 2015, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro risponde all’ Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E) ritenendo che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati - [CIRCOLARE N. 5/2007  Art. 30 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Autorizzazione alla costruzione di ponteggi metallici fissi – Elenco Ditte.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-52007-art-30-d-p-r-7-gennaio-1956-n-164-autorizzazione-alla-costruzione-di-ponteggi-metallici-fissi-elenco-ditte/) - CIRCOLARE N. 5/2007 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI All. n. 1 Prot. N. 15/VI/4019 Roma, 28 Febbraio 2007 Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro Alla D.G. per l’Attività Ispettiva Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni Alla Provincia Autonoma di Trento Alla Provincia Autonoma di - [Circolare 9 novembre 1978 n. 85 Autorizzazione alla costruzione ed impiego dei ponteggi metallici - Art. 30 e segg. DPR 7.01.1956, n. 164](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-9-novembre-1978-n-85-autorizzazione-alla-costruzione-ed-impiego-dei-ponteggi-metallici-art-30-e-segg-dpr-7-01-1956-n-164/) - Circolare 9 novembre 1978 n. 85 Ministero del Lavoro Autorizzazione alla costruzione ed impiego dei ponteggi metallici - Art. 30 e segg. DPR 7.01.1956, n. 164 E' noto che esistono in commercio ed in uso ponteggi metallici di due tipi: a tubi e giunti ed a telaio prefabbricato. Per entrambi, la condizione affinché ne siano - [Decreto Ministeriale del 2 settembre 1968 Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 numero 164.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-ministeriale-del-2-settembre-1968-riconoscimento-di-efficacia-di-alcune-misure-tecniche-di-sicurezza-per-i-ponteggi-metallici-fissi-sostitutive-di-quelle-indicate-nel-decreto-del-preside/) - Decreto Ministeriale del 2 settembre 1968 (DM 2/09/1968) Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 numero 164. IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE. Visto il D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, recante - [Circolare 11 luglio 2000 n. 46 Verifica di sicurezza ponteggi metallici di cui all'art. 30 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-11-luglio-2000-n-46-verifica-di-sicurezza-ponteggi-metallici-di-cui-allart-30-del-dpr-7-gennaio-1956-n-164/) - Circolare 11 luglio 2000 n. 46 Circolare 46/2000 Ministero del Lavoro Verifica di sicurezza ponteggi metallici di cui all'art. 30 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164 Come noto la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi è regolata da numerose disposizioni via via succedutesi nel tempo, che di seguito si elencano per opportuna memoria: - [Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-legislativo-4-agosto-1999-n-359-attuazione-della-direttiva-9563ce-che-modifica-la-direttiva-89655cee-relativa-ai-requisiti-minimi-di-sicurezza-e-salute-per-luso-di-attrezzature-di-lav/) - Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista - [Circolare 10 luglio 2000 n. 44 -D.Lgs. n. 359/99. Verifiche e controlli della attrezzature di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-10-luglio-2000-n-44/) - Circolare 10 luglio 2000 n. 44 Ministero del Lavoro (Circolare 10/07/2000) D.Lgs. n. 359/99 – Verifiche e controlli della attrezzature di lavoro – Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito E' stato posto quesito per conoscere se, nel caso dell'uso di determinate attrezzature di lavoro (nella fattispecie ponteggi metallici fissi ed armature per gli scavi) - [CIRCOLARE 9 FEBBRAIO 1995 N. 20298/0M4](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-9-febbraio-1995-n-202980m4/) - CIRCOLARE 9 FEBBRAIO 1995 N. 20298/0M4 Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo, autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname Viene sistematicamente segnalato, da più parti, a questo Ministero il diffondersi della tendenza, nell'impiego di ponteggi metallici fissi, a sostituire gli elementi di impalcato costituiti da tavole in legname con impalcati costituiti da elementi - [Circolare 15 maggio 1990 n. 44 Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-15-maggio-1990-n-44-istruzioni-per-la-compilazione-delle-relazioni-tecniche-per-ponteggi-metallici-fissi-a-telai-prefabbricati/) - Circolare 15 maggio 1990 n. 44 Ministero del Lavoro Art. 30 - D.P.R. 7/1/56 n. 164 - Ponteggi metallici fissi Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, condiziona la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi ad una autorizzazione, da richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale - [Circolare 8 gennaio 2001, n. 3  Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-8-gennaio-2001-n-3-chiarimenti-sul-regime-delle-verifiche-periodiche-di-talune-attrezzature-di-lavoro/) - Circolare 8 gennaio 2001, n. 3 OGGETTO: Art. 2, comma 4 del D.Lgs. 359/99 Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro Ministero del Lavoro ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL PERSONALE - DIV. VIII AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI - [Circolare Ministeriale n° 30 del 29/09/2003 Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-ministeriale-n-30-del-29092003-chiarimenti-concernenti-la-definizione-di-fabbricante-di-ponteggi-metallici-fissi/) - Circolare Ministeriale n° 30 del 29/09/2003 Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi. Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro Alla Direzione Generale degli Affari Generali delle Risorse Umane e dell'Attività Ispettiva - Div. VII Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni - [CIRCOLARE N.29 del 27/08/2010  Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-29-del-27082010-quesiti-concernenti-le-norme-per-la-prevenzione-degli-infortuni-sul-lavoro-nelle-costruzioni-e-nei-lavori-in-quota/) - CIRCOLARE N.29 del 27/08/2010 Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota CIRCOLARE N. 29/2010 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERAI.E DELLA ‘IUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Partenza – Roma, 27/08/2010 Prot. - [Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 302](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-marzo-1956-n-302/) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27Aprile 1955 n. 547 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo Unico Art. 1 Funzione integrativa delle norme Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto sono integrative - [D.P.R. 7 Gennaio 1956, N. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-7-gennaio-1956-n-164-norme-per-la-prevenzione-degli-infortuni-sul-lavoro-nelle-costruzioni/) - Decreto presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956, N. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (Gazzetta Ufficiale 31 Marzo 1956, n.78-Suppl. ord.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Vista la legge 12 Febbraio 1955, n.51, che delega al governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene - [D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-p-r-24-dicembre-1951-n-1767/) - D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 (1). Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 , concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1952, n. 66. 1. Licenza di impianto. [Chiunque intenda installare in un fabbricato di sua proprietà un ascensore - [LEGGE  23 maggio 1951 numero 394 “Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-23-maggio-1951-numero-394-conservazione-del-posto-di-lavoro-alle-lavoratrici-madri/) - LEGGE 23 maggio 1951 numero 394 “Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri” in Gazz. Uff., 15 giugno 1951 numero 134 Articolo unico L'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente: «L'Ispettorato del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente - [LEGGE 26 agosto 1950 numero 860 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-26-agosto-1950-numero-860-tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/) - LEGGE 26 agosto 1950 numero 860 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri” Art. 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera nelle dipendenze di privati datori di lavoro,L comprese le lavoratrici dell’agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonché a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle - [ALLEGATO LI - ATMOSFERE ESPLOSIVE SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICAR](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-li-atmosfere-esplosive-segnale-di-avvertimento-per-indicar/) - Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION - [ALLEGATO XLV - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xlv-segnale-di-rischio-biologico/) - ALLEGATO XLV - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO - [Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-79-criteri-per-lindividuazione-e-luso/) - Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso 1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo - [Art. 74. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-74-definizioni/) - Art. 74. Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non - [Art. 69. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-69-definizioni/) - Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi - [ALLEGATO XII D. Lgs. 81/2008 Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xii-d-lgs-812008-contenuto-della-notifica-preliminare-di-cui-allarticolo-99/) - ALLEGATO XII D. Lgs. 81/2008 Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i): (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 6. Coordinatore (i) per quanto - [Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-104-bis-misure-di-semplificazione-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/) - Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili (articolo introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013) 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione - [Art. 88. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-88-campo-di-applicazione/) - Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 88. Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). - [Art. 100 . Piano di sicurezza e di coordinamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-100-piano-di-sicurezza-e-di-coordinamento/) - Art.100 . Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di - [Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione ](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-31-servizio-di-prevenzione-e-protezione/) - Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui - [Art. 95. Misure generali di tutela](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-95-misure-generali-di-tutela/) - Art. 95. Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo - [Allegato VII d. lGS. 81/2008. Verifiche di attrezzature](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-vii-verifiche-di-attrezzature/) - Allegato VII Attrezzatura Intervento / Periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 - [Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-26-obblighi-connessi-ai-contratti-dappalto-o-dopera-o-di-somministrazione/) - Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità - [Art. 41. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-41-sorveglianza-sanitaria/) - Articolo 41. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) - [Art. 25. Obblighi del medico competente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-25-obblighi-del-medico-competente/) - Art. 25. Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, - [Art. 16. Delega di funzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-16-delega-di-funzioni/) - Art. 16. Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni - [ALLEGATO L](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-l/) - ALLEGATO L (articolo 293, articolo 294,comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2) A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. Osservazione preliminare. Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: a) alle aree classificate come - [ALLEGATO XLVIII  AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xlviii-agenti-biologici-specifiche-per-processi-industriali/) - ALLEGATO XLVIII AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1. Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali. AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4. Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento - [ALLEGATO XLIII SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xliii-sostanze-pericolose-valori-limite-di-esposizione-professionale/) - ALLEGATO XLIII SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE Nome agente EINECS (1) CAS (2) Valore limite esposizione professionale osservazioni Misure transitorie Mg/m3 (3) Ppm (4) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3) Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 - [ALLEGATO XLIX ATMOSFERE ESPLOSIVE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xlix-atmosfere-esplosive/) - ALLEGATO XLIX ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE OSSERVAZIONE PRELIMINARE. Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 289, 290, 293, 294. 1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva - [ALLEGATO XLIV AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xliv-agenti-biologici-elenco-esemplificativo-di-attivita-lavorative-che-possono-comportare-la-presenza-di-agenti-biologici/) - ALLEGATO XLIV AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI 1. Attività in industrie alimentari. 2. Attività nell'agricoltura. 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. - [ALLEGATO XLII SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xlii-sostanze-pericolose/) - ALLEGATO XLII SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI 1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature - [ALLEGATO XXXIV VIDEOTERMINALI REQUISITI MINIMI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxxiv-videoterminali-requisiti-minimi/) - ALLEGATO XXXIV VIDEOTERMINALI REQUISITI MINIMI Osservazione preliminare Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII. I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all’articolo 3, comma 7. 1. Attrezzature a) Osservazione generale. L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio - [Allegato XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xlvii-specifiche-sulle-misure-di-contenimento-e-sui-livelli-di-contenimento/) - Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi. Misure di contenimento Livelli di contenimento 2 3 4 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio - [Allegato XLI - Atmosfera: Norme UNI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xli-atmosfera-norme-uni/) - Allegato XLI |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione |delle frazioni granulometriche per la misurazione UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti |generali per le prestazioni dei procedimenti di UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla |valutazione dell'esposizione per inalazione a |composti chimici ai fini - [Allegato XL - Divieti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xl-divieti/) - Allegato XL - Divieti a) Agenti chimici | | | Limite di | | | concentrazione per N. EINECS (1)|N. CAS (2)| Nome dell'agente | l'esenzione --------------------------------------------------------------------- | |2-naftilammina e suoi| 202-080-4 | 91-59-8 | sali | 0.1% in peso --------------------------------------------------------------------- | | 4-amminodifenile e | 202-177-1 | 92-67-1 | suoi sali | 0,1% in peso - [ALLEGATO XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxxix-valori-limite-biologici-obbligatori-e-procedure-di-sorveglianza-sanitaria/) - ALLEGATO XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PIOMBO e suoi composti ionici. 1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente:60 μg Pb/100 - [Allegato XXXVI - Campi elettromagnetici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxxvi-campi-elettromagnetici/) - CAMPI ELETTROMAGNETICI Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici: Corrente di contatto (I(base)C). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto e’ espressa in Ampere (A). Corrente indotta attraverso gli arti (I(base)L). La corrente indotta attraverso qualsiasi - [ALLEGATO XXXV - AGENTI FISICI VIBRAZIONI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxxv-agenti-fisici-vibrazioni/) - AGENTI FISICI - A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO 1. Valutazione dell'esposizione. La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori - [ALLEGATO XXXIII  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxxiii-movimentazione-manuale-dei-carichi/) - ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato. ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO - [ALLEGATO 3A - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-3a-cartella-sanitaria-e-di-rischio/) - ALLEGATO 3A - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO LAVORATORE…………………………………………………….sesso M F LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………………………………... Codice fiscale Domicilio (Comune e Prov.) …………………………………………………………………………. Via………………………………………………Tel………………………………………………….. Medico curante Dott……………………………………………………………………................... Via………………………………………………Tel…………………………………………………. Datore di lavoro……………………………………………………………………………………… Attività dell’Azienda pubblica o privata……………………………………………………………. Datore di assunzione…………………………………………………………………………………. Sede/i di lavoro………………………………………………… …………………………………… La presente cartella sanitaria e di rischio è istituita per: - [ALLEGATO XXXII PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxxii-prescrizioni-per-i-segnali-gestuali/) - ALLEGATO XXXII - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI 1. Proprietà Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale. I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra - [ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxxi-prescrizioni-per-la-comunicazione-verbale/) - ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE 1. Proprietà intrinseche 1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice. 1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici - [ALLEGATO XXX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxx-prescrizioni-per-i-segnali-acustici/) - ALLEGATO XXX PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI 1. Proprietà intrinseche 1.1. Un segnale acustico deve: a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e - [ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxix-prescrizioni-per-i-segnali-luminosi/) - ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI 1. Proprietà intrinseche 1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente. 1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di - [ALLEGATO XXVIII PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxviii-prescrizioni-per-la-segnalazione-di-ostacoli-e-di-punti-di-pericolo-e-per-la-segnalazione-delle-vie-di-circolazione/) - ALLEGATO XXVIII PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo 1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree - [ALLEGATO XXVII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxvii-prescrizioni-per-la-segnaletica-destinata-ad-identificare-e-ad-indicare-lubicazione-delle-attrezzature-antincendio/) - ALLEGATO XXVII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1. Premessa Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio. 2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni - [Allegato XLVI Elenco degli agenti biologici classificati](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xlvi-elenco-degli-agenti-biologici-classificati/) - Elenco degli agenti biologici classificati Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossici ovvero allergenici eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di - [Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-8-sistema-informativo-nazionale-per-la-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/) - Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 1. É istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e - [Art. 5 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-5-comitato-per-lindirizzo-e-la-valutazione-delle-politiche-attive-e-per-il-coordinamento-nazionale-delle-attivita-di-vigilanza-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/) - Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia - [Legge 3 agosto 2007, n. 123 (L. 123/2007)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-3-agosto-2007-n-123-l-1232007/) - Legge 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (G.U. n. 185 del 10 agosto 2007) Art. 1. Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela - [ALLEGATO XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxv-prescrizioni-generali-per-i-cartelli-segnaletici/) - ALLEGATO XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 1. Caratteristiche intrinseche 1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio). 1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei - [ALLEGATO XXVI  PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxvi-prescrizioni-per-la-segnaletica-dei-contenitori-e-delle-tubazioni/) - ALLEGATO XXVI PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o - [ALLEGATO XXIV  PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxiv-prescrizioni-generali-per-la-segnaletica-di-sicurezza/) - ALLEGATO XXIV PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII. 1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali - [ALLEGATO XXIII DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxiii-deroga-ammessa-per-i-ponti-su-ruote-a-torre/) - ALLEGATO XXIII DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE 1. E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004; il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A - [ALLEGATO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-vi-disposizioni-concernenti-luso-delle-attrezzature-di-lavoro/) - ALLEGATO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Osservazione preliminare Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro 1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre - [ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-viii-dispositivi-di-protezione-individuale/) - ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli - [ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xxii-contenuti-minimi-del-pi-m-u-s/) - CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno - [CCNL CONFEDERAZIONE PMI ITALIA](https://www.tecnicidellasicurezza.it/ccnl-confederazione-pmi-italia/) - La PMI ITALIA, è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i Soggetti Pubblici e Privati, operanti in Italia ed all'estero, al fine di concorrere alla realizzazione di un processo di sviluppo "dal basso", condiviso e quindi responsabile, integrato e coerente con le vocazioni del territorio e, perciò, eco-sostenibile, nonché auto-impulsivo e duraturo. - [CCNL LEGA IMPRESA - F.I.L.A.P.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/ccnl-lega-impresa-f-i-l-a-p/) - ENBITAL ed OPN Organismo Paritetico Nazionale sono Istituzioni di Riferimento in tutto il territorio Italiano per i Lavoratori e le Imprese in forma di tavolo permanente e paritetico tra le organizzazioni più rappresentative delle imprese – da una parte – e dei lavoratori e pensionati dall’altra. ENBITAL rappresenta un soggetto attivo attraverso il quale si identificano e si risolvono le usuali - [Progetto Sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/progetto-sicurezza/) - Software per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro Redige documenti conformi al D.Lgs. 81/2008 coordinato al D.Lgs. 106/09. Progettato per i datori di lavoro e consulenti in materia di sicurezza sul lavoro. Descrizione  Progetto Sicurezza è il software realizzato dal nostro team e costituisce lo strumento ideale per agevolare la compilazione di tutta - [Circolare N. 3 del 17/12/1996 Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-3-17-12-1996-enti-locali-individuazione-del-datore-di-lavoro-ai-sensi-dellart-30-del-decreto-legislativo-19-marzo-1996-n-242/) - Ministero dell'Interno - Circolare N. 3 17-12-1996 Circ. Ministero Interno 17/12/1996, n. 3 Gazz. Uff. 27 gennaio 1997, n. 21. Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della - [Circolare 27 giugno 1996, n. 89 sul significato della locuzione "aziende industriali con più di 200 addetti" ed adempimento degli obblighi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-27-giugno-1996-n-89-sul-significato-della-locuzione-aziende-industriali-con-piu-di-200-addetti/) - CIRCOLARE Ministero del Lavoro - Circolare 27 giugno 1996, n. 89 D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, contenenti modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n, 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione. Agli Ispettori Regionali e Provinciali del lavoro Alle Regioni - Assessorati alla Sanità Alle - [Circolare 13 giugno 1996 n. 10 concernente la definizione di "datore di lavoro" nelle pubbliche amministrazioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-13-giugno-1996-n-10-concernente-la-definizione-di-datore-di-lavoro-nelle-pubbliche-amministrazioni/) - Circolare 13 giugno 1996 n. 10 Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (emanata da : Presidenza del Consiglio ) Con il decreto legislativo 19 marzo - [Circolare n. 30 del 3 novembre 2006 Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-n-30-del-3-novembre-2006-obblighi-del-datore-di-lavoro-relativi-allimpiego-dei-ponteggi/) - Circolare n. 30 del 3 novembre 2006 CIRCOLARE N. 30/2006 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI All. n.: Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006 Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro Alla D.G. per l'Attività Ispettiva Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A. Alle Organizzazioni rappresentative dei - [ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-ix-valori-delle-tensioni-nominali-di-esercizio-delle-macchine-ed-impianti-elettrici/) - ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se - [Circolare 7 agosto 1995, n. 102. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-7-agosto-1995-n-102-decreto-legislativo-19-settembre-1994-n-626-prime-direttive-per-lapplicazione/) - Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione. ( pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 /8/95) PREMESSA Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei - [Circolare 5 marzo 1998, n. 30 Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494-96 e del decreto legislativo 626-94](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-5-marzo-1998-n-30-ulteriori-chiarimenti-interpretativi-del-decreto-legislativo-494-96-e-del-decreto-legislativo-626-94/) - Circolare 5 marzo 1998, n. 30 Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94 ( pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/4/98 ) Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoroAlle Regioni Assessorati alla sanita' Alle OO.SS. dei datori di lavoro e, per conoscenza: Al Ministero dei lavori pubblici Al Ministero della sanita' Al - [Circolare 19 novembre 1996, n 154 Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. 626/94](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolare-19-novembre-1996-n-15496-ulteriori-indicazioni-in-ordine-allapplicazione-del-decreto-legislativo-19-settembre-1994-n-626/) - Circolare 19 novembre 1996, n 154/96 Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242. ( pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4/12/96 ) Premessa. Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 626/94 - [ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-ii-casi-in-cui-e-consentito-lo-svolgimento-diretto-da-parte-del-datore-di-lavoro-dei-compiti-di-prevenzione-e-protezione-dai-rischi-art-34-2/) - ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) 1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca................................fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende ........................................fino a - [ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-ii-casi-in-cui-e-consentito-lo-svolgimento-diretto-da-parte-del-datore-di-lavoro-dei-compiti-di-prevenzione-e-protezione-dai-rischi-art-34/) - ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca................................fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende ........................................fino a 200 lavoratori - [ALLEGATO I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-i-gravi-violazioni-ai-fini-delladozione-del-provvedimento-di-sospensione-dellattivita-imprenditoriale/) - ALLEGATO I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; - Mancata formazione ed addestramento; - Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina - [D.M. 31/07/1934](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-m-31071934/) - D.M. 31/07/1934 Decreto ministeriale 31 luglio 1934 (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228). -- Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi. Nota: Vedi anche Circolare n. 10 del 10/02/69 Prembolo » Articolo 1 TITOLO I. Avvertenze generali. » - [Nota del ministero del lavoro che chiarisce che in mancanza di espressa previsione normativa, la data certa sul POS non deve essere apposta](https://www.tecnicidellasicurezza.it/nota-del-ministero-del-lavoro-che-chiarisce-che-in-mancanza-di-espressa-previsione-normativa-la-data-certa-sul-pos-non-deve-essere-apposta/) - Un importante nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce in modo chiaro ed inequivocabile che la data certa sul POS non è obbligatoria, questo in mancanza dell' obbligo normativo che ne impone la necessità. Tutto sommato tale determinazione risulta anche ovvia e scontata, in quanto il POS che si definisce nell'ambito nel - [DECRTEO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decrteo-del-presidente-della-repubblica-27-aprile-1955-n-547-norme-per-la-prevenzione-degli-infortuni-sul-lavoro/) - GU n. 158 del 12-7-1955 TITOLO I Disposizioni generali Capo I - Campo di applicazione 1. Attività soggette. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da - [Le problematiche della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/le-problematiche-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-la-mancata-osservanza-degli-obblighi-normativi-in-capo-al-datore-di-lavoro/) - Introduzione al corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08, che ha recepito oltre al D.Lgs. 494/96, (di cui ha mantenuto la struttura nella sua essenza giuridica) un insieme sistematico di leggi e decreti che - [Proposta di modifica all'articolo 92 comma 1 lett. e) del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/proposta-di-modifica-allarticolo-92-comma-1-lett-e-del-d-lgs-9-aprile-2008-n-81-concernente-gli-obblighi-del-coordinatore-per-lesecuzione-dei-lavori/) - PROPOSTA DI MODIFICA dell'art. 92 c.1 lett.e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, modifica effettuata nell'ambito del comitato tecnico scientifico di FEDERARCHITETTI per la VII GIONATA NAZIONALE della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili tenuta a Roma il 7 aprile 2016. PROPOSTA DI MODIFICA Modifiche - [Le problematiche della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La mancata osservanza degli obblighi normativi in capo al datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/le-problematiche-della-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-la-mancata-osservanza-degli-obblighi-normativi-in-capo-al-datore-di-lavoro-2/) - La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08, che ha recepito oltre al D.Lgs. 494/96, (di cui ha mantenuto la struttura nella sua essenza giuridica) un insieme sistematico di leggi e decreti che da oltre 50 anni, sono state il punto di riferimento del sistema legislativo nazionale in - [Responsabilità della proprietaria dell’immobile ove si verifica l’infortunio sul lavoro Cassazione Civile, Sez. 6, 12 settembre 2016, n. 17937](https://www.tecnicidellasicurezza.it/responsabilita-della-proprietaria-privato-dellimmobile-ove-si-verifica-linfortunio-sul-lavoro-cassazione-civile-sez-6-12-settembre-2016-n-17937/) - Responsabilità della proprietaria (privato) dell’immobile ove si verifica l’infortunio sul lavoro Cassazione Civile, Sez. 6, 12 settembre 2016, n. 17937 Massima dell'avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, Cassazionista Sintesi Responsabilità della proprietaria dell’immobile ove si verifica l’infortunio sul lavoro La ricorrente, unitamente ad altro soggetto, era proprietaria dell’immobile e del suolo su cui erano in - [Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l'esecuzione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/gancio-della-gru-malfunzionante-e-infortunio-mortale-ruolo-di-un-coordinatore-per-lesecuzione/) - Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l'esecuzione. Responsabilità per il controllo quotidiano del corretto funzionamento. Non sussiste. Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 (Massima dell'avv. Rolando Dubini) Massima Il d.lgs. 494/1996 ha introdotto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel - [Art. 303. Circostanza attenuante](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-303-circostanza-attenuante/) - Articolo abrogato - [Art. 302-bis. (Potere di disposizione)](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-302-bis-potere-di-disposizione/) - Art. 302-bis. (Potere di disposizione) 1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. 2. Avverso le - [Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-302-definizione-delle-contravvenzioni-punite-con-la-sola-pena-dellarresto/) - Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La - [Art. 301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-301-bis-estinzione-agevolata-degli-illeciti-amministrativi-a-seguito-di-regolarizzazione/) - Art. 301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non - [Art. 301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-301-applicabilita-delle-disposizioni-di-cui-agli-articoli-20-e-seguenti-del-d-lgs-19-dicembre-1994-n-758/) - Art. 301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la - [Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-300-modifiche-al-decreto-legislativo-8-giugno-2001-n-231/) - Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: (omissis) - [Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-299-esercizio-di-fatto-di-poteri-direttivi/) - Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. - [Art. 298. Principio di specialità](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-298-principio-di-specialita/) - Art. 298. Principio di specialità 1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale. - [Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-294-bis-informazione-e-formazione-dei-lavoratori/) - Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in - [MEC CAD SOLUZIONI PER PROGETTARE PONTEGGI E CASSEFORME](https://www.tecnicidellasicurezza.it/mec-cad-soluzioni-per-progettare-ponteggi-e-casseforme/) - SOLUZIONI PER PROGETTARE PONTEGGI E CASSEFORME MEC CAD fornisce soluzioni per professionisti ed aziende del settore di Ponteggi, Palchi e Casseforme modulari. Gli applicativi MEC CAD sono sviluppati per soddisfare le esigenze di: Aziende di noleggio e costruzione Uffici tecnici e commerciali di aziende produttrici Progettisti L’uso dei software MEC CAD permette di incrementare la produttività - [Art. 603 Codice Penale Plagio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-603-codice-penale-plagio/) - Articolo 603. Plagio. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1). (1) Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo. - [Art. 603-bis Codice Penale  Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-603-bis-codice-penale-intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del-lavoro/) - Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, - [Art. 590 Codice Penale Lesioni personali colpose.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-590-codice-penale-lesioni-personali-colpose/) - Articolo 590. Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione - [Art. 589 Codice Penale Omicidio Colposo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-589-codice-penale-omicidio-colposo/) - Articolo 589. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno - [Art. 451 Codice Penale Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-451-codice-penale-omissione-colposa-di-cautele-o-difese-contro-disastri-o-infortuni-sul-lavoro/) - Articolo 451. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un - [Art. 437 Codice Penale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-437-codice-penale/) - Articolo 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la - [Art. 38 Costituzione Italiana](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-38-costituzione-italiana/) - Articolo 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione - [Art. 37 Costituzione Italiana](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-37-costituzione-italiana/) - Articolo 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro - [Art. 36 Costituzione Italiana](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-36-costituzione-italiana/) - Articolo 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, - [Art. 35 Costituzione Italiana](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-35-costituzione-italiana/) - Articolo 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela - [Art. 32 Costituzione Italiana](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-32-costituzione-italiana/) - Articolo 32 Costituzione Italiana La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. - [Art. 1 Costituzione Italiana](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-1-costituzione-italiana/) - Articolo 1 Costituzione Italiana L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. - [Articolo 41 Costituzione Italiana](https://www.tecnicidellasicurezza.it/articolo-41-costituzione-italiana/) - Art. 41 Costituzione Italiana L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. - [Art. 2050 Codice Civile Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. ](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-2050-codice-civile-responsabilita-per-lesercizio-di-attivita-pericolose/) - Art. 2050 C.C. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". - [Art. 2087 Codice Civile- Tutela delle condizioni di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-2087-codice-civile-tutela-delle-condizioni-di-lavoro/) - Art. 2087 C.C. - Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. - [Art. 288. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-288-definizioni/) - Art. 288. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. 1-bis. Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di - [Articolo 2060 Codice Civile](https://www.tecnicidellasicurezza.it/articolo-2060-codice-civile/) - Articolo 2060. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali Nota: L'articolo 2060 apre il Libro V contenente le regole giuridiche che disciplinano i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, c.d. diritto del lavoro. - [Art. 286-quater. Misure generali di tutela](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-286-quater-misure-generali-di-tutela/) - Art. 286-quater. Misure generali di tutela 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare: a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di - [Art. 286-ter. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-286-ter-definizioni/) - Art. 286-ter. Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro; b) dispositivi medici taglienti: oggetti o - [Art. 286-bis. Ambito di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-286-bis-ambito-di-applicazione/) - Art. 286-bis. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono - [Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-281-registro-dei-casi-di-malattia-e-di-decesso/) - Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso 1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia - [Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-280-registri-degli-esposti-e-degli-eventi-accidentali/) - Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali 1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna - [Art. 277. Misure di emergenza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-277-misure-di-emergenza/) - Art. 277. Misure di emergenza 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il - [Art. 267. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-267-definizioni/) - Art. 267. Definizioni 1. Ai sensi del presente titolo s'intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in - [Art. 266. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-266-campo-di-applicazione/) - Art. 266. Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. - [Art. 261. Mesoteliomi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-261-mesoteliomi/) - Art. 261. Mesoteliomi 1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3. - [Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-260-registro-di-esposizione-e-cartelle-sanitarie-e-di-rischio/) - Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera - [Art. 259. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-259-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 259. Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal - [Art. 258. Formazione dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-258-formazione-dei-lavoratori/) - Art. 258. Formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire - [Art. 257. Informazione dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-257-informazione-dei-lavoratori/) - Art. 257. Informazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche - [Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-256-lavori-di-demolizione-o-rimozione-dellamianto/) - Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali - [Art. 255. Operazioni lavorative particolari](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-255-operazioni-lavorative-particolari/) - Art. 255. Operazioni lavorative particolari 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) - [Art. 254. Valore limite](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-254-valore-limite/) - Art. 254. Valore limite 1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. 2. Quando il - [Art. 253. Controllo dell'esposizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-253-controllo-dellesposizione/) - Art. 253. Controllo dell'esposizione 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal - [Art. 252. Misure igieniche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-252-misure-igieniche/) - Art. 252. Misure igieniche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano - [Art. 251. Misure di prevenzione e protezione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-251-misure-di-prevenzione-e-protezione/) - Art. 251. Misure di prevenzione e protezione 1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure: - [Art. 250. Notifica](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-250-notifica/) - Art. 250. Notifica 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 2. La notifica di cui al comma l comprende almeno - [Art. 249. Valutazione del rischio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-249-valutazione-del-rischio/) - Art. 249. Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole - [Art. 248. Individuazione della presenza di amianto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-248-individuazione-della-presenza-di-amianto-2/) - Art. 248. Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un - [Art. 77. Obblighi del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-77-obblighi-del-datore-di-lavoro/) - Art. 77. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali - [ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xvi/) - ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera I. Introduzione. Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su - [Art. 248. Individuazione della presenza di amianto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-248-individuazione-della-presenza-di-amianto/) - Art. 248. Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in - [Art. 247. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-247-definizioni/) - Art. 247. Definizioni 1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. - [Art. 246. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-246-campo-di-applicazione/) - Art. 246. Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica - [Art. 245. Adeguamenti normativi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-245-adeguamenti-normativi/) - Art. 245. Adeguamenti normativi 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della - [Art. 244. Registrazione dei tumori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-244-registrazione-dei-tumori/) - Art. 244. Registrazione dei tumori 1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR)e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, - [Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-243-registro-di-esposizione-e-cartelle-sanitarie/) - Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne - [Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-242-accertamenti-sanitari-e-norme-preventive-e-protettive-specifiche/) - Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle - [Art. 241. Operazioni lavorative particolari](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-241-operazioni-lavorative-particolari/) - Art. 241. Operazioni lavorative particolari 1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori - [Art. 240. Esposizione non prevedibile](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-240-esposizione-non-prevedibile/) - Art. 240. Esposizione non prevedibile 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I lavoratori - [Art. 239. Informazione e formazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-239-informazione-e-formazione/) - Art. 239. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al - [Art. 238. Misure tecniche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-238-misure-tecniche/) - Art. 238. Misure tecniche 1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti - [Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-237-misure-tecniche-organizzative-procedurali/) - Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da - [Art. 236. Valutazione del rischio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-236-valutazione-del-rischio/) - Art. 236. Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei - [Art. 235. Sostituzione e riduzione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-235-sostituzione-e-riduzione/) - Art. 235. Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute - [Art. 234. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-234-definizioni/) - Art. 234. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al - [Art. 233. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-233-campo-di-applicazione/) - Art. 233. Campo di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad - [Art. 232. Adeguamenti normativi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-232-adeguamenti-normativi/) - Art. 232. Adeguamenti normativi 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per - [Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-231-consultazione-e-partecipazione-dei-lavoratori/) - Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50. - [Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-230-cartelle-sanitarie-e-di-rischio/) - Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella - [Art. 229. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-229-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 229. Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria - [Art. 228. Divieti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-228-divieti/) - Art. 228. Divieti 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL. 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso. 3. In - [Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-227-informazione-e-formazione-per-i-lavoratori/) - Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di - [Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-226-disposizioni-in-caso-di-incidenti-o-di-emergenze/) - Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la - [Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-225-misure-specifiche-di-protezione-e-di-prevenzione/) - Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono - [Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-224-misure-e-principi-generali-per-la-prevenzione-dei-rischi/) - Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il - [Art. 223. Valutazione dei rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-223-valutazione-dei-rischi/) - Art. 223. Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà - [Art. 222. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-222-definizioni/) - Art. 222. Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no - [Art. 221. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-221-campo-di-applicazione/) - Art. 221. Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. - [Art. 214. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-214-definizioni/) - Art. 214. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda - [Art. 213. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-213-campo-di-applicazione/) - Art. 213. Campo di applicazione 1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. - [Art. 205. Deroghe](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-205-deroghe/) - Art. 205. Deroghe 1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante - [Art. 204. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-204-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 204. Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la - [Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d'azione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-201-valori-limite-di-esposizione-e-valori-dazione/) - Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d'azione 1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; - [Art. 200. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-200-definizioni/) - Art. 200. Definizioni 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche - [Art. 197. Deroghe](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-197-deroghe/) - Art. 197. Deroghe 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 2. Le - [Art. 196. Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-196-sorveglianza-sanitaria/) - Art. 196. Sorveglianza sanitaria 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa - [Art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-194-misure-per-la-limitazione-dellesposizione/) - Art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione 1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; - [Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-189-valori-limite-di-esposizione-e-valori-di-azione/) - Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) - [Art. 188. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-188-definizioni/) - Art. 188. Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una - [Art. 187. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-187-campo-di-applicazione/) - Art. 187. Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. - [Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-183-lavoratori-particolarmente-sensibili/) - Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili 1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. - [Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-182-disposizioni-miranti-ad-eliminare-o-ridurre-i-rischi/) - Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali - [Art. 180. Definizioni e campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-180-definizioni-e-campo-di-applicazione/) - Art. 180. Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. - [Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-175-svolgimento-quotidiano-del-lavoro/) - Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad - [Sentenza n. 48522 del 2-10-2013: Il coordinatore deve dimettersi in caso di persistente violazione delle norme antinfortunistiche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sentenza-n-48522-del-2-10-2013-il-coordinatore-deve-dimettersi-in-caso-di-persistente-violazione-delle-norme-antinfortunistiche/) - Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, verifica l’obiettiva necessità di sospendere i lavori senza riuscirvi, per esonerarsi dalla responsabilità, non ha strada diversa da quella di dimettersi dall’incarico. E' quanto ha stabilito della Cassazione IV sezione penale con sentenza n. 48522 del 2 ottobre 2013 per la morte di un operaio - [Art. 172. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-172-campo-di-applicazione/) - Art. 172. Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di - [Art. 171. Sanzioni a carico del preposto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-171-sanzioni-a-carico-del-preposto/) - Art. 171. Sanzioni a carico del preposto Articolo abrogato - [Art. 167. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-167-campo-di-applicazione/) - Art. 167. Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 2. Ai fini del presente titolo, s'intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un - [Decreto 15 luglio 2003, n. 388](https://www.tecnicidellasicurezza.it/decreto-15-luglio-2003-n-388/) - Decreto 15 luglio 2003, n.388 Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU n. 27 del 3-2-2004) IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - [Art. 164. Informazione e formazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-164-informazione-e-formazione/) - Art. 164. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, - [Art. 162. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-162-definizioni/) - Art. 162. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute - [Art. 161. Campo di applicazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-161-campo-di-applicazione/) - Art. 161. Campo di applicazione 1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore - [Aggiornamento datore di lavoro RSPP art. 34 Accordo C. S/R del 21/12/2011](https://www.tecnicidellasicurezza.it/aggiornamento-datore-di-lavoro-rspp-art-34-a-ccordo-c-sr-del-21122011/) - Aggiornamento datore di lavoro-RSPP art. 34 L’accordo 21/12/2011 (Rep. Atti n. 223/CSR) stabilisce al punto 7.1 dell'Allegato A, le modalità di aggiornamento della figura del datore di lavoro che assolve direttamente il ruolo di RSPP ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.. I corsi di aggiornamento dovranno essere strutturati su novità e innovazioni - [Art. 156. Verifiche](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-156-verifiche/) - Art. 156. Verifiche 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato. - [Art. 155. Demolizione per rovesciamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-155-demolizione-per-rovesciamento/) - Art. 155. Demolizione per rovesciamento 1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. 2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi - [Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-154-sbarramento-della-zona-di-demolizione/) - Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico - [Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-153-convogliamento-del-materiale-di-demolizione/) - Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni - [Art. 152. Misure di sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-152-misure-di-sicurezza/) - Art. 152. Misure di sicurezza 1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri - [Art. 151. Ordine delle demolizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-151-ordine-delle-demolizioni/) - Art. 151. Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito - [Art. 150. Rafforzamento delle strutture](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-150-rafforzamento-delle-strutture/) - Art. 150. Rafforzamento delle strutture 1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la - [Art. 149. Paratoie e cassoni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-149-paratoie-e-cassoni/) - Art. 149. Paratoie e cassoni 1. Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di - [Art. 148. Lavori speciali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-148-lavori-speciali/) - Art. 148. Lavori speciali 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, - [Art. 147. Scale in muratura](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-147-scale-in-muratura/) - Art. 147. Scale in muratura 1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti. 2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa - [Art. 146. Difesa delle aperture](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-146-difesa-delle-aperture/) - Art. 146. Difesa delle aperture 1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 2. Qualora le aperture vengano usate per - [Art. 144. Resistenza delle armature](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-144-resistenza-delle-armature/) - Art. 144. Resistenza delle armature 1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. 2. Il carico gravante al piede dei puntelli - [Art. 137. Manutenzione e revisione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-137-manutenzione-e-revisione/) - Art. 137. Manutenzione e revisione 1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 2. I vari elementi metallici devono essere - [Art. 135. Marchio del fabbricante](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-135-marchio-del-fabbricante/) - Art. 135. Marchio del fabbricante 1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. - [Art. 130. Andatoie e passerelle](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-130-andatoie-e-passerelle/) - Art. 130. Andatoie e passerelle 1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo - [Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-129-impalcature-nelle-costruzioni-in-conglomerato-cementizio/) - Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare - [Art. 128. Sottoponti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-128-sottoponti/) - Art. 128. Sottoponti 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione - [Art. 127. Ponti a sbalzo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-127-ponti-a-sbalzo/) - Art. 127. Ponti a sbalzo 1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. - [Art. 126. Parapetti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-126-parapetti/) - Art. 126. Parapetti 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. - [Art. 125. Disposizione dei montanti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-125-disposizione-dei-montanti/) - Art. 125. Disposizione dei montanti 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di - [Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-124-deposito-di-materiali-sulle-impalcature/) - Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature 1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio - [Art. 121. Presenza di gas negli scavi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-121-presenza-di-gas-negli-scavi/) - Art. 121. Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, - [Art. 118. Splateamento e sbancamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-118-splateamento-e-sbancamento/) - Art. 118. Splateamento e sbancamento 1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema - [Art. 114. Protezione dei posti di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-114-protezione-dei-posti-di-lavoro/) - Art. 114. Protezione dei posti di lavoro 1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. 2. Il posto di - [Art. 86. Verifiche e controlli](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-86-verifiche-e-controlli/) - Art. 86. Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per - [Art. 84. Protezioni dai fulmini](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-84-protezioni-dai-fulmini/) - Art. 84. Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. - [Art. 82. Lavori sotto tensione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-82-lavori-sotto-tensione-2/) - Art. 82. Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate - [Art. 82. Lavori sotto tensione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-82-lavori-sotto-tensione/) - Art. 82. Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate - [Art. 81. Requisiti di sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-81-requisiti-di-sicurezza/) - Art. 81. Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e - [Art. 80. Obblighi del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-80-obblighi-del-datore-di-lavoro/) - Art. 80. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici - [Art. 76. Requisiti dei DPI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-76-requisiti-dei-dpi/) - Art. 76. Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle - [Art. 75. Obbligo di uso](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-75-obbligo-di-uso/) - Art. 75. Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. - [Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-61-esercizio-dei-diritti-della-persona-offesa/) - Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa 1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico - [Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-54-comunicazioni-e-trasmissione-della-documentazione/) - Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione 1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi. - [Infortunio sul lavoro: responsabile anche il collega preposto di fatto. Cassazione Sentenza n. 19435/2017](https://www.tecnicidellasicurezza.it/infortunio-sul-lavoro-responsabile-anche-il-collega-caposquadra-di-fatto-ai-sensi-dellex-art-299-del-d-lgs-8108/) - Infortunio sul lavoro: responsabile anche il collega di lavoro "caposquadra di fatto" Chi concorre a determinare un infortunio sul lavoro, per la Cassazione, ne risponde solidalmente a prescindere dalla specifica veste professionale e non importa se abbia o meno uno specifico incarico o veste professionale nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato. Ciò che conta è - [Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-44-diritti-dei-lavoratori-in-caso-di-pericolo-grave-e-immediato/) - Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, - [Art. 1. Finalità](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-1-finalita/) - Art. 1. Finalità 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in - [Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-40-rapporti-del-medico-competente-con-il-servizio-sanitario-nazionale/) - Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria - [Art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-39-svolgimento-dellattivita-di-medico-competente/) - Art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con - [Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-38-titoli-e-requisiti-del-medico-competente/) - Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia - [Art. 24. Obblighi degli installatori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/1402-2/) - Art. 24. Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. - [Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-23-obblighi-dei-fabbricanti-e-dei-fornitori/) - Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni - [Art. 22. Obblighi dei progettisti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-22-obblighi-dei-progettisti/) - Art. 22. Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. - [Carlo Borgazzi Barbò : IL TESTO UNICO DEL 2008 E IL DISAGIO DEGLI ADDETTI AI LAVORI NELLA STIMA DEI COSTI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/carlo-borgazzi-barbo-il-testo-unico-del-2008-e-il-disagio-degli-addetti-ai-lavori-nella-stima-dei-costi/) - IL TESTO UNICO DEL 2008 E IL DISAGIO DEGLI ADDETTI AI LAVORI NELLA STIMA DEI COSTI In previsione di attivarci per proporre, a breve, delle modifiche e/o integrazioni al Testo di Legge, ai fini di suggerire delle valide soluzioni a quelle criticità riscontrate nei cantieri nel corso di questi 8 anni di applicazione del Testo - [Art. 15. Misure generali di tutela](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-15-misure-generali-di-tutela/) - Art. 15. Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive - [Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-10-informazione-e-assistenza-in-materia-di-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/) - Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), - [MANIFESTAZIONE D'INTERESSE MODULO D'ISCRIZIONE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/manifestazione-dinteresse-modulo-discrizione/) - [Art. 73-bis. Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-73-bis-abilitazione-alla-conduzione-dei-generatori-di-vapore/) - Art. 73-bis. Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (articolo introdotto dall'art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015) 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e - [ALLEGATO XX COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xx-costruzione-e-impiego-di-scale-portatili/) - ALLEGATO XX A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI 1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni: a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a; b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto - [Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-67-notifiche-allorgano-di-vigilanza-competente-per-territorio/) - Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013) 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere - [Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-66-lavori-in-ambienti-sospetti-di-inquinamento/) - Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica - [Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-65-locali-sotterranei-o-semisotterranei/) - Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei 1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, - [D. Lgs. 494/96 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-494-96/) - Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 156 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 - [DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992](https://www.tecnicidellasicurezza.it/direttiva-9257cee-del-24-giugno-1992/) - DIRETTIVA 92/57/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A, - [ALEGATO XIX VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/alegato-xix-verifiche-di-sicurezza-dei-ponteggi-metallici-fissi/) - VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di - [ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xvii-idoneita-tecnico-professionale/) - ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le - [Art. 18 Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-18-legge-19-marzo-1990-n-55-nuove-disposizioni-per-la-prevenzione-della-delinquenza-di-tipo-mafioso-e-di-altre-gravi-forme-di-manifestazione-di-pericolosita-sociale/) - Art. 8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le - [Art. 111 . Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-111-obblighi-del-datore-di-lavoro-nelluso-di-attrezzature-per-lavori-in-quota/) - Articolo 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più - [Art. 45 Primo soccorso](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-45-primo-soccorso/) - Articolo 45 Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro - [Legge 1 ottobre 2012, n. 177 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-1-ottobre-2012-n-177-modifiche-al-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-per-la-bonifica-degli-ordigni-bellici/) - Legge 1 ottobre 2012, n. 177 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici Art. 1. 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti - [Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili](https://www.tecnicidellasicurezza.it/articolo-17-obblighi-del-datore-di-lavoro-non-delegabili/) - Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; - [LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/legge-29-ottobre-2016-n-199-disposizioni-in-materia-di-contrasto-ai-fenomeni-del-lavoro-nero-dello-sfruttamento-del-lavoro-in-agricoltura-e-di-riallineamento-retributivo-nel-settore-agricolo/) - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell’articolo 603-bis del codice penale 1. L’articolo 603-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con - [ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-iv-requisiti-dei-luoghi-di-lavoro/) - ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.1 Stabilità e solidità 1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. 1.1.2. Gli stessi - [ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xiv-contenuti-minimi-del-corso-di-formazione-per-i-coordinatori-per-la-progettazione-e-per-lesecuzione-dei-lavori/) - PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Le normative europee e la loro valenza; le norme di - [ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) ](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-x-elenco-dei-lavori-edili-o-di-ingegneria-civile-di-cui-allarticolo-89-comma-1-lettera-a/) - ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in - [MINISTERO LAVORO circolare 23 maggio 2003, n.20 Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/ministero-lavoro-circolare-23-maggio-2003-n-20-chiarimenti-in-relazione-alluso-promiscuo-dei-ponteggi-metallici-fissi/) - MINISTERO LAVORO circolare 23 maggio 2003, n.20 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell’Occupazione e Tutela dei Lavoratori DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro Prot. N°. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC Roma, 23 Maggio 2003 Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso - [Art. 110. Luoghi di transito](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-110-luoghi-di-transito/) - Art. 110. Luoghi di transito 1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. - [Art. 109. Recinzione del cantiere](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-109-recinzione-del-cantiere/) - Art. 109. Recinzione del cantiere 1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. - [Art. 108. Viabilità nei cantieri](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-108-viabilita-nei-cantieri/) - Art. 108. Viabilità nei cantieri 1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII - [Art. 107. Definizioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-107-definizioni/) - Art. 107. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. - [Art. 106. Attività escluse](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-106-attivita-escluse/) - Art. 106. Attività escluse 1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella - [Art. 105. Attività soggette](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-105-attivita-soggette/) - Art. 105. Attività soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in - [Cassazione Penale, Sez. 3, 17 marzo 2017, n. 13096 – Mancanza del casco antinfortunistico per i tre operai di cantiere](https://www.tecnicidellasicurezza.it/cassazione-penale-sez-3-17-marzo-2017-n-13096-mancanza-del-casco-antinfortunistico-per-i-tre-operai-di-cantiere/) - Fatto Diritto: l. Il sig. MG.M. ricorre per l’annullamento della sentenza del 04/05/2015 del Tribunale di Cosenza che l’ha condannato alla pena di 1.800,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 18, comma 1, lett. d), 76, 77, comma 3, 87, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008, a lui ascritto perché, quale amministratore - [Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione. I richiami verbali non rilevano, necessario l'atto scritto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/cassazione-penale-sez-7-02-maggio-2017-n-20703-lavori-edili-in-quota-con-un-ponteggio-privo-di-parapetto-responsabilita-del-cse-per-mancata-contestazione-i-richiami-verbali-non-rilevano-nece/) - L'art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica "verifica" (nel senso riduttivo inteso dall'imputato) ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l'osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e - [Allegato XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xviii-viabilita-nei-cantieri-ponteggi-e-trasporto-dei-materiali/) - Allegato XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 1. Viabilità nei cantieri 1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale - [ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xi-elenco-dei-lavori-comportanti-rischi-particolari-per-la-sicurezza-e-la-salute-dei-lavoratori/) - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle - [Art. 20. Obblighi dei lavoratori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-20-obblighi-dei-lavoratori/) - Art. 20. Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in - [Art. 19. Obblighi del preposto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-19-obblighi-del-preposto/) - Art. 19. Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di - [ALLEGATO XIII - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegato-xiii-prescrizioni-di-sicurezza-e-di-salute-per-la-logistica-di-cantiere/) - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo. PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI 1. Spogliatoi e armadi per il - [Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-30-modelli-di-organizzazione-e-di-gestione/) - Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema - [Art. 35. Riunione periodica](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-35-riunione-periodica/) - Art. 35. Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di - [Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/articolo-32-capacita-e-requisiti-professionali-degli-addetti-e-dei-responsabili-dei-servizi-di-prevenzione-e-protezione-interni-ed-esterni/) - Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e - [Art. 101. Obblighi di trasmissione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-101-obblighi-di-trasmissione/) - Art. 101. Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di - [Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/art-94-obblighi-dei-lavoratori-autonomi/) - I lavoratori autonomi devono rispettare le regole imposte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. - [Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19026 - Infortunio durante l'installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/cassazione-penale-sez-4-20-aprile-2017-n-19026-infortunio-durante-linstallazione-di-un-impianto-di-pannelli-fotovoltaici-sul-tetto/) - Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19026 - Infortunio durante l'installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto. Il committente NON è un mero spettatore dell'esecuzione dei lavori commissionati ma un protagonista dell'attuazione delle norme di sicurezza con funzioni di stimolo e controllo, ai sensi degli articoli 26 e 90 del d.lgs. - [Cassazione Penale, Sez. 3, 01/03/2017, n. 10014 Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’affidataria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/475/) - Con sentenza pronunciata in data 19.10.2015 il Tribunale di Novara ha condannato L.P. alla pena di Euro 4.000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena per averi in qualità di socio accomandatario della società .di ...............s.a.s. e committente dei lavori eseguiti presso il capannone industriale sede della società/omesso di verificare l’idoneità tecnico - [Indice D. Lgs. 81/2008 integrato ed aggiornato con il D. lgs. 106/2009 s.m.i.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/indice-d-lgs-812008-integrato-ed-aggiornato-con-il-d-lgs-1062009-s-m-i/) - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) Titolo I - PRINCIPI COMUNI Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-2-3-4) Capo II - Sistema istituzionale (artt. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14) ## Pagine - [Home](https://www.tecnicidellasicurezza.it/) - [Titolo IV](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-iv/) - Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Articolo 88 - Campo di applicazione Articolo 89 - Definizioni Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei - [Modulo Iscrizione Newsletter NotiziarioSicurezza.it](https://www.tecnicidellasicurezza.it/modulo-iscrizione-newsletter-notiziariosicurezza-it/) - Modulo Iscrizione Newsletter NotiziarioSicurezza.it - [Iscrizione A.N.Te.S.](https://www.tecnicidellasicurezza.it/iscrizione/) - Per iscriversi all'Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza è semplice e veloce, basta scaricare il modulo d'iscrizione sotto allegato ed inviarlo a mezzo mail all'indirizzo info.antes@gmail.com oppure scegliere la modalità on line. Possono iscriversi all'associazione tutti i tecnici professionisti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare sono tecnici della - [Adesione corso RSPP MODULO C](https://www.tecnicidellasicurezza.it/adesione-corso-rspp-modulo-c/) - [Adesione Corso di Formazione RSPP Modulo B](https://www.tecnicidellasicurezza.it/adesione-corso-di-formazione/) - [Adesione Corso RSPP Datore di Lavoro Art. 34](https://www.tecnicidellasicurezza.it/adesione-corso-rspp-datore-di-lavoro-art-34/) - [Privacy Policy](https://www.tecnicidellasicurezza.it/privacy-policy/) - L’indirizzo del nostro sito web è: Tecnici della sicurezza Questa pagina ti informa delle nostre politiche riguardanti la raccolta, l’uso e la divulgazione di informazioni personali quando utilizzi il nostro servizio. Non utilizzeremo o condivideremo le tue informazioni con nessuno ad eccezione di quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy. 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Lgs. 81/2008 smi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/2245-2/) - [Slide Anything Popup Preview](https://www.tecnicidellasicurezza.it/slide-anything-popup-preview/) - [slide-anything id='3910'] - [Sedi Territoriali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sedi/) - [latest-selected-content type="post" limit="1" tag="news"] - [Normativa Sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/normativa-sicurezza-lavoro/) - Elenco generale di tutte le normative emanate in Italia in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro by A.N.Te.S. www.normativasicurezzalavoro.it ELENCO CRONOLOGICO Costituzione Articoli:1, 32, 35, 36, 37, 38, 41 Codice Civile (R.D. 16/3/1942, 262) Articoli: 2050, 2060, 2087 Codice Penale Articoli: 40, 437, 451, 589, 590, 603, 603 bis Legge 17 marzo 1898 n. 80 Prevenzione degli - [D. Lgs. 81/2008](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-81-2008/) - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 www.81-2008.it Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) Titolo I - PRINCIPI COMUNI Capo I – Disposizioni generali Articolo 1 – Finalità Articolo - [Allegati](https://www.tecnicidellasicurezza.it/allegati/) - ALLEGATI AL D. LGS. 81-2008 Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Allegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Allegato III - Cartella sanitaria e di rischio Allegato IV - Requisiti dei luoghi di - [Indice Generale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/indice-generale/) - [Registrazione Seminario Tecnico Formativo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/registrazione-seminario-tecnico-formativo/) - [Contatti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/contatti/) - A.N.Te.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI DELLA SICUREZZA Sede Nazionale Via Mario De Sena, 196 - 80035 Nola (Na) Tel. 081882216 Cod. Fiscale 92034020633 E.Mail: info.antes@gmail.com Segreteria : segreteria@tecnicidellasicurezza.com Web Site: www.tecnicisicurezza.org Ufficio Tecnico Legale L'Associazione A.N.TE.S. attraverso il proprio servizio legale, offre ai propri iscritti un servizio di consulenza per richiedere assistenza nel merito di problematiche - [Attività](https://www.tecnicidellasicurezza.it/attivita-2/) - [Membri](https://www.tecnicidellasicurezza.it/membri-2/) - [Registrazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/registrazione-2/) - [Attivazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/attivazione-2/) - [Membri](https://www.tecnicidellasicurezza.it/membri/) - [Registrazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/registrazione/) - [Attivazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/attivazione/) - [Attività](https://www.tecnicidellasicurezza.it/attivita/) - [Join Us](https://www.tecnicidellasicurezza.it/membership-join/) - This page and the content has been automatically generated for you to give you a basic idea of how a "Join Us" page should look like. 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ANTeS mediante le Sedi Territoriali, promuove e diffonde su tutto il territorio nazionale, in forma non esclusiva, attività di formazione finalizzata alla - [Chi Siamo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/chi-siamo/) - L’ Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza, in sigla ANTES è un’associazione di natura privatistica senza scopo di lucro che nasce nel 2009 con lo scopo preminente di diffondere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei professionisti che operano nell’ambito del - [Titolo I](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-i/) - Titolo I - PRINCIPI COMUNI Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-2-3- 4) Articolo 1 - Finalità Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Campo di applicazione Articolo 4 - Computo dei lavoratori Capo II - Sistema istituzionale (artt. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14) Articolo 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il - [Diventa Formatore ANTeS](https://www.tecnicidellasicurezza.it/collabora-con-noi/diventa-formatore-antes/) - Il corso di 24 ore per Docente-Formatore in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro è destinato a chi necessita di acquisire il requisito di esperienza didattica previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 6 Marzo 2013 ( 1° specifica per i criteri 2° al 6° ) in attuazione dell’art. 6, comma - [Partners](https://www.tecnicidellasicurezza.it/partners/) - [Convenzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/convenzioni/) - SOFTWARES - [Registrati](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pm_registration/) - [PM_Registration id="1"] - [Hai Dimenticato la Password](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pm_forgot_password/) - [PM_Forget_Password] - [Iscrizione ONLINE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/iscrizione-online/) - Bonifico Bancario da effettuare ad ANTES Associazione - UBI BANCA Filiale di Nola - IBAN IT78O0311140020000000000263 - [Il mio Profilo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pm_profile/) - [PM_Profile] - [Iscritti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pm_group/) - [PM_Group id="1"] - [Login](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pm_login/) - [PM_Login] - [Reset Password Form](https://www.tecnicidellasicurezza.it/pm_reset_password_form/) - [PM_Password_Reset_Form] - [Circolari  ](https://www.tecnicidellasicurezza.it/circolari/) - 1995 Circolare 7 agosto 1995, n. 102. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l’applicazione. 1996 Circolare 13/6/1996, n.10 Decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242 concernente la definizione di “datore di lavoro” nelle pubbliche amministrazioni Circolare 27 giugno 1996, n. 89 sul significato della locuzione "aziende industriali con più di 200 addetti" ed adempimento degli - [Titolo XIII](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-xiii/) - Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 304 - Abrogazioni Art. 305 - Clausola finanziaria Art. 306 - Disposizioni finali - [Titolo XII](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-xii/) - Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Art. 298 - Principio di specialità Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 Art. 301-bis - [Titolo XI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-xi/) - Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Capo I - Disposizioni generali Art. 287 - Campo di applicazione Art. 288 - Definizioni Capo II - Obblighi del datore di lavoro Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione Art. 291 - Obblighi generali Art. 292 - Coordinamento Art. 293 - Aree in cui - [Titolo X-bis](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-x-bis/) - Titolo X-bis - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO Art. 286-bis - Ambito di applicazione Art. 286-ter - Definizioni Art. 286-quater - Misure generali di tutela Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche Art. 286-septies - Sanzioni - [Titolo X](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-x/) - Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Capo I - Disposizioni generali Art. 266 - Campo di applicazione Art. 267 - Definizioni Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici Art. 269 - Comunicazione Art. 270 - Autorizzazione Capo II - Obblighi del datore di lavoro Art. 271 - Valutazione del rischio Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 273 - Misure igieniche - [Materiale Didattico](https://www.tecnicidellasicurezza.it/negozio/) - [Titolo IX](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-ix/) - Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I - Protezione da agenti chimici Articolo 221 - Campo di applicazione Articolo 222 - Definizioni Articolo 223 - Valutazione dei rischi Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione Articolo 226 - Disposizioni in - [LP Checkout](https://www.tecnicidellasicurezza.it/lp-checkout/) - [LP Cart](https://www.tecnicidellasicurezza.it/lp-cart/) - [LP Profile](https://www.tecnicidellasicurezza.it/lp-profile/) - [LP Courses](https://www.tecnicidellasicurezza.it/lp-courses/) - [LP Become A Teacher](https://www.tecnicidellasicurezza.it/lp-become-a-teacher/) - [TITOLO VIII](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-viii/) - Titolo VIII - AGENTI FISICI Capo I - Disposizioni generali Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione Articolo 181 - Valutazione dei rischi Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria Articolo - [Titolo VII](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-vii/) - Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Capo I - Disposizioni generali Articolo 172 - Campo di applicazione Articolo 173 - Definizioni Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria - [Titolo VI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-81-2008/titolo-vi/) - Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Capo I - Disposizioni generali Articolo 167 - Campo di applicazione Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento Capo II - Sanzioni Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Articolo 171 - Sanzioni a - [Titolo V](https://www.tecnicidellasicurezza.it/d-lgs-81-2008/titolo-v/) - Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Capo I - Disposizioni generali Articolo 161 - Campo di applicazione Articolo 162 - Definizioni Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 164 - Informazione e formazione Capo II - Sanzioni Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del - [Titolo III](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-iii/) - Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Articolo 69 - Definizioni Articolo 70 - Requisiti di sicurezza Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Articolo 73 - Informazione - [Notiziario](https://www.tecnicidellasicurezza.it/notiziario/) - [Modulo Iscrizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/modulo-iscrizione/) - [Statuto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/statuto/) - “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELLA SICUREZZA” Art.1 – E' costituita l'associazione: “Associazione Nazionale dei Tecnici della Sicurezza” in sigla A.N.TE.S. L'Associazione non ha carattere politico o partitico: essa è apartitica ed apolitica. L'Associazione non ha fini di lucro. Art.2 – Essa ha sede in Nola (NA), Via Mario De Sena n.196 Art.3 – L'associazione, non - [Titolo II](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-ii/) - Titolo II - LUOGHI DI LAVORO Capo I - Disposizioni generali Articolo 62 - Definizioni Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza - [Regolamento Sedi Territoriali](https://www.tecnicidellasicurezza.it/modulistica/) - Regolamento costituzione sedi territoriali ANTeS Definizione Acronimi: S.T.L. Sede Territoriale Locale a livello comunale e/o intercomunale S.T.P. Sede Territoriale Provinciale S.T.R. Sede Territoriale Regionale Art. 1 - Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sono istituite e mantenute - [Codice Etico](https://www.tecnicidellasicurezza.it/chi-siamo/codice-etico/) - CODICE ETICO - DEONTOLOGICO A.N.TE.S. Premessa Il presente Codice Etico si integra perfettamente con lo statuto e con le finalità dell’associazione A.N.Te.S. al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra gli stessi soci e tra i soci ed ogni altro interlocutore, che a vario titolo contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale della stessa. L’appartenenza all’associazione - [Calendar](https://www.tecnicidellasicurezza.it/convegni-e-seminari/calendar/) - [Eventi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/eventi/) - CONTENTS - [Luoghi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/eventi/luoghi/) - CONTENTS - [Categorie](https://www.tecnicidellasicurezza.it/eventi/categorie/) - CONTENTS - [etichetta](https://www.tecnicidellasicurezza.it/eventi/etichetta/) - CONTENTS - [Le mie prenotazioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/eventi/le-mie-prenotazioni/) - CONTENTS - [Sentenze](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sentenze-2/) - [INDICE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/indice/) - [Titolo VI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolo-vi/) - [TitoloV](https://www.tecnicidellasicurezza.it/titolov/) - [Convenzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/convenzioni-2/) - [Convegni e Seminari](https://www.tecnicidellasicurezza.it/convegni-e-seminari/) - [Sentenze](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sentenze/) - [Corsi On Line](https://www.tecnicidellasicurezza.it/corsi-on-line/) - [Rassegna Stampa](https://www.tecnicidellasicurezza.it/rassegna-stampa/) - [Eventi Tecnici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/eventi-tecnici/) - [Normativa Tecnica](https://www.tecnicidellasicurezza.it/normativa-tecnica/) - [Formazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/formazione/) - [Carrello](https://www.tecnicidellasicurezza.it/carrello/) - [woocommerce_cart] - [Cassa](https://www.tecnicidellasicurezza.it/checkout/) - [woocommerce_checkout] - [Il mio account](https://www.tecnicidellasicurezza.it/mio-account/) - [woocommerce_my_account] ## WCPS - [Slider](https://www.tecnicidellasicurezza.it/wcps/slider/) ## Team - [Arch. Antonio D'Avanzo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/team-details/arch-antonio-davanzo/) - Presidente Nazionale A.N.Te.S. - [Avv. Rolando Dubini](https://www.tecnicidellasicurezza.it/team-details/avv-rolando-dubini/) - Avvocato Foro Milano, Cassazionista, diritto penale del Lavoro. ## Team Members - [Arch. Antonio D'Avanzo](https://www.tecnicidellasicurezza.it/team_member/arch-antonio-davanzo/) - Presidente Nazionale A.N.Te.S. ## Sangar Slider - Post Slider - [a](https://www.tecnicidellasicurezza.it/sangar_slider_post/a/) ## Categorie - [Normativa Sicurezza](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/) - [Sentenze](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/sentenze/) - [Notiziario](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/notiziario/) - [Titolo IV](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/sentenze/titolo-iv/) - [Titolo I](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/sentenze/titolo-1/) - [L. Dlgs. 81/2008](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/) - [Titolo I](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-i/) - [Titolo II](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-ii/) - [Titolo III](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-iii/) - [Titolo IV](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-iv-l-dlgs-812008/) - [Formazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/formazione/) - [Modulo Iscrizione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/formazione/corsi-in-aula/modulo-iscrizione/) - [Indice](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/indice/) - [Corsi in Aula](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/formazione/corsi-in-aula/) - [Approfondimenti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/approfondimenti/) - [Allegati](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/allegati/) - [Circolari](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/circolari/) - [Banca Dati](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/banca-dati/) - [Rassegna Stampa](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/notiziario/rassegna-stampa/) - [In Primo Piano](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/notiziario/in-primo-piano/) - [Titolo V](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/titolo-v/) - [Titolo VI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/titolo-vi/) - [Titolo VII](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-vii/) - [Titolo VIII](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-viii/) - [Titolo IX](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-ix/) - [Titolo X](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/normativa-sicurezza/l-dlgs-812008/titolo-x/) - 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[Eventi e Convegni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/eventi-e-convegni/) - [Seminari Tecnici](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/eventi-e-convegni/seminari-tecnici/) - [Formazione E-Learning](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/formazione/formazione-e-learning/) - [FAD Videoconferenza Sincrona](https://www.tecnicidellasicurezza.it/category/formazione/fad-videoconferenza-sincrona/) ## Tag - [Responsabilità committente](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/responsabilita-committente/) - [Campo applicazione Titolo IV](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/campo-applicazione-titolo-iv/) - [Obblighi del committente o del responsabile dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/obblighi-del-committente-o-del-responsabile-dei-lavori/) - [Responsabilità del committente o del responsabile dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/responsabilita-del-committente-o-del-responsabile-dei-lavori/) - [Responsabilità del lavoratore](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/responsabilita-del-lavoratore/) - [Obblighi del coordinatore per la progettazione](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/obblighi-del-coordinatore-per-la-progettazione/) - [Art. 91](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-91/) - [Art. 92](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-92/) - [Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/obblighi-del-coordinatore-per-lesecuzione-dei-lavori/) - [Art. 93](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-93/) - [Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/responsabilita-del-committente-e-del-responsabile-dei-lavori/) - [responsabilità del datore di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/responsabilita-del-datore-di-lavoro/) - [Obblighi dei lavoratori autonomi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/obblighi-dei-lavoratori-autonomi/) - [art. 94](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-94/) - [Misure generali di tutela](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/misure-generali-di-tutela/) - [Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/obblighi-del-datore-di-lavoro-dellimpresa-affidataria/) - [Aggiornamento RSPP](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/aggiornamento-rspp/) - [Accordo S/R 22/11/2012](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/accordo-sr-22112012/) - [RSPP datore di lavoro art. 34](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/rspp-datore-di-lavoro-art-34/) - [RSPP](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/rspp/) - [Responsabilità del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/responsabilita-del-coordinatore-per-lesecuzione-dei-lavori/) - [Art. 299](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-299/) - [Responsabilità del preposto di fatto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/responsabilita-del-preposto-di-fatto/) - [Allegato XV](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/allegato-xv/) - [Ponteggi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/ponteggi/) - [Requisiti dei luoghi di lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/requisiti-dei-luoghi-di-lavoro/) - [Sorveglianza sanitaria](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/sorveglianza-sanitaria/) - [Lavori in quota](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/lavori-in-quota/) - [Art. 71 Attrezzature](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-71-attrezzature/) - [Accordo S/R 22-02-2012](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/accordo-sr-22-02-2012/) - [D. Lgs. 494/96](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/d-lgs-49496/) - [L. 55/90](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/l-5590/) - [DVR Edilizia](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/dvr-edilizia/) - [Federarchitetti](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/federarchitetti/) - [Il Responsabile dei Lavori](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/il-responsabile-dei-lavori/) - [POS](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/pos/) - [Primo Soccorso](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/primo-soccorso/) - [Formazione DPI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/formazione-dpi/) - [Convenzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/convenzioni/) - [Rolando Dubini](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/rolando-dubini/) - [Lavoratori Autonomi](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/lavoratori-autonomi/) - [Arch. 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Lgs. 231/01](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/d-lgs-231-01/) - [Sicurezza Marittima](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/sicurezza-marittima/) - [INAIL](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/inail/) - [OT24](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/ot24/) - [CNPI](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/cnpi/) - [Linee Vita](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/linee-vita/) - [sicurezza sul lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/sicurezza-sul-lavoro/) - [stress lavoro correlato](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/stress-lavoro-correlato/) - [fotovoltaico](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/fotovoltaico/) - [caduta dall'alto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/caduta-dallalto/) - [Scuola](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/scuola/) - [Datore di Lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/datore-di-lavoro/) - [Dirigente Scolastico](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/dirigente-scolastico/) - [Lavoro Interinale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/lavoro-interinale/) - [Sanzioni](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/sanzioni/) - [Normativa Sicurezza Lavoro](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/normativa-sicurezza-lavori/) - [Prevenzione Incendio](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/prevenzione-incendio/) - [Elaborato Tecnico della Copertura](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/elaborato-tecnico-della-copertura/) - [La sicurezza soprattutto](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/la-sicurezza-soprattutto/) - [COVID-19](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/covid-19/) - [Sars COV-2](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/sars-cov-2/) - [Rischio Clinico](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/rischio-clinico/) - [CSP/CSE](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/csp-cse/) - [Radon](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/radon/) - [Formazione Radon](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/formazione-radon/) - [Iscrizione ANTeS](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/iscrizione-antes/) - [Tommaso Cerciello](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/tommaso-cerciello/) - [ANTeS](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/antes/) - [Formazione RSPP](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/formazione-rspp/) - [Art. 97 D. Lgs. 81/2008](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-97-d-lgs-81-2008/) - [Art. 89 D. Lgs. 81/2008](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-89-d-lgs-81-2008/) - [Art. 27 D. Lgs. 81/2008](https://www.tecnicidellasicurezza.it/tag/art-27-d-lgs-81-2008/) ## Groups - [Ufficio Tecnico Legale](https://www.tecnicidellasicurezza.it/team_groups/ufficio-tecnico-legale/)