Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Loading

Be the first to comment on "Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili"

Leave a comment