Art. 135. Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Art. 135. Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Devi essere connesso per inviare un commento.
Be the first to comment on "Art. 135. Marchio del fabbricante"