LEGGE  23 maggio 1951 numero 394 “Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri”

LEGGE  23 maggio 1951 numero 394 “Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri”  in Gazz. Uff., 15 giugno 1951 numero 134 

Articolo unico

L’art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

«L’Ispettorato del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d’assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

«Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.

«Le disposizioni di cui al successivo art. 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma».

 

 

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