La sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ai tempi del COVID-19

Il  19 marzo 2020 è stato sottoscritto il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili. Lo scopo principale del protocollo condiviso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le principali sigle sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell’edilizia (ANCE, ANAS, ….)  è stato quello di regolamentare l’emergenza comportamentale ma soprattutto quello di fornire le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali  per contrastare l’epidemia di COVID-19 già predisposte con il protocollo del 14 marzo 2019 per tutti i luoghi di lavoro. 

Il COVID-19 rappresenta, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutte le persone a prescindere dai luoghi di lavoro. 

Ciò a prescindere, penso che sia opportuno porre una particolare attenzione alle misure che si dovranno adottare nei cantieri edili, che obbligatoriamente si dovranno estendere a tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi attivi nel cantiere ed in particolare a tutte quelle imprese che generano interferenze lavorative. Fatto salvo gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19  sia a livello nazionale che a livello regionale, ritengo necessario attuare la massima attenzione nel merito dell’adozione delle misure di prevenzione suggerite attraverso procedure condivise e coordinate con tutte le figure coinvolte ed in particolare con il medico competente ed il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori il quale, ove previsto, dovrà garantire l’attuazione delle procedure comportamentali dettate anche attraverso il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati obbligatoriamente strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli appalti in corso di svolgimento ed attuazione, dovrà provvedere ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committente o il responsabile dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D. lgs.81/2008 e per esso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, laddove previsto, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio; 

siano inoltre attraverso l’aggiornamento di layout del cantiere intervenendo  anche sul cronoprogramma dei lavori, limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; 

si favoriscono  inoltre intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, avvalendosi degli enti bilaterali a cui si aderisce.

 Tralasciando qui le competenze che ricadono sul Coordinatore per la Sicurezza, figura questa di rilevante importanza nella gestione del contenimento del contagio nel controllo dell’attuazione delle regole imposte, credo che sia utile riportare e richiamare le indicazioni dettate dal protocollo approvato dalle parti sociali, circa le REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVI-19 NEI CANTIERI EDILI. 

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza costituito nell’ambito del settore del settore edile, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni adottate oltre a quelle imposto dalle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 

Tutto il personale, prima dell’accesso al cantiere, dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (con termometri termo scanner a distanza). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, quelle dell’autorità sanitaria.

Tutto il personale è obbligato a informare il datore di lavoro dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale.
Non dovrà essere permesso l’ingresso o la permanenza nel cantiere alle persone con sintomi di influenza, a quelle provenienti da zone a rischio o che siano state a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, o comunque si trovino nella condizione di dover restare al proprio domicilio.
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI

Tutto il personale è obbligato a rispettare regole precise all’interno del cantiere, in particolare: il mantenimento della distanza di sicurezza, l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni oltre al rispetto della distanza interpersonale di un metro, tutti i comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni del cantiere, compresi i mezzi d’opera e quelli a noleggio.
Per il personale è obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.
Nel caso di cantieri in cui intervengono più imprese i costi per la sanificazione del cantiere ricadono sul committente come anche l’igiene degli operai attraverso dispense di soluzioni idroalcoliche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di fondamentale importanza e non sarà possibile il non uso dei dispositivi obbligatori. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, BAGNI COMUNI)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi del cantiere deve avvenire in maniera contingentata, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di “almeno” un metro tra le persone.

RIORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Saranno favorite le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, per una riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con l’obiettivo di diminuire i contatti attraverso lo sfasamento delle attività lavorative che si sovrappongono in attività interferenti.

Questi, sopra rappresentati, rappresentano i punti salienti raccomandati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti condivisi e sottoscritti con le parti sociali più rappresentative a livello nazionale. Per quanto altro si demanda alle specifiche procedure che saranno messe a punto dai responsabili delle singole organizzazioni aziendali, anche attraverso l’ausilio di sistemi tecnologici avanzati (smart working, controlli da remoto con l’ausilio di droni radiocomandati, telecamere anti assembramento, smart watch per la misurazione della febbre etc.) finalizzati prevalentemente al controllo e alla verifica di quanto predisposto nei rispettivi Piani Operativi della Sicurezza dalle singole aziende e dal PSC, predisponendo in esso gli opportuni costi della sicurezza inerenti la trasferibilità dei rischi  e dei costi essenziali per garantire la sicurezza generale del cantiere.

Arch. Antonio D’Avanzo Presidente Associazione A.N.Te.S. e responsabile sicurezza Conf. Nazionale PMI ITALIA

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