D.M. 3 aprile 1957 Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1957

Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (G.U. 23 aprile 1957, n. 105).

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N.B.: Il presente decreto è stato abrogato dall’art. 19 del decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Il MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l’art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, col quale è data facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l’accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del decreto stesso, all’Ispettorato del lavoro o all’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni o al personale specializzato dipendente o scelto dai datori di lavoro, in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli medesimi;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;

Riconosciuta l’opportunità di procedere all’attribuzione dei predetti compiti;

Decreta:

Art. 1

Sono affidati all’Ispettorato del lavoro:

a) il controllo delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 40);

b) le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, ad eccezione di quelli relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso società produttrici e distributrici di energia elettrica (art. 328);

c) la verifica delle installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (art. 336).

Art. 2

Sono affidate all’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni:

a) la verifica delle scale aeree ad inclinazione variabile, dei ponti sviluppabili su carro e dei ponti sospesi muniti di argano (art. 25);

b) la verifica degli idroestrattori a forza centrifuga aventi il diametro esterno del paniere superiore a 50 centimetri (art. 131);

c) la verifica delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge (art. 194).

Art. 3

Sono affidati al personale specializzato dipendente o scelto dai datori di lavoro:

a) la verifica delle funi e delle catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione (art. 179);

b) la verifica degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati (art. 220);

c) la verifica degli impianti di messa a terra prima della loro messa in servizio (art. 328);

d) la verifica degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso società produttrici e distributrici di energia elettrica (art. 328).

Art. 4

Sono affidati al personale specializzato dipendente o scelto dal Ministero della difesa le verifiche ed i controlli indicati nei summenzionati articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, limitatamente ai lavori che vengono effettuati direttamente dalle Amministrazioni militari nei propri complessi industriali.

Art. 5

Con successivo provvedimento saranno fissate le modalità per l’esercizio delle verifiche e dei controlli.

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