Criticità della formazione erogata ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Richiesta di modifica ed integrazione dell’art. 98 comma 2. del D. lgs. 81/2008

Nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, la formazione rappresenta l’aspetto preminente su cui si basa la prevenzione antinfortunistica. Il legislatore attraverso l’obbligo della formazione, ha voluto rafforzare il concetto per il quale “chi conosce i rischi li evita”.
La formazione ė dunque, un processo di qualificazione che eleva la professionalità  di chi la riceve ad un grado ed ad un livello superiore ed è per questo fondamentale principio, che la formazione viene garantita dalla costituzione italiana con l’art. 35 che sancisce:  “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”.

La professionalità è una dote intrinseca che attiene il singolo soggetto e si manifesta attraverso il sapere e l’esperienza personale. Una formazione non corretta o incompleta, comporta l’impossibilità di ottemperare agli obblighi imposti dalla norma antinfortunistica in quanto la non conoscenza della stessa, implica automaticamente  la violazione della legge. Si ricorda che qualsiasi lavoro svolto in violazione delle norme antinfortunistiche, è vietato, è fuorilegge ed è anticostituzionale e pertanto, in caso d’infortunio, certa sarà la responsabilità civile e penale dell’inadempiente : “La legge non ammette ignoranza”.

Chiunque agisce in contrasto con i dettami imposti dalla norma in materia di sicurezza, non è un soggetto professionalmente idoneo a svolgere il proprio lavoro, non potendo garantire la propria ed altrui sicurezza.

Il legislatore con l’art.37 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., ha posto in capo al datore di lavoro l’obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori e con il comma 12 ha stabilito che questa deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, ……….”. Tralasciando quanto stabilito con gli accordi Stato Regioni (repertori atti nn. 221 e 222) e relative linee guida del 25 luglio  2012, il legislatore ha ribadito che la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, deve avvenire in collaborazione delle parti sociali maggiormente rappresentative  istituite nell’ambito del settore di competenza dell’attività del datore di lavoro.

Questo significa che la formazione, dei lavoratori del settore edilizio, deve avvenire, esclusivamente, in collaborazione con gli organismi paritetici istituiti in tale ambito. Ne consegue che le parti sociali (sindacati datoriali e dei lavoratori) devono essere sottoscrittori di contratti collettivi nazionali nell’ambito del settore di riferimento.

Tale esempio vale anche per tutti gli altri settori lavorativi in cui operano altre e specifiche organizzazioni sindacali o associazioni di categoria che opereranno a tutela dei propri associati.

Dunque in virtù di tali considerazioni la formazione del lavoratore edile non può essere certificata dal sindacato istituito nell’ambito del commercio o del settore metalmeccanico o dall’industria manifatturiera.

Ciò premesso, possiamo affermare che, le stesse tutele , “dovrebbero anche valere” per il settore tecnico professionale, per il quale, la formazione dei professionisti dovrebbe essere esclusivamente validata e certificata dalle parti sociali istituite nell’ambito delle categorie professionali (sindacati delle professioni tecniche) o in alternativa dai soggetti indicati dall’art.98 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 (ordini e collegi professionali, università, regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale etc.). Questo significa che i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori come anche gli organismi paritetici (indicati al comma  2 dell’art.98 così come definiti al punto 12.10 dell’accordo Stato Regioni del 07/07/2016 ), non potrebbero erogare la formazione ai professionisti di cui al comma 1 art.98, se non esclusivamente istituiti nell’ambito delle professioni tecniche. La figura del coordinatore per la sicurezza, per i cantieri temporanei o mobili, è una figura il cui ruolo non può essere confuso  o assoggettato alle influenze del datore di lavoro e, pertanto, la formazione erogata dai sindacati dei datori di lavoro, dovrebbe considerarsi inidonea ovvero inopportuna ed incompatibile con la figura ed il ruolo che il coordinatore svolge per conto del committente e per il quale assume una posizione super partes (alta vigilanza) funzionale al coordinamento del cantiere nonché al coordinamento dei rischi trasferibili indotti dalle lavorazioni interferenti.

Il “coordinatore per la sicurezza dei cantieri”, svolgendo un ruolo professionale con obblighi e responsabilità diverse dal datore di lavoro, di fatto , non aderisce ai sindacati dei datori di lavoro o dei lavoratori se non a quelli esclusivamente istituiti a livello professionali tra i quali ricordiamo Confedertecnica, Confprofessioni, o anche la Confederazione Italiana delle professioni intellettuali (C.I.U.).

Questo concetto, è tra l’altro rafforzato dall’art.89 (definizioni) del D. Lgs. 81/2008 che al comma 1 lettera f) chiarisce che il coordinatore in fase di esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Ciò significa che non devono, né possono esserci delle conflittualità d’interesse ed incompatibilità nello svolgimento di questa funzione che deve rimanere indipendente nel rapporto relazionale con il datore di lavoro. L’imparzialità della figura del coordinatore deve essere assolutamente garantita anche al fine di ridurre il carico delle responsabilità civili e penali a cui spesso viene assoggettato per omissioni o reati a lui non imputabili o esclusivamente imputabili  al datore di lavoro (Il coordinatore il più delle volte viene condannato al risarcimento del danno per non aver egli provveduto a verificare la rispondenza degli adempimenti che sono invece in obbligo al datore di lavoro).

Questa, purtroppo, è una motivazione ricorrente in tantissime sentenze che vedono soccombente il coordinatore per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, in quanto, l’esercizio del suo ruolo ,viene spesso confuso con il ruolo del preposto di cantiere nominato dal datore di lavoro con l’obbligo di sovrintendere e controllare  gli adempimenti imposti ai lavoratori.

La confusione nel merito delle competenze specifiche, rappresenta una criticità notevole per la figura del coordinatore il quale svolge un ruolo dirigenziale di alta vigilanza  e non il puntuale e stringente controllo, momento per momento, delle singole lavorazioni svolte nell’ambito dell’organizzazione propria del datore di lavoro e sul quale ricade l’obbligo di controllo e vigilanza delle procedure lavorative da realizzare (indicate nel POS). Tale criticità deve essere risolta dal legislatore, il quale dovrà apportare le opportune  modifiche al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, anche al fine di garantire un’appropriata ed adeguata formazione nel merito delle reali competenze che attengono questa figura professionale.

Per la risoluzione di tale problematica dovrebbero intervenire i sindacati di categoria istituiti nell’ambito delle professioni tecniche nonchè gli ordini e collegi professionali, i quali non possono sottacere una problematica di rilevante interesse professionale che attiene la tutela di una competenza tecnica che implica rilevanti responsabilità penali a carico del professionista. Per questi ed altri motivi si auspica la modifica dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

arch.Antonio D’Avanzo presidente A.N.Te.S.

 

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