CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2017, n. 21053 Perdita sgravi contributivi per la inosservanza norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2017, n. 21053

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’opposizione alla cartella con la quale di intimava a nuova E. s.r.l. il pagamento a favore dell’Inps dell’importo di Euro 227.079,05 per indebita fruizione degli sgravi per il triennio 2002/2004.

La Corte, richiamato l’art. 3, comma 5, lett. H) L. n. 448/1998 e le condizioni alla cui osservanza era subordinata la concessione degli sgravi contributivi, ha rilevato che la società non aveva provveduto ai sensi dell’art. 8, comma 11, dlgs n. 626/1994 alla comunicazione all’Ispettorato del lavoro ed alle USL territorialmente competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno e esterno all’azienda.

Ha osservato che tale comunicazione non rispondeva solo ad un mero formalismo burocratico, ma configurava una prestazione rilevante al fine di rendere certe le responsabilità civili e penali connesse alla violazione accertata.

Avverso la sentenza ricorre la soc. N.E. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste l’Inps con controricorso.

Regioni della decisione

2. La ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 6, lett. H) L. n. 448/1998 e del d.lgs n. 626/1994.

Rileva che i benefici contributivi erano subordinati all’osservanza delle norme dettate alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratori e, cioè, alla tutela sostanziale dei corrispondenti interessi costituzionalmente garantiti che non potevano ritenersi pregiudicati dall’eventuale mero ritardo della comunicazione del nominativo del responsabile.

Sottolinea, infatti, che si trattava di mero ritardo della comunicazione e non già di inosservanza delle misure di sicurezza; che la norma parla di “prescrizioni” e che queste erano quelle che hanno ad oggetto specifico le misure dettate per la tutela della sicurezza e della salute, mentre le “disposizioni” comprendevano adempimenti collaterali, non influenti sull’effettiva adozione delle misure prescritte cui il datore di lavoro era tenuto.

3. Il ricorso è infondato.

A seguito dell’infortunio mortale di uno dei dipendenti della società N.E. srl, comunicato né alla ASL competente territorialmente, né all’Ispettorato del lavoro il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, comunicazione che la società si era apprestata a fare solo dopo l’infortunio mortale.

Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’Inps, e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.

4. L’art. 3, comma 5, L. n. 448/1998 prevede per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, lo sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’INPS a loro carico per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Il comma 6 dell’articolo citato stabilisce che dette agevolazioni si applicano a condizione del rispetto, tra l’altro, delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal d.lgs n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (lett. H).

Tra le prescrizioni contenute nel d.lgs n. 626 citato, l’art. 8, comma 11, stabilisce che “il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda”.

Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:a)i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;c) il curriculum professionale.”

Nella fattispecie in esame il recupero dei contributi è avvenuto proprio per la mancata prova dell’invio alla ASL ed all’Ispettorato da parte della società di tale designazione, che fu effettuata solo dopo il verificarsi dell’infortunio.

Ritiene il collegio che la tesi proposta dalla ricorrente in base alla quale l’accertata violazione sarebbe solo formale e non comporterebbe la revoca delle agevolazioni contributive non può trovare accoglimento.

A riguardo è condivisibile quanto affermato dalla Corte territoriale secondo cui la normativa di cui al d.lgs citato pone una serie di adempimenti tutti inderogabili posti a protezione di diritti costituzionalmente garantiti ed in tale contesto “la designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che lo stesso deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla mancata applicazione del piano di sicurezza”.

L’art. 3 citato, in sostanza, mira ad incentivare l’allargamento della base occupazionale, ma sul presupposto che l’impresa sia rimasta immune da condotte assunte in violazione di disposizioni di presidio fiscale o contributivo o attinenti alla sicurezza o da pratiche antisindacali e la sussistenza anche solo di una di dette violazioni determina il presupposto per la revoca delle agevolazioni senza che si ponga, in definitiva, neppure alcuna questione di violazione non formale, quale ulteriore condizione da cui far dipendere la revoca dell’agevolazione.

Questa Corte (cfr Cass. n. 27831/2013) ha poi evidenziato che “La comunicazione alla ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale oggetto di una specifica obbligazione a carico del datore di lavoro, ai sensi del d.lgs n. 626/1994 art. 8, comma 11, è peraltro inquadrata dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. cit., alla stregua di una contravvenzione, per la quale datore di lavoro e dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni Lit., a riprova ulteriore, anche in un’ipotizzata lettura estensiva del requisito della formalità della violazione, che è confutabile la tesi che vorrebbe ascrivere tale sostanziale illecito ad un alveo di irregolarità tipizzabili nel novero di quelle solo formali, cioè non incidenti sul funzionamento sostanziale delle tutele e delle protezioni sulla sicurezza e la salute perseguite dal complesso legislativo n. 626.”

Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere confermata, non essendo le censure contenute nel ricorso idonee ad invalidare la decisione, impugnata con conseguente rigetto del vizio denunciato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

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